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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08466/2026

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vv.

Fabiola DelTorchio, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;– controricorrente –avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, sezione 16, n. 4843/2017, pronunciata il 15/2/2017 edepositata il 22/11/2017;Numero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con avviso di accertamento n. 7950EC200657 l’Agenzia delleEntrate ha proceduto a rettifica dell’imponibile ai fini IRES e IRAP perl’anno di imposta 2009, con ripresa a tassazione di euro 99.763,00 perinteressi passivi relativi a finanziamenti in favore di società controllate,di euro 257.548,00 per canoni di leasing immobiliare dedotti ineccesso, di euro 32.155,00 per costi non documentati, e di euro47.845,00 per ammortamenti di beni immateriali dedotti in eccesso.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, su ricorso dellasocietà contribuente, rideterminava la percentuale di indeducibilità delcosto per canoni di locazione finanziaria dal 20% della quota capitaledi euro 1.010.398,00, contabilizzato dalla ricorrente, al 30,33% dellastessa quota, annullando per le restanti riprese l’avvisod’accertamento.3.

L’Agenzia proponeva appello per la riforma della sentenza diprimo grado al quale resisteva la società contribuente.[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’impugnazione econfermava la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite.4.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione articolandoquattro motivi.

La società resiste con controricorso.5.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratoregenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. nelle quali ha chiestol’estinzione del giudizio e, in subordine, l’accoglimento del ricorso.6.

La controricorrente in data 27/12/2025 ha depositato memoriaai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], nelritenere deducibili gli interessi passivi, ripresi invece a tassazione qualicosti non inerenti, ha motivato in modo meramente apparente edapodittico, senza illustrare l’iter logico e senza confrontarsi con ledoglianze dell’Ufficio.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36D.lgs. 546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] haannullato la ripresa dell’Ufficio relativa ad abbuoni, arrotondamenti esconti con motivazione solo assertiva, senza adeguata verificadell’inerenza e senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto legittimo l’ammortamento delle spese pluriennali, senzaconfrontarsi con i rilievi dell’Ufficio e senza esplicitare la regolaapplicata e le argomentazioni poste a sostegno della decisione.4.

Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, poiché la Commissionetributaria regionale nel calcolo della quota indeducibile dei canoni dileasing ha erroneamente escluso dal terreno non ammortizzabile lacomponente relativa all’area standard, qualificandola come onereurbanistico, mentre il costo del terreno non è mai ammortizzabile, percui non è ammessa la deducibilità del relativo costo.Numero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/20265.

In via preliminare si dà atto della presentazione in data10/10/2023 da parte della società contribuente della domanda didefinizione agevolata della lite pendente e della conseguente domandadi estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197e 198, dellaLegge n.197/2022.5.1.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto leggen. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023,il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata dellecontroversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023,«presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,copia della domanda di definizione e del versamento degli importidovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».5.2.

Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve esserenotificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per lanotificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entrosessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui ladefinizione della controversia è richiesta in pendenza del termine perimpugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dalcontribuente unitamente al diniego della definizione entro sessantagiorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nelmedesimo termine» (comma 200) e «Per i processi dichiarati estinti aisensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione èimpugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiaratol'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione delNumero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/2026provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e larevocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Iltermine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere larevocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200» (comma 201)».5.3.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1,comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo la societàdepositato domanda di definizione agevolata, allegando la ricevutadella sua presentazione all’Agenzia delle Entrate e del versamentodell’importo dovuto indicato come saldo.Non risulta, infatti, che sia stato notificato eventuale diniego delladefinizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024, né la difesaerariale, successivamente al deposito dell’istanza, ha sollevatoeccezioni sulla regolarità della definizione della lite pendente.La Corte ha chiarito «che la definizione agevolata in esame, adifferenza di quelle previste da leggi antecedenti, determinal’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domandadi definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovutoo della prima rata (Cass. 11/06/2024, n. 16240; Cass. 01/03/2024, n.5534), non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale dell’art.dell’art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022 in riferimento agliartt. 3, 24, 53 e 111 Cost., laddove dispone che il processo è dichiaratoestinto in caso di deposito di copia della domanda di definizioneagevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, inquanto frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorirel’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti (Cass. 5marzo 2025, n. 5911).6.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le haanticipate, per cui nulla va disposto al riguardo.Numero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/2026L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. Fabiola DelTorchio, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;– controricorrente –avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, sezione 16, n. 4843/2017, pronunciata il 15/2/2017 edepositata il 22/11/2017;Numero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. 7950EC200657 l’Agenzia delleEntrate ha proceduto a rettifica dell’imponibile ai fini IRES e IRAP perl’anno di imposta 2009, con ripresa a tassazione di euro 99.763,00 perinteressi passivi relativi a finanziamenti in favore di società controllate,di euro 257.548,00 per canoni di leasing immobiliare dedotti ineccesso, di euro 32.155,00 per costi non documentati, e di euro47.845,00 per ammortamenti di beni immateriali dedotti in eccesso.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, su ricorso dellasocietà contribuente, rideterminava la percentuale di indeducibilità delcosto per canoni di locazione finanziaria dal 20% della quota capitaledi euro 1.010.398,00, contabilizzato dalla ricorrente, al 30,33% dellastessa quota, annullando per le restanti riprese l’avvisod’accertamento.3. L’Agenzia proponeva appello per la riforma della sentenza diprimo grado al quale resisteva la società contribuente.[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’impugnazione econfermava la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite.4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione articolandoquattro motivi. La società resiste con controricorso.5. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratoregenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. nelle quali ha chiestol’estinzione del giudizio e, in subordine, l’accoglimento del ricorso.6. La controricorrente in data 27/12/2025 ha depositato memoriaai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], nelritenere deducibili gli interessi passivi, ripresi invece a tassazione qualicosti non inerenti, ha motivato in modo meramente apparente edapodittico, senza illustrare l’iter logico e senza confrontarsi con ledoglianze dell’Ufficio.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36D.lgs. 546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] haannullato la ripresa dell’Ufficio relativa ad abbuoni, arrotondamenti esconti con motivazione solo assertiva, senza adeguata verificadell’inerenza e senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto legittimo l’ammortamento delle spese pluriennali, senzaconfrontarsi con i rilievi dell’Ufficio e senza esplicitare la regolaapplicata e le argomentazioni poste a sostegno della decisione.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, poiché la Commissionetributaria regionale nel calcolo della quota indeducibile dei canoni dileasing ha erroneamente escluso dal terreno non ammortizzabile lacomponente relativa all’area standard, qualificandola come onereurbanistico, mentre il costo del terreno non è mai ammortizzabile, percui non è ammessa la deducibilità del relativo costo.Numero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/20265. In via preliminare si dà atto della presentazione in data10/10/2023 da parte della società contribuente della domanda didefinizione agevolata della lite pendente e della conseguente domandadi estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197e 198, dellaLegge n.197/2022.5.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto leggen. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023,il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata dellecontroversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023,«presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,copia della domanda di definizione e del versamento degli importidovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».5.2. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve esserenotificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per lanotificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entrosessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui ladefinizione della controversia è richiesta in pendenza del termine perimpugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dalcontribuente unitamente al diniego della definizione entro sessantagiorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nelmedesimo termine» (comma 200) e «Per i processi dichiarati estinti aisensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione èimpugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiaratol'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione delNumero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/2026provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e larevocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Iltermine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere larevocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200» (comma 201)».5.3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1,comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo la societàdepositato domanda di definizione agevolata, allegando la ricevutadella sua presentazione all’Agenzia delle Entrate e del versamentodell’importo dovuto indicato come saldo.Non risulta, infatti, che sia stato notificato eventuale diniego delladefinizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024, né la difesaerariale, successivamente al deposito dell’istanza, ha sollevatoeccezioni sulla regolarità della definizione della lite pendente.La Corte ha chiarito «che la definizione agevolata in esame, adifferenza di quelle previste da leggi antecedenti, determinal’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domandadi definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovutoo della prima rata (Cass. 11/06/2024, n. 16240; Cass. 01/03/2024, n.5534), non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale dell’art.dell’art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022 in riferimento agliartt. 3, 24, 53 e 111 Cost., laddove dispone che il processo è dichiaratoestinto in caso di deposito di copia della domanda di definizioneagevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, inquanto frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorirel’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti (Cass. 5marzo 2025, n. 5911).6. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le haanticipate, per cui nulla va disposto al riguardo.Numero registro generale 16012/2018Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 8466/2026Data pubblicazione 04/04/2026L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026Il Presidente
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