Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08411/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per concorso in estorsione, aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso.

Secondo il Tribunale l'azione estorsiva nei confronti del Fassari aveva avuto inizio nel 2009, quando l'imprenditore era stato costretto a pagare rate mensili di cinquecento euro da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare di ottomila euro; in seguito all'arresto dei primi estortori, nel 2019 venivano richiesti al Fassari altri novemila euro; data la mancata adesione alla richiesta, nel 2020 interveniva il Costarelli, odierno ricorrente che incontrava il Fassari tre volte, senza riuscire ad ottenere la somma richiesta.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 629 cod. pen.): il Tribunale riteneva i gravi indizi di colpevolezza del concorso del Costarelli per una estorsione "consumata" iniziata nel 2009 e conclusa nel 2013 senza che il ricorrente avesse fornito alcun contributo causale prima del 2020; le condotte attribuite al Costarelli, risalenti al 2020 avrebbero, al più, potuto essere inquadrate come "tentativo" di estorsione;

2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione della proporzionalità della misura: non sarebbero stati considerati gli elementi allegati dalla difesa, volti a dimostrare l'idoneità della cautela domestica (tra i quali l'inesistenza di contestazione per il reato associativo e la risalenza dei fatti). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo.

1.1. La Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione.(Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 - 01; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013; Tammaro, Rv. 256729).

1.2. Nel caso in esame emergono (a) la lunga durata della azione estorsive condotta nei confronti del Fassari per oltre dieci anni, (b) l'avvicendamento degli autori materiali delle minacce ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] nel 2019 ed, infine, il Costarelli nel 2020), (c) la incontestata circostanza che il Costarelli interveniva solo nel 2020 incontrando tre volte il Fassari per chiedere il pagamento dei novemila euro già chiesti dal Florio nel settembre del 2019: si tratta di circostanze che avrebbero dovuto essere valutate dal Tribunale, al fine di verificare se il tardivo intervento del Costarelli in una prolungata azione estorsiva caratterizzata da una iniziale - ed esaudita - richiesta di ottomila euro effettuata nel lontano 2009, e da una seconda di novemila effettuata nel 2019, reiterata attraverso l'intervento personale del ricorrente solo nel 2020 possa configurare una unica azione estorsiva o, piuttosto, debba essere frammentata in una estorsione consumata, attribuibile agli originali autori dell'illecito, ed in un secondo tentativo di estorsione, cui ha partecipato anche il Costarelli incontrando il Fassari nel 2020.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per concorso in estorsione, aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso. Secondo il Tribunale l'azione estorsiva nei confronti del Fassari aveva avuto inizio nel 2009, quando l'imprenditore era stato costretto a pagare rate mensili di cinquecento euro da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare di ottomila euro; in seguito all'arresto dei primi estortori, nel 2019 venivano richiesti al Fassari altri novemila euro; data la mancata adesione alla richiesta, nel 2020 interveniva il Costarelli, odierno ricorrente che incontrava il Fassari tre volte, senza riuscire ad ottenere la somma richiesta. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 629 cod. pen.): il Tribunale riteneva i gravi indizi di colpevolezza del concorso del Costarelli per una estorsione "consumata" iniziata nel 2009 e conclusa nel 2013 senza che il ricorrente avesse fornito alcun contributo causale prima del 2020; le condotte attribuite al Costarelli, risalenti al 2020 avrebbero, al più, potuto essere inquadrate come "tentativo" di estorsione; 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione della proporzionalità della misura: non sarebbero stati considerati gli elementi allegati dalla difesa, volti a dimostrare l'idoneità della cautela domestica (tra i quali l'inesistenza di contestazione per il reato associativo e la risalenza dei fatti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo. 1.1. La Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione.(Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 - 01; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013; Tammaro, Rv. 256729). 1.2. Nel caso in esame emergono (a) la lunga durata della azione estorsive condotta nei confronti del Fassari per oltre dieci anni, (b) l'avvicendamento degli autori materiali delle minacce ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] nel 2019 ed, infine, il Costarelli nel 2020), (c) la incontestata circostanza che il Costarelli interveniva solo nel 2020 incontrando tre volte il Fassari per chiedere il pagamento dei novemila euro già chiesti dal Florio nel settembre del 2019: si tratta di circostanze che avrebbero dovuto essere valutate dal Tribunale, al fine di verificare se il tardivo intervento del Costarelli in una prolungata azione estorsiva caratterizzata da una iniziale - ed esaudita - richiesta di ottomila euro effettuata nel lontano 2009, e da una seconda di novemila effettuata nel 2019, reiterata attraverso l'intervento personale del ricorrente solo nel 2020 possa configurare una unica azione estorsiva o, piuttosto, debba essere frammentata in una estorsione consumata, attribuibile agli originali autori dell'illecito, ed in un secondo tentativo di estorsione, cui ha partecipato anche il Costarelli incontrando il Fassari nel 2020. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Sentenza Cassazione n. 08411/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris