CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10606/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 6265/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA], n. 656/2019 depositata il 2 luglio 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società di diritto ceco L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.o., facente parte del [OSCURATO:PERSONA]Oréal, veniva inviato in missione presso la consociata [OSCURATO:SOCIETA]. e svolgeva la propria attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano nell’arco temporale compreso fra il 1° novembre 2014 e il 30 giugno 2015. In precedenza il consiglio di amministrazione della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. aveva deliberato un piano di incentivazione in favore di un ristretto numero di collaboratori, il quale prevedeva l’assegnazione gratuita di azioni della casa madre al termine di un periodo di maturazione del relativo diritto (cd. vesting period ) di durata quadriennale, decorrente dal 22 aprile 2011 e con scadenza al 22 aprile 2015. Al termine di tale periodo il prefato Hruska, rientrante fra i beneficiari del piano in questione, acquistava 400 azioni del [OSCURATO:PERSONA]Orèal per un valore normale certificato dal sostituto d’imposta pari a 69.838 euro, interamente sottoposto a tassazione in Italia, mediante ritenuta alla fonte, quale reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2015. In data 3 ottobre 2016, qualificandosi come soggetto non residente nel territorio dello Stato italiano, egli chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara dell’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute operate dal sostituto d’imposta [OSCURATO:SOCIETA]. in misura asseritamente superiore al dovuto. All’uopo evidenziava che: - nel periodo quadriennale di maturazione del diritto all’assegnazione delle azioni aveva prestato la propria attività di lavoro dipendente in Italia per un tempo corrispondente all’11,84% del totale: - ciononostante, la base imponibile del corrispettivo in natura da lui percepito era stata erroneamente calcolata dall’Ufficio sull’intero valore normale delle azioni, anziché sulla sola parte di esso commisurata ai giorni di lavoro prestati nel nostro Paese. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, la quale, ritenuta la fondatezza giuridica della tesi sostenuta dalla parte istante, riconosceva alla stessa il diritto al rimborso della somma di 28.038,53 euro. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che con sentenza n. 656/2019 del 2 luglio 2019 respingeva l’appello erariale. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 23 e 51 del TUIR, nonché dell’art. 15, paragrafi 1 e 2, della Convenzione fra Italia e Repubblica cecoslovacca ratificata e resa esecutiva con L. n. 303 del 1983. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che il reddito da riprendere a tassazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere calcolato in proporzione al tempo di lavoro da lui prestato in Italia durante il periodo di maturazione del diritto all’assegnazione delle azioni del [OSCURATO:PERSONA]Orèal. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che, in base alla disciplina normativa nazionale e convenzionale innanzi richiamata, il reddito costituito dal valore attribuibile alle predette azioni doveva essere interamente sottoposto a tassazione nel Paese in cui era stato prodotto, e cioè in Italia. 1.3 Il motivo è infondato. 1.4 La CTR ha appurato che: - [OSCURATO:PERSONA] « era un cittadino della Repubblica Ceca che aveva lavorato in Italia nel periodo compreso tra il 1-11-2014 ed il 30-6-2015, in quanto distaccato presso la [OSCURATO:SOCIETA]»; - «il valore delle azioni» del [OSCURATO:PERSONA]Oréal dallo stesso acquistate «era riferibile ad un quadriennio (22-4-2011/22-4-2015) nel quale l’appellato era stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]» e «ad un’attività lavorativa... che, in larghissima parte, non aveva alcun collegamento con l’Italia». Muovendo da tale premessa in fatto, ha ritenuto «corretto il ragionamento della C.T.P., secondo il quale la base imponibile del pacchetto azionario doveva calcolarsi proporzionalmente al periodo di lavoro prestato in Italia durante il periodo di maturazione delle azioni, non dovendosi invece considerare il valore delle azioni correlato all’attività lavorativa non prestata in Italia». 1.5 Ciò posto, per una migliore intelligenza delle questioni giuridiche poste dal motivo di gravame in scrutinio appare utile una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 1.6 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del TUIR, l’IRPEF «si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato». 1.7 L’art. 23, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico precisa che, «ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato ... i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50». 1.8 Il successivo art. 51, comma 1, definisce reddito di lavoro dipendente quello «costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». 1.9 Per quanto, poi, specificamente interessa l’odierna controversia, occorre tener presente che fra l’Italia e l’allora Repubblica cecoslovacca è stata stipulata una convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Praga il 5 maggio 1981, ratificata e resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. n. 303 del 1983. 1.10 In particolare, l’art. 15 della menzionata convenzione, rubricato «lavoro subordinato», che sul punto riproduce i modelli predisposti dall’OCSE, così recita: «1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; b)le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c)l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative al lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa». 1.11 Deve, infine, rammentarsi che le disposizioni contenute nel TUIR, giusta quanto previsto dal suo art. 169, si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. 1.12 Individuata la disciplina nazionale e convenzionale applicabile al caso in esame, va anzitutto notato che [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarandosi fiscalmente residente nella Repubblica Ceca, non ha mai posto in discussione la sussistenza della potestà impositiva dello Stato italiano, ma si è semplicemente limitato a contestare l’entità della tassazione applicata nel nostro Paese, mediante ritenuta alla fonte, sul corrispettivo in natura rappresentato dal valore delle azioni del [OSCURATO:PERSONA]Orèal assegnategli a titolo gratuito nell’anno 2015. Secondo il suo assunto, l’imposta andava calcolata su una base imponibile corrispondente non già all’intero valore normale che le azioni opzionate avevano al momento della loro assegnazione, bensì alla sola parte di esso proporzionalmente riferibile al tempo di lavoro prestato in Italia durante il periodo quadriennale di maturazione del diritto all’esercizio delle «stock options» (cd. vesting period ). 1.13 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto condivisibile la tesi sostenuta dal contribuente e la decisione si sottrae alle critiche che le vengono rivolte dall’[OSCURATO:PERSONA]. 1.14 Come si è visto sopra, l’art. 51, comma 1, del TUIR recepisce una nozione omnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente, tale da includere anche i corrispettivi in natura, fra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti stimati in base al loro «valore normale» determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico. In questo senso si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate nella risposta n. 316 del 7 settembre 2020 a un’istanza di interpello relativa a fattispecie analoga a quella che ci occupa. 1.15 Ora, dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 23, comma 1, lettera c), del TUIR, innanzi riportati, si ricava che: - i soggetti non residenti nel nostro Paese sono sottoposti alla potestà impositiva dello Stato italiano limitatamente ai redditi prodotti nel relativo territorio, in base al criterio oggettivo della territorialità della fonte del reddito; - si reputano prodotti in Italia i soli redditi derivanti da attività di lavoro dipendente prestata nel territorio dello Stato. 1.16 Anche gli accordi internazionali rilevante nella fattispecie sono ispirati al principio generale della tassabilità in Italia del solo reddito di lavoro dipendente ivi prodotto. 1.17 L’art. 15, paragrafo 1, secondo periodo, della Convenzione bilaterale fra Italia e Repubblica Ceca contro le doppie imposizioni e le evasioni fiscali dispone, infatti, che il soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] contraenti soggiace alla potestà impositiva dell’altro Stato soltanto qualora svolga in esso attività di lavoro dipendente, soggiungendo che in questo caso la base imponibile è data dall’ammontare delle remunerazioni percepite a tale titolo. 1.18 Se, dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, l’assegnazione di «stock options» va ritenuta una forma di retribuzione in natura, concorrente ex art. 51, comma 1, del TUIR alla determinazione del reddito di lavoro dipendente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF, deve logicamente dedursene che, nell’ipotesi in cui detta assegnazione venga effettuata in favore di soggetto non residente in Italia, il reddito da essa derivante - commisurato al valore normale delle azioni determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), dello stesso testo unico- sia suscettibile di imposizione nel nostro Paese per la sola parte che costituisce la remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato. 1.19 La soluzione ermeneutica qui accolta trova conferma nel Commentario all’art. 15 del modello di convenzione bilaterale in materia di doppia imposizione predisposto dall’OCSE, edizione 2017, il quale, pur non avendo valore normativo, costituisce una forma di soft law , ovvero una raccomandazione diretta ai Paesi contraenti (tra cui rientrano l’Italia e la Repubblica Ceca) idonea a fungere da strumento di indirizzo e ausilio nell’interpretazione dell’esatto contenuto e delle finalità delle convenzioni internazionali basate su tale modello (cfr. Cass. n. 17206/2006, Cass. n. 10706/2019, Cass. n. 6242/2020, Cass. Sez. Un. n. 8500/2021). In esso si legge che: - 2.1 I Paesi membri hanno generalmente inteso che l’espressione ”salari, stipendi e altra remunerazione analoga“ includa benefici in natura ricevuti con riguardo a un’attività dipendente (per esempio, opzioni su azioni, l’uso di un’abitazione o di un’automobile, copertura assicurativa sanitaria o sulla vita, iscrizioni a club) ( Member countries have generally understood the term ”salaries, wages and other similar remuneration“ to include benefits in kind received in respect of an employment [e.g. stock-options, the use of a residence or automobile, health or life insurance coverage and club memberships] ); - 2.2 La condizione prevista dall’articolo per la tassazione da parte dello Stato della fonte è che i salari, gli stipendi o altra remunerazione analoga siano derivati dall’esercizio di attività di lavoro dipendente in quello Stato. Questo vale a prescindere da quando quel reddito può essere corrisposto o accreditato o altrimenti definitivamente acquisito dal lavoratore dipendente ( The condition provided by the Article for taxation by the State of source is that the salaries, wages or other similar remuneration be derived from the exercise of employment in that State. This applies regardless of when that income may be paid to, credited to or otherwise definitively acquired by the employee ); - 12.1 Come notato nel paragrafo 2.2, l’articolo consente allo Stato della fonte di tassare la parte del beneficio derivante dall’opzione su azioni che costituisce remunerazione derivata dall’attività dipendente esercitata in quello Stato, anche se l’imposta è riscossa in un momento successivo, quando il dipendente non è più occupato in quello Stato ( As noted in paragraph 2.2, theArticle allows the State of source to tax the part of the stock-option benefit that constitutes remuneration derived from employment exercised in that State even if the tax is levied at a later time when the employee is no longer employed in that State ); - 12.14 Laddove, in base ai precedenti princìpi, un’opzione su azioni si consideri derivata da attività dipendente esercitata in più di uno Stato, sarà necessario determinare quale parte del beneficio dell’opzione su azioni è derivata da attività dipendente esercitata in ciascuno Stato ai fini dell’applicazione dell’articolo e degli articoli 23A e 23B. In tal caso, il beneficio attribuibile all’opzione su azioni dovrebbe essere considerato derivante da un determinato Paese in proporzione al numero dei giorni durante i quali l’attività dipendente è stata esercitata in quel Paese rapportato al numero totale dei giorni durante i quali le attività di lavoro dipendente dalle quali è derivata l’opzione su azioni sono state esercitate. A tal fine, i soli giorni di attività dipendente che potrebbero essere presi in considerazione sono quelli che sono rilevanti per il piano di opzione su azioni, per esempio quelli durante i quali le prestazioni lavorative sono rese in favore dello stesso datore di lavoro o di altri datori di lavoro, l’impiego da parte dei quali verrebbe preso in considerazione per soddisfare il periodo di attività dipendente richiesto per acquisire il diritto di esercitare l’opzione ( Where, based on the preceding principles, a stock-option is considered to be derived from employment exercised in more than one State, it will be necessary to determine which part of the stock-option benefit is derived from employment exercised in each State for purposes of the application of the Article and of Articles 23 A and 23 B. In such a case, the employment benefit attributable to the stock option should be considered to be derived from a particular country in proportion of the number of days during which employment has been exercised in that country to the total number of days during which the employment services from which the stock option is derived has been exercised. For that purpose, the only days of employment that should be taken into account are those that are relevant for the stock-option plan, e.g. those during which services are rendered to the same employer or to other employers the employment by whom would be taken into account to satisfy a period of employment required to acquire the right to exercise the option ). 1.20 In senso conforme si esprimono anche i documenti di prassi della stessa Agenzia delle Entrate, e in particolare la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, parte III, paragrafo 2.1, in cui viene esaminata una fattispecie simile a quella oggetto di causa: Si pensi, ad esempio, al caso di un manager, dipendente di una consociata estera, che viene assunto da una società italiana del gruppo il 1° marzo 2017. In costanza di rapporto con la società estera, al lavoratore dipendente sono state assegnate delle [OSCURATO:PERSONA] (di seguito RSU) che danno diritto al possessore di ricevere, al termine di un periodo prefissato (cd. restricted period), un numero di azioni predeterminato e senza pagamento di alcun corrispettivo. (...) Al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (Cfr. paragrafo 12.14 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni) . 1.21 Va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico delle imposte sui redditi, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le forme di remunerazione in natura costituite dall’assegnazione di diritti di opzione su azioni (cd. stock options ). Nel caso in cui l’assegnazione di diritti di opzione su azioni sia effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il reddito da essa rappresentato -corrispondente al valore normale delle azioni determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), dello stesso testo unico- è assoggettabile a imposizione in Italia, salva diversa disciplina dettata da convenzioni internazionali, per la sola parte che costituisce remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato; tale parte si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all’esercizio dell’opzione (cd. vesting period )». 1.22 Per tutto quanto precede, deve escludersi che la CTR sia incorsa nel denunciato «error in iudicando». 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 15, paragrafi 1 e 2, della Convenzione fra Italia e Repubblica Ceca ratificata e resa esecutiva con L. n. 303 del 1983. 2.1 Si rimprovera al collegio di seconde cure di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stata contestata la decisione della CTP per non aver tenuto conto della disciplina dettata in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente dalla menzionata convenzione bilaterale. 2.2 La censura è infondata. 2.3 Sebbene nella motivazione della sentenza non sia stato fatto esplicito riferimento al mezzo di gravame in questione - che l’Agenzia delle Entrate, in osservanza del principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., ha provveduto a trascrivere nel corpo del ricorso, indicando anche il punto dell’atto di appello in cui era stato formulato-, deve ritenersi che la soluzione della controversia adottata dalla CTR contenga in sé un’adeguata risposta alle questioni che esso poneva. 2.4 In sede di disamina del motivo precedente è già stato evidenziato che i giudici regionali non hanno affatto escluso la sussistenza della potestà impositiva concorrente dello Stato italiano, fra l’altro mai negata dallo stesso Hruska, ma hanno ritenuto che tale potestà potesse essere esercitata rispetto al solo reddito di lavoro dipendente da questi prodotto in Italia. 2.5 Non può, quindi, parlarsi di omessa pronuncia, bensì di implicito rigetto del motivo di appello in discorso (cfr. Cass. n. 24953/2020, Cass. n. 12652/2020, Cass. n. 452/2015). 2.6 Peraltro, il ragionamento posto a base del «dictum» della CTR appare giuridicamente corretto, atteso che, in tema di tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato nello Stato contraente diverso da quello di residenza, l’art. 15, paragrafo 1, della citata convenzione fra Italia e Repubblica Ceca prevede la potestà impositiva concorrente, e non esclusiva, dello Stato della fonte (nella versione inglese State of source ), come si evince dal fatto che l’avverbio «soltanto» è utilizzato nel primo periodo della norma -riguardante i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti dal soggetto fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] contraenti a titolo di corrispettivo dell’attività di lavoro dipendente ivi svolta-, e non anche nel secondo. 2.7 Unicamente quando ricorrono tutte e tre le condizioni all’uopo richieste dal paragrafo 2 dello stesso articolo la potestà impositiva spetta al solo Stato di residenza, anche a fronte di attività dipendente prestata nell’altro Stato contraente. Sull’argomento si richiamano le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 22445/2024, con la quale è stata fornita l’interpretazione dell’identico art. 15, paragrafo 1, della Convenzione fra l’Italia e la Repubblica del Kazakhstan firmata a Roma il 22 settembre 1994, ratificata e resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. n. 174 del 1996. 2.8 Anche la doglianza dell’Agenzia delle Entrate attinente alla mancata prova dell’avvenuta imposizione del reddito in parola nella Repubblica Ceca è da aversi per implicitamente disattesa dal collegio di secondo grado, il quale ha escluso in radice la rilevanza della questione nel momento in cui ha ritenuto che tale reddito fosse assoggettabile a tassazione nel nostro Paese per la sola parte riferibile «proporzionalmente al periodo di tempo prestato in Italia durante il periodo di maturazione delle azioni», negando, per la restante parte, la potestà impositiva dello Stato italiano. 3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012- la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle