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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20185/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di rissa commesso in data 19 dicembre 2017 in Seregno. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per insufficienza di prove in ordine alla commissione della condotta illecita, è generico, atteso che, come chiarito nella sentenza impugnata, molteplici elementi probatori, tra i quali la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la dinamica descritta dagli operanti, non escludevano la sua partecipazione attiva alla rissa. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MMet Santi4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di rissa commesso in data 19 dicembre 2017 in Seregno. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per insufficienza di prove in ordine alla commissione della condotta illecita, è generico, atteso che, come chiarito nella sentenza impugnata, molteplici elementi probatori, tra i quali la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la dinamica descritta dagli operanti, non escludevano la sua partecipazione attiva alla rissa. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MMet Santi4
Sentenza Cassazione n. 20185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris