CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 18306/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22939-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis Oggetto [OSCURATO:PERSONA] E PREVIDENZA R.G.N.22939/2017 Cron. Rep. Ud.18/05/2023 CC dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/03/2017 R.G.N. 203/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 27 marzo 2017, la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ancona e rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] del Sabato e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all’ordinanza- ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici per le prestazioni rese a favore di privati senza l’autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto in ordine al thema decidendum, dato esclusivamente dalla fondatezza o meno dell’eccezione di decadenza dall’azione per tardiva notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, non essere decorso il relativo termine di novanta giorni di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, dovendosi individuare il relativo dies a quonella data di definitivo compimento dell’attività istruttoria da parte dell’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione; -che per la cassazione di tale decisione ricorrono Riccardo del Sabato e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate; -che entrambe le parti hanno poi depositato memoria CONSIDERATO -che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 4 e 14, commi 3, 4 e 6, e 18 legge n. 689/1981, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, assumendo essere stata disconosciuta la rilevanza ai fini del decorso del termine decadenziale dell’accertamento compiuto, in precedenza rispetto all’Agenzia delle Entrate, dai Carabinieri dei NAS a ciò competenti quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e la conseguente computabilità del termine decadenziale di novanta giorni per la notifica dell’infrazione dalla data di ricezione dell’esito dell’accertamento compiuto da qualunque soggetto avente la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria da parte dell’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione; -che con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto eccepito in ordine ai tempi in cui l’accertamento avrebbe potuto essere ragionevolmente effettuato (a fronte dei dodici mesi lasciati trascorrere dai NAS), come pacificamente ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della valutazione del decorso del termine decadenziale; -che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento alla luce dei principi di diritto espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 33032/2018 vertente su fattispecie del tutto analoga tra le stesse parti); -che a tale stregua, in primo luogo, deve escludersi che dall’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 sia desumibile la previsione di una “specifica ed esclusiva attribuzione di competenza in ordine all’accertamento ed alla successiva contestazione” degli illeciti ivi previsti in favore del Ministero delle Finanze che si avvale della Guardia di Finanza, restando salva la competenza generale per l’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; -che, in secondo luogo, fermo restando che, nell’ipotesi in cui non sia possibile la contestazione immediata dell’infrazione, la pura contestazione dei fatti nella loro materialità non è sufficiente per far decorrere il termine di cui all’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, in quanto tale termine decorre dall’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, l’intera operazione di accertamento deve svolgersi entro un tempo ragionevole, correlato alle caratteristiche ed alla complessità della situazione concreta, atteso che i ritardi nell’accertamento derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati agli organi competenti –che possono derivare anche da una ingiustificata divisione e/o duplicazione di compiti fra più organi - non devono andare a scapito del diritto degli ipotizzati autori dell’infrazione ad una tempestiva contestazione; -che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,