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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06313/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20604/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1184/2023 depositata il 29/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere accertarsi la nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2012 ed il riconoscimento della propria qualità di erede sulla base di altro testamento del 27 settembre 2011, con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni costituenti l’asse ereditario della de cuius, oltre al rendimento dei conti.

L’attore espose che, con testamento del 27 settembre 2011, la de cuius aveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse de stinata all’Azienda di Bologna - servizio 118, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso attore.

Con testamento olografo del 20 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] aveva così disposto: “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria consegnata a suo tempo al [OSCURATO:PERSONA]”.

Alla morte della de cuius, in data 28/2/2014, si era aperta la successione legittima ed era risultata quale unica eredeex art 570 c.c., la sorella [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rinunciato all’eredità in favore dei propri figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenuti nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, contestando, a loro volta, l’autenticità del testamento del 27 settembre 2011.

1.1. Il Tribunale di Bologna, a seguito di CTU grafica e medica e sulla base delle deposizioni testimoniali, con sentenza del 4.9.2019, accolse parzialmente la domanda; dichiarò lanullità, ex art. 591, n. 3 c.c., della scheda testamentaria del 20 settembre 2012, riconoscendo la qualità di erede in capo a [OSCURATO:PERSONA]; rigettò, invece, ledomande di rendiconto e di restituzione dei frutti.

1.2. Avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, lamentando la violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati come coeredi nel testamento del 27 settembre 2011, di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la validità e l’efficacia.

Le appellanti contestarono, altresì, l’errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 2697 c.c. e la nullità della c.t.u., su cui il Tribunale aveva basato la decisione.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e propose appello incidentale avverso il rigetto delle domande di rendiconto e di restituzione dei frutti.

1.4. Con sentenza pubblicata il 29.5.23, la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello principale, e, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne infondato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato l’omessa integrazione del contraddittorio degli eredi indicati nel testamento del 27 settembre 2011, sul rilievo che l’azione di petizione di eredità non richieda l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

2.3. In prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di estendere il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi nominati nel testamento del 27 settembre 2011, sull’erroneo presupposto che essi non fossero litisconsorti nell’azione di petizione di eredità, sebbene essa presupponga l’accertamento della validità della delazione ereditaria in favore non solo dell’attore ma anche degli altri sei soggetti indicati nel testamento del 27 settembre 2011.

2. Con il secondo motivo di ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 183 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti insistono nella dichiarazione di nullità della c.t.u.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 591, comma 2, n. 3, 428 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato che l’incapacità della testatrice andava accertata al momento della redazione del testamento, salvo, poi, basarela propria decisione su argomentazioni inidonee a provare che la predetta fosse priva di capacità in quello specifico momento.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto l’azione di petitio hereditatis nei confronti degli eredi legittimi, chiedendo accertarsi la validità ed efficacia del testamento del 27 settembre 2011, con il quale la de cuiusaveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse destinata all’Azienda USL di Bologna - servizio 18, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso l’attore.

L’azione di restituzione dei beni da parte degli eredi legittimi è fondata sulla nullità del testamento olografo del 20 settembre 2012, con il quale la de cuius aveva revocato la precedente disposizione testamentaria, aprendosi, pertanto, la successione legittima.

4.2. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che, nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento, sono parti necessarie gli eredi istituiti dal de cuius e tutti coloro che, in seguito alla caducazione dell’atto, gli succederebbero per legge, in ragione dell'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri (Cass. Sez. 2, 27/03/2019, n.8575).

È stato, altresì, precisato che, sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda di per sé il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi (Cass. n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011), qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi, poiché l’eliminazione del testamento incide sul rapporto sostanziale unitario dedotto in giudizio, quale quello relativo allo status di erede legittimo (Cass. n. 2328/1969; Cass. Sez. 2, n. 26705 del 24 novembre 2020).

Come affermato da Cass. Sez. 2, con sentenza del 24.11.2020, n. 26705, nella petitio hereditatis, la regola dellitisconsorzio discende dalle domandecon le qual i essa si presenti congiunta.

Il principio di diritto enunciato nella citata pronuncia (e così anche Cass. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010) trova applicazione non solo quando la necessità di estendere il contraddittorio riguardi gli eredi legittimi - ovvero nell’ipotesi di domanda di petizione ereditaria basata sulla dichiarazione di nullità del testamento impugnato - ma anche quando l’accertamento della qualità di erede debba essere pronunciata nei confronti degli eredi testamentari in conseguenza della dichiarazione di accertamento delle disposizioni testamentari di cui si chiede accertarsi la validità e l’efficacia e della nullità di altro testamento che faccia venir meno la loro qualità di eredi.

La necessità di integrare il litisconsorzio sussisteva, quindi, nel caso di specie perché con la petitio hereditatis, l’attore aveva chiesto accertarsi la validità del testamento del 29 settembre 2011, che lo aveva designato erede unitamente ad altri soggetti, testamento revocato con disposizione testamentaria del 20 settembre 2012, di cui aveva chiesto dichiararsi la nullità.

L’omessa integrazione del contraddittorio vizia la sentenza e l’intero procedimento, con regressione del giudizio al primo grado affinché il contraddittorio venga esteso agli altri sei eredi, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013 che enuncia il seguente principio di diritto: "quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c."; conf.

Cass. Sez. 3, sentenza n. 8825 del 13/04/2007; Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004).

5. Va, pertanto dichiarata la nullità sia della sentenza del Tribunale che della Corte d’appello, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Bologna con riassunzione nei termini di legge.

6. Il giudice di primo grado provvederà anche sulle spese dell’intero procedimento, comprese quelledi legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio con rinvio innanzi al Tribunale di Bologna, avanti alla quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20604/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1184/2023 depositata il 29/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere accertarsi la nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2012 ed il riconoscimento della propria qualità di erede sulla base di altro testamento del 27 settembre 2011, con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni costituenti l’asse ereditario della de cuius, oltre al rendimento dei conti. L’attore espose che, con testamento del 27 settembre 2011, la de cuius aveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse de stinata all’Azienda di Bologna - servizio 118, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso attore. Con testamento olografo del 20 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] aveva così disposto: “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria consegnata a suo tempo al [OSCURATO:PERSONA]”. Alla morte della de cuius, in data 28/2/2014, si era aperta la successione legittima ed era risultata quale unica eredeex art 570 c.c., la sorella [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rinunciato all’eredità in favore dei propri figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenuti nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, contestando, a loro volta, l’autenticità del testamento del 27 settembre 2011. 1.1. Il Tribunale di Bologna, a seguito di CTU grafica e medica e sulla base delle deposizioni testimoniali, con sentenza del 4.9.2019, accolse parzialmente la domanda; dichiarò lanullità, ex art. 591, n. 3 c.c., della scheda testamentaria del 20 settembre 2012, riconoscendo la qualità di erede in capo a [OSCURATO:PERSONA]; rigettò, invece, ledomande di rendiconto e di restituzione dei frutti. 1.2. Avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, lamentando la violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati come coeredi nel testamento del 27 settembre 2011, di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la validità e l’efficacia. Le appellanti contestarono, altresì, l’errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 2697 c.c. e la nullità della c.t.u., su cui il Tribunale aveva basato la decisione. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e propose appello incidentale avverso il rigetto delle domande di rendiconto e di restituzione dei frutti. 1.4. Con sentenza pubblicata il 29.5.23, la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello principale, e, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne infondato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato l’omessa integrazione del contraddittorio degli eredi indicati nel testamento del 27 settembre 2011, sul rilievo che l’azione di petizione di eredità non richieda l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 2.3. In prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di estendere il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi nominati nel testamento del 27 settembre 2011, sull’erroneo presupposto che essi non fossero litisconsorti nell’azione di petizione di eredità, sebbene essa presupponga l’accertamento della validità della delazione ereditaria in favore non solo dell’attore ma anche degli altri sei soggetti indicati nel testamento del 27 settembre 2011. 2. Con il secondo motivo di ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 183 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti insistono nella dichiarazione di nullità della c.t.u. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 591, comma 2, n. 3, 428 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato che l’incapacità della testatrice andava accertata al momento della redazione del testamento, salvo, poi, basarela propria decisione su argomentazioni inidonee a provare che la predetta fosse priva di capacità in quello specifico momento. 4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto l’azione di petitio hereditatis nei confronti degli eredi legittimi, chiedendo accertarsi la validità ed efficacia del testamento del 27 settembre 2011, con il quale la de cuiusaveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse destinata all’Azienda USL di Bologna - servizio 18, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso l’attore. L’azione di restituzione dei beni da parte degli eredi legittimi è fondata sulla nullità del testamento olografo del 20 settembre 2012, con il quale la de cuius aveva revocato la precedente disposizione testamentaria, aprendosi, pertanto, la successione legittima. 4.2. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che, nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento, sono parti necessarie gli eredi istituiti dal de cuius e tutti coloro che, in seguito alla caducazione dell’atto, gli succederebbero per legge, in ragione dell'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri (Cass. Sez. 2, 27/03/2019, n.8575). È stato, altresì, precisato che, sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda di per sé il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi (Cass. n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011), qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi, poiché l’eliminazione del testamento incide sul rapporto sostanziale unitario dedotto in giudizio, quale quello relativo allo status di erede legittimo (Cass. n. 2328/1969; Cass. Sez. 2, n. 26705 del 24 novembre 2020). Come affermato da Cass. Sez. 2, con sentenza del 24.11.2020, n. 26705, nella petitio hereditatis, la regola dellitisconsorzio discende dalle domandecon le qual i essa si presenti congiunta. Il principio di diritto enunciato nella citata pronuncia (e così anche Cass. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010) trova applicazione non solo quando la necessità di estendere il contraddittorio riguardi gli eredi legittimi - ovvero nell’ipotesi di domanda di petizione ereditaria basata sulla dichiarazione di nullità del testamento impugnato - ma anche quando l’accertamento della qualità di erede debba essere pronunciata nei confronti degli eredi testamentari in conseguenza della dichiarazione di accertamento delle disposizioni testamentari di cui si chiede accertarsi la validità e l’efficacia e della nullità di altro testamento che faccia venir meno la loro qualità di eredi. La necessità di integrare il litisconsorzio sussisteva, quindi, nel caso di specie perché con la petitio hereditatis, l’attore aveva chiesto accertarsi la validità del testamento del 29 settembre 2011, che lo aveva designato erede unitamente ad altri soggetti, testamento revocato con disposizione testamentaria del 20 settembre 2012, di cui aveva chiesto dichiararsi la nullità. L’omessa integrazione del contraddittorio vizia la sentenza e l’intero procedimento, con regressione del giudizio al primo grado affinché il contraddittorio venga esteso agli altri sei eredi, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013 che enuncia il seguente principio di diritto: "quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c."; conf. Cass. Sez. 3, sentenza n. 8825 del 13/04/2007; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004). 5. Va, pertanto dichiarata la nullità sia della sentenza del Tribunale che della Corte d’appello, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Bologna con riassunzione nei termini di legge. 6. Il giudice di primo grado provvederà anche sulle spese dell’intero procedimento, comprese quelledi legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio con rinvio innanzi al Tribunale di Bologna, avanti alla quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei
Sentenza Cassazione n. 06313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris