CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46413/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza resa in data 16 dicembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione in carcere dallo stesso subito in relazione all'accusa di avere partecipato a un sodalizio mafioso sedente in Paola (Cosenza) di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dedito al traffico di armi e di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in relazione a tale addebito dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 29 luglio 2013; la sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d'assise d'appello catanzarese il 14 ottobre 2015 ed il ricorso per cassazione avverso quest'ultima pronunzia veniva rigettato dalla Corte di legittimità in data 8 marzo 2017. Essendo però, in altro e distinto procedimento, intervenuta la definitiva assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo con la formula "perché il fatto non sussiste" (la pronunzia assolutoria nei riguardi del Tundis, pronunziata in primo grado dal Tribunale di Paola 1'11 marzo 2015, era stata confermata dalla Corte d'appello catanzarese il 17 marzo 2017 ed era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione), il Rametta - come pure il Mannarino e il Besaldo - era stato prosciolto dal reato associativo in sede di revisione dalla Corte d'appello di Salerno in data 6 giugno 2018, sempre con la formula dell'insussistenza del fatto, atteso il contrasto di giudicati e stante la non ipotizzabilità di un sodalizio criminoso formato unicamente dal Rametta, dal Mannarino e dal Besaldo. La Corte salernitana ha negato la pronunzia riparatoria invocata dal Rametta sul rilievo della natura ostativa della sua condotta, giudicata quanto meno gravemente colposa e tale da aver dato causa alla sottoposizione del medesimo a restrizione cautelare, come si ricava dalle intercettazioni di conversazioni riportate per stralcio nell'ordinanza, nelle quali egli parla con altri soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio facendo chiari riferimenti ad armi, droga e a danaro proveniente da attività illecite, alle quali avevano fatto riferimento le pronunzie di condanna emesse a carico dell'instante, a riprova della decisività causale del suo comportamento ai fini del giudizio di colpevolezza emesso nei suoi confronti. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Rametta per il tramite del suo difensore di fiducia, con atto articolato in un unico motivo, nel quale il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contesta la rilevanza causale della condotta del Rametta sulla restrizione da lui patita. Osserva in particolare il deducente che la sua partecipazidne al sodalizio (indicato al capo 7 della rubrica) doveva essere esclusa ab origine e che le conversazioni riportate nell'ordinanza si riferiscono in realtà ad altro contesto associativo: lo si ricava dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, in cui il Rametta non compare, e dal fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Bruni e Serpa fanno riferimento ad altra imputazione associativa (quella di cui al capo 6) dalla quale però il Rametta era stato assolto già in primo grado. Ciò, secondo l'esponente, trova riscontro nella sentenza di revisione (di cui viene riportato uno stralcio) dalla quale si ricava che il Rametta non rispondeva più dell'accusa di far parte dell'associazione più ampia di cui al capo 6, facente capo al Serpa. Si contesta poi la fondatezza dell'asserzione dell'ambiguità delle frequentazioni del Rametta, trattandosi al più di condotta sospetta, non decisiva sul piano causale neppure ai fini dell'adozione di una misura cautelare e, dunque, a maggior motivo non ostativa alla riparazione dell'errore giudiziario, che richiede la causalità esclusiva - e non solo la concausalità - del comportamento doloso o gravemente colposo dell'instante ai fini della sua carcerazione. Oltretutto tale comportamento non potrebbe comunque assurgere a rilievo causale atteso che, nella specie, l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per sottoporre a restrizione il Rametta si basava su una diversa valutazione degli stessi elementi già disponibili. Denuncia infine il ricorrente l'irrilevanza del silenzio da lui serbato in sede di interrogatorio, espressione del suo esercizio del diritto di difesa. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Dal canto suo, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' da ritenersi assodato che la condotta tenuta dal Rametta, non tanto per le frequentazioni da lui intrattenute con soggetti attenzionati, quanto per l'oggetto delle conversazioni intercettate da lui intrattenute con costoro, deve ritenersi caratterizzata quanto meno da colpa grave, atteso che in dette conversazioni (per come si ricava in atti) egli riferisce in ordine a condotte oggettivamente illecite - sia nell'ambito del traffico di stupefacenti, sia in termini di approvvigionamenti di armi - alle quali egli certamente riferisce di aver partecipato in prima persona. E' noto che, ai fini dell'ostatività della condotta gravemente colposa dell'interessato ai fini della riparazione dell'errore giudiziario, versa in colpa grave chi mantenga, prima dell'inizio del procedimento, che poi porterà all'errata affermazione di penale responsabilità, e nel corso dello stesso, condotta caratterizzata da noncuranza, negligenza, incuria, indifferenza per quanto dai propri atti possa derivare sul piano penale, disinteressandosi delle vicende del processo e astenendosi dal fornire spiegazioni all'autorità giudiziaria, sì che la sopravvenuta sentenza di condanna possa ritenersi evento prevedibile dalla generalità delle persone di ordinaria esperienza (Sez. 4, Sentenza n. 1366 del 27/11/1992, dep. 1993, Malcuori, Rv. 193220). Orbene, prova troppo ai fini che qui interessano il riferimento del ricorrente ad altra contestazione associativa mossa al Rametta, dalla quale egli era stato assolto in primo grado, a fronte del fatto che il ricorrente, nelle conversazioni valorizzate dalla Corte salernitana per denegare l'indennizzo, conversa con altri soggetti all'epoca ritenuti implicati nello stesso sodalizio criminoso di ritenuta appartenenza del medesimo; di tal che é dato evincere che l'accusa originariamente mossa nei suoi riguardi derivava dall'apparenza di intraneità al predetto (supposto) sodalizio, da lui creata con le dette conversazioni. Una volta stabilito che la condotta tenuta dall'odierno ricorrente era improntata quanto meno a colpa grave, occorre verificare se essa abbia avuto altresì rilievo causale esclusivo o comunque decisivo, e non solo una rilevanza meramente concausale, rispetto alla sua carcerazione, essendo noto che la colpa grave é ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, é sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, Sentenza n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803). In assenza di elementi di segno contrario emergenti dal contenuto del ricorso, ed alla luce del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, la risposta dev'essere affermativa. Sul punto, infatti, l'ordinanza resa dalla Corte salernitana evidenzia che le conversazioni intercettate del Rametta con gli altri presunti appartenenti all'associazione mafiosa di cui al capo 7 della rubrica avevano avuto un rilievo essenziale nell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente; quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, é lo stesso ricorrente a chiarire che esse non fanno alcun riferimento al Rametta, con la conseguenza che esse non possono considerarsi rilevanti ai fini della causazione della restrizione carceraria dell'odierno ricorrente. L'esclusione dell'affermazione di responsabilità del Rametta é intervenuta essenzialmente in relazione a fatti esterni al giudizio nei suoi confronti, ossia a seguito dell'assoluzione del Tundis dall'accusa di avere fatto parte del medesimo sodalizio del quale si riteneva facesse parte anche il Ra metta 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i