CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 06675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i sul ricorso 20686-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in n ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 511/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA]; IONALI-_, dell' U NIBRI A, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.I e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Umbria che, rigettando il ricorso dei contribuenti, aveva confermato la sentenza di primo grado della CTP di Terni con la quale era stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva provveduto all'accertamento di un maggior valore di imposte di registro, catastali e ipotecarie relativamente all'anno di imposta 2013 in seguito alla cessione di un immobile di proprietà della società ricorrente. In particolare, la CTR ha ritenuto infondate le eccezioni riguardanti la mancata notifica dell'invito a comparire - non necessaria nel caso della natura dell'avviso di accertamento- e la carenza dei poteri di firma concesso al [OSCURATO:PERSONA] legale dell'Agenzia delle entrate -, rilevando la correttezza della delega da parte del Dirigente provinciale. Inoltre, nel merito, la CTR ha ritenuto che gli appellanti non avessero riprodotto alcuna documentazione comprovante il valore effettivo dell'immobile. L'Agenzia delle entrate si è costituita solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. Ric. 2019 n. 20686 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. 193/2006 e art. 92 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel non dichiarare l'estinzione del processo a seguito dell'avvenuta definizione agevolata e dell'integrale pagamento della somma dovuta, così come provato per mezzo della documentazione prodotta dai ricorrenti in appello, di cui la CTR non ha tenuto conto. Ritiene il Collegio rinviare la decisione della causa invitando le parti a dedurre in ordine alla corrispondenza della pretesa fiscale oggetto del giudizio-avviso di liquidazione n.20131T001997000- e gli atti ai quali si riferisce la definizione agevolata prodotta in sede in sede di appello. Sulla base di tali considerazioni la causa va rimessa sul ruolo PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza. Così deciso il 19 ottobre 2021 in Roma. Il P esiden e fA9/t--1 CiEFOSITATA [OSCURATO:PERSONA] - 1 MAR 7022 a. C AN