CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1958
Cassazione n. 24215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1958 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Manto ani Giorgio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di 'Verona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Verona che lo ha condannato per ordine il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 7 luglio 2018. (tasso alcolemico 2,20 g/I). L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale e alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata,in cui si è rilevato, con plurime argomentazioni, che la dedotta successiva assunzione di bevande alcoliche rispetto alla condotta di guida non era seriamente sostenibile, atteso anche il luogo ove era stato ritrovato l'imputato, era totalmente isolato e lontano da luoghi ove poter acquistare bevande alcoliche. Quanto alla ricostruzione dei fatti la sentenza rileva come, in base alla testimonianza dell'ufficiale di PG intervenuto sul posto, l'autovettura del ricorrente era finita fuori strada, precisamente sul ciglio esterno, e non era autonomamente spostabile. Quanto, poi, alla adombrata sottovalutazione delle cattive condizioni del manto stradale in ordine alla esclusiva determinazione dell'evento, la sentenza impugnata argomenta, non illogicamente, che dette cattive condizioni, pur potendo aver avuto un rilievo concausale, non avevano però impedito di attraversare il medesimo tratto sia agli agenti sia all'amico del ricorrente, accorso in suo aiuto. Va dunque ribadito che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 - , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01, conforme LL Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01. In ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 , Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, connotate dal rilevante grado del tasso alcolemico, dall'essersi spostato in ora notturna per compiere un tratto non breve di strada extraurbana, dal pericolo per la circolazione provocato. In ordine, infine, al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 - n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01): è dunque immune da censure la pronuncia impugnata che ha fatto riferimento agli elementi escludenti la tenuità del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2