CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 20064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 8390 /20 1 8 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti all’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: l.coppola@avvocatinocera - pec.it ) - controricorrent e – Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campaniasez. staccata di Salerno n. 7361 / 04 /20 1 7 depositata in data 06/09/2017; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:SOCIETA]. i mpugnava l'estratto di ruolo nel quale era indicata una cartella di pagamento relativa a d omesso e carente versamento Ires oltre sanzioni e interessi, della quale lamentava la mancatanotifica; -il giudice di primo grado accoglieva l'istanza di sospensione cautelare marigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione; - ricorre a questa Corte Agenzia delle entrate – riscossione con atto affidatoa due motivi; - la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria; Consideratoche: -d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede diconversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, haprevisto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente allecartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamentenotificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblicidi cui al d. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione»; - questa Corte , a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenerel’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi diazione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione - meritoe il ruolo non ha una sua autonoma materialità; -è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un concreto specifico pregiudizio da esso derivante , come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, o altre tassativeipotesi, come quelle ulteriori, individuate con decreto 3 luglio 2024, in attuazione della legge di delega fiscale (l. 111/2023). Il contribuente nelle sue difese nulla ha evidenziato in merito, così che deve dichiararsi ex officio l’inammissibilità del ricorso originario della società; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa nonpoteva essere proposta; -poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronunciaa Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vannocompensate tra le parti; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della societàcontribuente; cassa senza rinvio la sentenz