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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13734/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 22630 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via le Mazzini n. 113, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI TIVOLIemessa in data 25 luglio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 431/2022del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22630/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con decreto n. 1873/2021, a fronte di una richiesta di condanna per euro 18.699,29 formulata dalla istante [OSCURATO:SOCIETA].,il Tribunale di Tivoli ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 4.342,05 (oltre interessi e spese di procedimento), sul rilievo della nullità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali; avverso il provvedimento monitorio spiegò opposizione l’ingiunta, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per valore del giudice; nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Tivoli, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 cod. proc. civ. il decreto opposto, ritenendo che «l’eccezione di incompetenza avanzata da parte opponente infondata, dovendosi aver riguardo al valore della domanda»; propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA].; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile; secondo consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla r.g. n. 22630/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione(così, sulle orme di Cass., Sez.

U, 29/09/2014, n. 20449, cfr. Cass. 22/ 10/2015, n. 21561; Cass.12/10/2016, n. 20608; Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/06/2017, n. 14423; Cass.07/03/2018, n. 5354; Cass. 05/05/2021 , n. 11742); in applicazione di detto principio di carattere generale,questa Corte ha ritenuto non impugnabile con regolamento di competenza l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ. con cui la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione dell’esecutività del decreto monitorio, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa ( ex multis, Cass.13/11/2015, n. 23309; Cass. 26/03/2014, n. 7191; Cass.15/06/2006, n. 13765; Cass. 22/02/2000, n. 1974): l’ordinanza impugnata ha apprezzato come prognosticamente infondata l’eccezione di incompetenza per valore al solo fine di statuire sull’attribuzione di esecutività al decreto monitorio, sicché non risulta esperibile il rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ.; il regolamento delle spese di lite della presente impugnazione segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma r.g. n. 22630/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; tale norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636); p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 22630 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via le Mazzini n. 113, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI TIVOLIemessa in data 25 luglio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 431/2022del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22630/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con decreto n. 1873/2021, a fronte di una richiesta di condanna per euro 18.699,29 formulata dalla istante [OSCURATO:SOCIETA].,il Tribunale di Tivoli ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 4.342,05 (oltre interessi e spese di procedimento), sul rilievo della nullità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali; avverso il provvedimento monitorio spiegò opposizione l’ingiunta, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per valore del giudice; nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Tivoli, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 cod. proc. civ. il decreto opposto, ritenendo che «l’eccezione di incompetenza avanzata da parte opponente infondata, dovendosi aver riguardo al valore della domanda»; propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA].; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile; secondo consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla r.g. n. 22630/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione(così, sulle orme di Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449, cfr. Cass. 22/ 10/2015, n. 21561; Cass.12/10/2016, n. 20608; Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/06/2017, n. 14423; Cass.07/03/2018, n. 5354; Cass. 05/05/2021 , n. 11742); in applicazione di detto principio di carattere generale,questa Corte ha ritenuto non impugnabile con regolamento di competenza l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ. con cui la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione dell’esecutività del decreto monitorio, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa ( ex multis, Cass.13/11/2015, n. 23309; Cass. 26/03/2014, n. 7191; Cass.15/06/2006, n. 13765; Cass. 22/02/2000, n. 1974): l’ordinanza impugnata ha apprezzato come prognosticamente infondata l’eccezione di incompetenza per valore al solo fine di statuire sull’attribuzione di esecutività al decreto monitorio, sicché non risulta esperibile il rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ.; il regolamento delle spese di lite della presente impugnazione segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma r.g. n. 22630/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; tale norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636); p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13
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