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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 15757/2026

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LUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo del ricorso (così qualificato l'atto di appello presentato nel suo interesse), [OSCURATO:PERSONA] articola obiezioni che attengono al merito della contestazione elevata a suo carico e che — anche in quanto non supportate da pertinenti elementi documentali di riscontro e, pertanto, carenti di autosufficienza — non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che ha tratto argomento dal reiterato rifiuto, da parte dell'imputato, di declinare le proprie generalità al cospetto delle forze dell'ordine che, impegnate nello svolgimento di ordinario servizio di istituto, erano intervenute per convincerlo a spostarsi dal punto, prossimo a binario ferroviario, nel quale egli si era collocato, in tal modo causando intralcio alla circolazione ferroviaria; che l'inammissibilità del ricorso originario si estende, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi nuovi (proposti con atto depositato il 19 gennaio 2026), cui si trasmette «il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 — 01); che la presentazione, a seguito della fissazione dell'udienza del 22 gennaio 2026, della citata memoria del 19 gennaio 2026, assicura, per altro verso e a dispetto dell'attivazione della procedura de plano, circa l'effettiva instaurazione del contraddittorio, sicché ogni eventuale irritualità deve intendersi, comunque, sanata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo del ricorso (così qualificato l'atto di appello presentato nel suo interesse), [OSCURATO:PERSONA] articola obiezioni che attengono al merito della contestazione elevata a suo carico e che — anche in quanto non supportate da pertinenti elementi documentali di riscontro e, pertanto, carenti di autosufficienza — non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che ha tratto argomento dal reiterato rifiuto, da parte dell'imputato, di declinare le proprie generalità al cospetto delle forze dell'ordine che, impegnate nello svolgimento di ordinario servizio di istituto, erano intervenute per convincerlo a spostarsi dal punto, prossimo a binario ferroviario, nel quale egli si era collocato, in tal modo causando intralcio alla circolazione ferroviaria; che l'inammissibilità del ricorso originario si estende, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi nuovi (proposti con atto depositato il 19 gennaio 2026), cui si trasmette «il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 — 01); che la presentazione, a seguito della fissazione dell'udienza del 22 gennaio 2026, della citata memoria del 19 gennaio 2026, assicura, per altro verso e a dispetto dell'attivazione della procedura de plano, circa l'effettiva instaurazione del contraddittorio, sicché ogni eventuale irritualità deve intendersi, comunque, sanata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15757/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris