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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34557/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel comune di Pisa e per tentato furto aggravato; Consideratd che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata motivazione di legittimità, integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaCcheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel comune di Pisa e per tentato furto aggravato; Consideratd che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata motivazione di legittimità, integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaCcheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre