Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:416
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CO0102_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-102/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] BV
e
Staatssecretaris van Financiën,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), e dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
dopo aver informato il giudice di rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,
dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 aprile 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 2000, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 4, dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), e dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo Staatssecretaris van Financiën a proposito del diritto di una holding di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») pagata su transazioni a monte.
Normativa comunitaria
3 L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva assoggetta all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e, di conseguenza, esclude dall'ambito di applicazione della detta imposta le attività che non hanno natura economica. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva, si considera soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente una delle attività economiche di cui al n. 2 della medesima disposizione. La nozione di «attività economiche» è definita dall'art. 4, n. 2: essa comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, e in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un carattere di stabilità.
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è una holding intermediaria che detiene partecipazioni in un certo numero di società con sede nell'Unione europea le quali fabbricano prodotti per l'imballaggio in plastica.
5 Durante il periodo di cui trattasi nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva personale dipendente. I membri del suo consiglio di amministrazione si occupavano attivamente della gestione delle società controllate, ma per queste attività la [OSCURATO:PERSONA] non percepiva un corrispettivo. Essa ha tuttavia percepito dividendi dalle società controllate.
6 Durante questo stesso periodo, la [OSCURATO:PERSONA] ha detratto, in sede di denuncia del reddito, un importo di NLG 8 114 a titolo di IVA. L'amministrazione fiscale olandese, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse un operatore economico e, pertanto, non avesse diritto alla detrazione dell'IVA, ha deciso di recuperare tale importo a posteriori. Essa ha confermato questa decisione respingendo il reclamo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA].
7 Il ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] innanzi al [OSCURATO:PERSONA] te 's-Gravenhage ([OSCURATO:PERSONA]) è stato respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto accertato che la [OSCURATO:PERSONA] interferisce nella gestione delle società nelle quali detiene una partecipazione, ai sensi della sentenza della Corte 20 giugno 1991, causa C-60/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3111). Esso ha poi dichiarato che i dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerati come il corrispettivo di tale ingerenza. Infine, esso ha dichiarato che, conformemente alla disposizione del diritto olandese che attua l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, le dette operazioni sono esonerate dal prelievo dell'IVA.
8 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden. Quest'ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se, tenuto conto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] - ed in particolare dei punti 13 e 14 di essa -, nell'ipotesi in cui una società madre interferisca nella gestione di una società controllata, il dividendo ricevuto da parte di tale società controllata debba essere considerato quale corrispettivo della detta interferenza ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se la mera circostanza che l'interessata interferisca nella gestione delle società controllate, nel senso di cui al punto 14 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], comporti che l'interessata debba essere considerata come soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva.
3) Qualora vi sia una soluzione di segno affermativo per la prima o la seconda questione, se siffatta interferenza rientri o meno nell'eccezione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, vale a dire la gestione ivi menzionata».
9 Con lettera 14 dicembre 2000, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice di rinvio copia della sentenza 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest (Racc. pag. I-9567), invitandolo a comunicare se, alla luce di tale sentenza, intendeva mantenere il rinvio pregiudiziale.
10 Con lettera 10 gennaio 2001, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha fatto sapere alla Corte che ritirava la prima questione del rinvio pregiudiziale e manteneva la seconda e la terza questione. Esso rileva che, a differenza delle holding la cui situazione è esaminata nella citata sentenza Floridienne e Berginvest, la [OSCURATO:PERSONA] si ingerisce nella gestione delle controllate senza effettuare transazioni assoggettate all'IVA in forza dell'art. 2 della sesta direttiva.
Sulla seconda questione
11 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la semplice interferenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate costituisca un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva.
12 A tale riguardo si deve rilevare che la soluzione della detta questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, sicché occorre, in conformità dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, statuire con ordinanza motivata.
13 Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 4 della sesta direttiva va interpretato nel senso che una holding il cui unico scopo sia l'acquisto di partecipazioni in altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'IVA e non ha diritto a detrazioni in base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i diritti che la detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 17, e Floridienne e Berginvest, punto 17).
14 Dalla giurisprudenza risulta che tale conclusione è soprattutto fondata sulla constatazione che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere considerati come attività economiche ai sensi della sesta direttiva, che conferiscono a chi le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché l'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (v. sentenze 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, Racc. pag. I-3513, punto 12, e 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm, Racc. pag. I-745, punto 15).
15 Tuttavia, la Corte ha affermato che ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che il detentore delle partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o di socio (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 14, e Floridienne e Berginvest, punto 18).
16 Al punto 19 della citata sentenza Floridienne e Berginvest, la Corte ne ha concluso che siffatta interferenza nella gestione delle società controllate va considerata un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva in quanto implica il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.
17 Ne discende che la semplice interferenza di una holding nella gestione delle controllate, vale a dire un'ingerenza che non implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva, non può essere considerata come un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva.
18 Pertanto, si deve risolvere la seconda questione nel senso che l'interferenza di una holding nella gestione delle controllate costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva solo se implica il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.
Sulla terza questione
19 La terza questione è stata posta solo per il caso in cui la seconda questione fosse stata risolta positivamente. Tenuto conto della soluzione data a quest'ultima, non occorre risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi olandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
statuendo sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden con ordinanza 28 aprile 1999, così provvede:
L'interferenza di una holding nella gestione delle controllate costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, solo se implica il compimento di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.