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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 39061/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265; per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; per la censura della motivazione sulla pena, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0929(2021.

Il Consigliere' estensore , Il Pre7 1ente Ersilia C ese [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265; per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; per la censura della motivazione sulla pena, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0929(2021. Il Consigliere' estensore , Il Pre7 1ente Ersilia C ese [OSCURATO:PERSONA]