CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09509/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 80/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26206/2022RILEVATO CHE Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 9509/2026Data pubblicazione 14/04/20261. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti de “Il MessaggeroS.p.a.” volto ad ottenere il riconoscimento, quale collaboratoredel quotidiano per la cronaca locale dal gennaio 1988 alla metàdi luglio 2011, del diritto ai maggiori compensi maturati duranteil corso della lunga collaborazione, calcolati sulla base delletariffe professionali giornalistiche elaborate dal Consiglionazionale dell’ordine dei giornalisti per le collaborazioni,commisurate alla tipologia ed al numero delle prestazioni.2. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con otto motivi; ha resistito con controricorso lasocietà intimata.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. Preliminarmente il Collegio rileva che, in ragione della mortedell’originario procuratore di parte ricorrente, era stato dispostoche l’avviso di adunanza camerale per il 4 febbraio 2026 fossecomunicato personalmente alla parte, al fine della nomina di unnuovo difensore, entro il termine di sessanta giorni primadell’adunanza ex art. 380 bis.1. c.p.c.L’avviso risulta notificato in data 17 dicembre 2025 e i nuoviprocuratori nominati dal Berti si sono costituiti il 28 gennaio2026 chiedendo il rinvio dell’adunanza con rimessione intermini.Numero registro generale 26206/20222. Pertanto, considerata la violazione del termine stabilitoN umero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 9509/2026dall’art.380 bis.1. c.p.c., occorre rinviare la causa a nuovo ruoDloat a pubblicazione 14/04/2026onde consentire la fissazione di una nuova adunanza dacomunicare alle parti e al pubblico ministero almeno sessantagiorni prima. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di unanuova adunanza camerale.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 26206/2022Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 9509/2026Data pubblicazione 14/04/2026