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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34382/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25822/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio del primo; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 963/11/2021, depositata in data 10 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 1 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con due distinti ricorsi il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l ’a vviso di Oggetto IRES, IRAP ed IVA 2014 - Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] di fatto -Art. 7 d.l. 269/2003 - Sentenza - Motivazioneapparente accertamento n.

T9D 032E01748/18 , con il quale l’Ufficio rideterminava, con il metodo induttivo, il reddito (Euro 164.683,51), il valore della produzione (Euro 7.285.328,92) e degli affari (Euro 7.554.804,73) della cooperativa Logservizi a r.l. in liquidazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 2014, e l’atto di irrogazione delle sanzioni n.

T9DCO2E00533/2018, con il quale gli venivano contestatele sanzioni, quale amministratore di fatto della detta cooperativa.

La CTP rigettava i ricorsi, ritenendo provato il ruolo di amministratore di fatto della cooperativa in capo al contribuente.

2. L’Adami proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza, ribadendo il vizio di motivazione degli atti impugnati, e contestando la propria responsabilità per le sanzioni irrogate. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva, in parte, il gravame; in particolare, dopo aver respinto i motivi relativi ai vizi motivazionali (della sentenza di prime cure e degli atti impugnati), riteneva che la qualifica di amministratore di fatto in capo all’Adami non fosse sufficiente a configurare la sua responsabilità per le sanzioni irrogate alla cooperativa ex art. 7 d.l. 269/2003.

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad u n motiv o .

Il contribuente resiste con controricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 21novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficiodeduce la « nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, numero 4, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, numero 4), c.p.c.».Dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di motivazione apparente delle sentenze , p recisa che nella specie la CTR ‘ha utilizzato delle formule vaghe, senza esaminare…in particolare, le articolate argomentazioni dell’Ufficio’ (pag. 7 del ricorso).

Sottolinea di aver depositato in secondo grado controdeduzioni articolate in 16 pagine, delle quali la CTR non avrebbe tenuto conto.

Il motivo è infondato.

1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).

Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).

1.2. Nella specie la CTR, dopo aver indicato in modo sufficientemente analitico lo svolgimento del processo anche con riferimento alle difese svolte dalle parti in secondo grado, ha motivato l’accoglimento dell’appellonei seguenti termini: dopo aver respinto il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della sentenza di prime cure e degli atti impugnati, ha affrontato la questione della responsabilità dell’amministratore di fatto di una società di capitali per le sanzioni ex art.7 d.l. 269/2003; ha, quindi, richiamato la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia, onde concludere che ‘non è…sufficiente acclarare…il ruolo dell’Adami come amministratore di fatto della cooperativa’, occorrendo, invece, ‘dimostrare che questi ha agito nel proprio personale interesse e che la cooperativa è stata artificiosamente costituita nel solo interesse della persona fisica’; nella specie, la cooperativa ‘sembrerebbe creata all’interno di un più vasto meccanismo mirante ad ottenere indebiti vantaggi fiscali per altri soggetti giuridici ma non per l’Adami’ o, almeno, ‘ciò non emerge in modo limpido nel giudizio in esame’.

Sarebbe, in definitiva, mancata la prova, da parte dell’Ufficio, che dal complesso sistema di evasione articolato tra diverse cooperative l’odierno controricorrente abbia tratto un indebito vantaggio.

Orbene, condivisibile o meno in punto di diritto, la motivazione si pone al di sopra del ‘minimo costituzionale’ richiesto da questa Corte, avendo, nella sostanza, affermato il deficit probatorio della ricostruzione operata dall’Ufficio in punto di vantaggio personale in capo all’Adami, derivante dalla (pacifica) ‘creazione di una fitta rete di strutture societarie, finalizzata ad un risparmio impositivo…del quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato indubbiamente partecipe protagonista’.

2. Il ricorso va, quindi,rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in Euro 23.000,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25822/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio del primo; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 963/11/2021, depositata in data 10 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 1 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con due distinti ricorsi il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l ’a vviso di Oggetto IRES, IRAP ed IVA 2014 - Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] di fatto -Art. 7 d.l. 269/2003 - Sentenza - Motivazioneapparente accertamento n. T9D 032E01748/18 , con il quale l’Ufficio rideterminava, con il metodo induttivo, il reddito (Euro 164.683,51), il valore della produzione (Euro 7.285.328,92) e degli affari (Euro 7.554.804,73) della cooperativa Logservizi a r.l. in liquidazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 2014, e l’atto di irrogazione delle sanzioni n. T9DCO2E00533/2018, con il quale gli venivano contestatele sanzioni, quale amministratore di fatto della detta cooperativa. La CTP rigettava i ricorsi, ritenendo provato il ruolo di amministratore di fatto della cooperativa in capo al contribuente. 2. L’Adami proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza, ribadendo il vizio di motivazione degli atti impugnati, e contestando la propria responsabilità per le sanzioni irrogate. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva, in parte, il gravame; in particolare, dopo aver respinto i motivi relativi ai vizi motivazionali (della sentenza di prime cure e degli atti impugnati), riteneva che la qualifica di amministratore di fatto in capo all’Adami non fosse sufficiente a configurare la sua responsabilità per le sanzioni irrogate alla cooperativa ex art. 7 d.l. 269/2003. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad u n motiv o . Il contribuente resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 21novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficiodeduce la « nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, numero 4, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, numero 4), c.p.c.».Dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di motivazione apparente delle sentenze , p recisa che nella specie la CTR ‘ha utilizzato delle formule vaghe, senza esaminare…in particolare, le articolate argomentazioni dell’Ufficio’ (pag. 7 del ricorso). Sottolinea di aver depositato in secondo grado controdeduzioni articolate in 16 pagine, delle quali la CTR non avrebbe tenuto conto. Il motivo è infondato. 1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 1.2. Nella specie la CTR, dopo aver indicato in modo sufficientemente analitico lo svolgimento del processo anche con riferimento alle difese svolte dalle parti in secondo grado, ha motivato l’accoglimento dell’appellonei seguenti termini: dopo aver respinto il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della sentenza di prime cure e degli atti impugnati, ha affrontato la questione della responsabilità dell’amministratore di fatto di una società di capitali per le sanzioni ex art.7 d.l. 269/2003; ha, quindi, richiamato la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia, onde concludere che ‘non è…sufficiente acclarare…il ruolo dell’Adami come amministratore di fatto della cooperativa’, occorrendo, invece, ‘dimostrare che questi ha agito nel proprio personale interesse e che la cooperativa è stata artificiosamente costituita nel solo interesse della persona fisica’; nella specie, la cooperativa ‘sembrerebbe creata all’interno di un più vasto meccanismo mirante ad ottenere indebiti vantaggi fiscali per altri soggetti giuridici ma non per l’Adami’ o, almeno, ‘ciò non emerge in modo limpido nel giudizio in esame’. Sarebbe, in definitiva, mancata la prova, da parte dell’Ufficio, che dal complesso sistema di evasione articolato tra diverse cooperative l’odierno controricorrente abbia tratto un indebito vantaggio. Orbene, condivisibile o meno in punto di diritto, la motivazione si pone al di sopra del ‘minimo costituzionale’ richiesto da questa Corte, avendo, nella sostanza, affermato il deficit probatorio della ricostruzione operata dall’Ufficio in punto di vantaggio personale in capo all’Adami, derivante dalla (pacifica) ‘creazione di una fitta rete di strutture societarie, finalizzata ad un risparmio impositivo…del quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato indubbiamente partecipe protagonista’. 2. Il ricorso va, quindi,rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in Euro 23.000,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb.
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