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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19873/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta integralmente alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 22.03.2018 del Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 L.F., nonché ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216, primo comma, n.1 L.F., quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 24.10.2008, in anni due di reclusione e le pene accessorie fallimentari in anni due.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell' udienza preliminare, del dibattimento e della sentenza di primo grado, per avere la Corte territoriale indebitamente notificato gli atti all' Avv. [OSCURATO:PERSONA], designato d'ufficio, invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia dello Scansa per la bancarotta "[OSCURATO:SOCIETA]."; la nullità in questione veniva sollevata innanzi al G.U.P. in data 18.10.2016, che però la respingeva; in dibattimento, in sede di questioni preliminari erroneamente il Tribunale, con ordinanza del 21.7.2017 rigettava l'eccezione in questione, affermando con succinta motivazione che la nomina del difensore di fiducia in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dello Scansa era intervenuta in un procedimento distinto; tuttavia, la nomina risultava già dal fascicolo del Pubblico Ministero e della sentenza n. 369/15 emessa a sua definizioni, recante appunto l'indicazione e la presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia dell'imputato;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado - art. 178 co. 1 lett. a) e 179 c.p.p. - per non avere la Corte territoriale, nella motivazione della sentenza impugnata, adeguatamente valutato le deduzioni ed i principi invocati nella memoria ex art. 121 c.p.p; invero, ad integrare il nuovo collegio giudicante, veniva designato un [OSCURATO:PERSONA] di Tribunale, a seguito dell'astensione di un componente del Collegio giudicante, ma l'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 116/2017 impone, inderogabilmente ed indipendentemente dalla designazione del magistrato per esigenze "d'ufficio", l'impossibilità di assegnazione ai giudici onorari "dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p."; la sentenza emessa dal Collegio giudicante composto con il G.O., pertanto, è affetta da nullità assoluta, trattandosi appunto nella fattispecie di procedimento diverso da quello di cui all'art.555 c.p.p.;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per difetto di contestazione e conseguente nullità della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale di Pesaro condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, sostanziandosi la condotta delittuosa in una vendita (di cui non si nega l'effettuato pagamento, seppur in modalità anomala del prezzo di euro 60.000,00 in contanti ) che avrebbe sottratto i beni alla naturale funzione di garanzia per le obbligazioni sociali; orbene, il fatto così come contestato non è previsto dalla legge come reato (l'art. 216 comma 1 n.1 L.F. punisce il soggetto che abbia commesso una tra le cinque diverse ed alternative condotte previste dalla norma: la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione e la dissipazione dei beni di impresa che sono comportamenti distinti e differenti tra loro, ed in nessun passaggio della imputazione è specificato quale di essi fosse addebitato allo Scansa); la Corte di Appello disattendeva tale doglianza, affermando che non sussiste alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto, poi ritenuto in sentenza, laddove nel capo d'accusa mancavano proprio gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi;

2.4. con il quarti. motivo, il vizio di motivazione, per avere la corte attribuito ai tre beni che sono stati venduti un valore inesistente, visto che il carello elevatore ha un prezzo di acquisto di 8.000 euro, la taglierina ha un valore di per 15.000 euro, mentre l'automezzo Iveco un prezzo di 19.000 euro, per un totale di 42.000 euro (e non 60.000); inoltre, nessuno ha mai visto quei beni: sicchè quelle cifre ipoteticamente descrittive del loro valore al momento dell'acquisto (giugno 2005 per il furgone Iveco, maggio 2006 per la taglierina e marzo 2007 per il carrello elevatore), sono dunque meri dati contabili, con la forte probabilità che essi siano stati gonfiati per reggere un bilancio altrimenti traballante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare, del dibattimento e della sentenza di primo grado, risultando i relativi atti notificati alli avv. [OSCURATO:PERSONA], designato d'ufficio, invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia dello Scansa -è infondato.

Ed invero, come si evince dalle deduzioni dello stesso ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso e dalla sentenza impugnata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento n.1010/2013 R.G.N.R., oggetto della sentenza numero 369/2015 del Tribunale di Pesaro del 15.4.2015, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale per le valutazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p.

Da tale trasmissione derivava un nuovo procedimento, ossia quello oggetto di giudizio, iscritto al numero 1472/2015 [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento n. 1010/2013 veniva definito con sentenza della Corte d'Appello n. 4008/2016 del 03/12/2016 passata in giudicato.

In proposito, la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha rilevato come la nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata nel procedimento n. 1010/2013, non potesse estendersi a quello attuale, non essendo applicabile il principio dell'immanenza della funzione difensiva, trattandosi di accuse e procedimenti diversi, sicché il nuovo procedimento necessitava di una nuova nomina a partire dalla quale il difensore di fiducia avrebbe potuto esercitare pienamente le proprie prerogative, spiegando i suoi effetti in tutta le fasi. 1.1.Tanto premesso, si osserva come si presenti immune da censure la valutazione della Corte territoriale, che ha rigettato l'eccezione di nullità dal procedimento di primo grado per l'omessa citazione dell' avv.to Coli.

In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui l'atto di nomina del difensore deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art. 96 c.p.p., risultando altrimenti inefficace, in quanto priva di oggetto e di causa (Sez. 3, n. 48977 del 25/09/2014, Mircea, Rv. 261158, Sez. 5, n.17061 dei 27/03/2014, Perito, Rv. 262876, e Sez. 6, n. 34671 del 23/4/2007, Padovani, Rv. 237426).

La nomina, una volta effettuata per un determinato procedimento, non può riguardare od estendersi automaticamente ad ogni futuro procedimento iscritto presso un determinato ufficio a carico del medesimo imputato, pur se riguardante una "medesima vicenda", avendo effetto esclusivamente nel procedimento al quale la nomina rtessa si riferisce.

Diverso è il caso della cd.

"duplicazione" del procedimento, laddove l'iscrizione di un nuovo procedimento penale nei confronti del medesimo indagato e per il medesimo reato non pone nel nulla la precedente nomina fiduciaria avvenuta in relazione allo stesso fatto, ovvero il caso del procedimento incidentale, relativo sempre al medesimo fatto, laddove nel caso di specie si verte in procedimenti diversi per reati diversi, sebbene afferenti alla medesima vicenda del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato.

Il processo in questione - con la sentenza che ha definito il giudizio - è stato celebrato in primo grado con la partecipazione al collegio giudicante di un G.O.T., designato in sostituzione di un giudice astenutosi, ma da tale composizione del Collegio giudicante non derivano le conseguenze dedotte dal ricorrente.

In proposito è sufficiente evidenziare come più volte questa Corte abbia ritenuto che la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nJlità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett.a) e 179, comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice, trattandosi di una questione di assegnazione all'ufficio giudiziario e alle funzioni della sezione penale.

L'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nè è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. a) e 179, comma primo, cod.proc.pen., né tantomeno di nullità processuale, non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Rv. 272941;Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015,Rv. 264587).

In ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, anche a Voler considerare le disposizioni di cui al d.lgs. n.116/2017, l'art. 12 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con riguardo alla destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali si limita a prevedere che tali giudici non possono essere destinati, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame, ovvero, qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Invero, il ricorrente ripropone nella sostanza le medesime censure sviluppate in appello, circa il difetto di contestazione, rispetto alla condotta per la quale concretamente il ricorrente ha riportato condanna e la non corrispondenza dei valori accertati rispetto a quelli effettivamente riferibili ai tre beni alienati, senza confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata.

In particolare, la Corte territoriale, sulla base di quanto riferito dal curatore, ha evidenziato come gli unici tre beni della società erano stati venduti alla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale l'imputato era socio accomandatario, senza attinenza dei beni all'oggetto sociale della cessionaria, ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore iscritto nel libro dei cespiti, con pagamento anomalo in contanti e per cassa.

La sentenza impugnata ha, altresì, messo in risalto il valore di gran lunga superiore dei beni suddetti, che, tenendo conto della perizia di stima, ammonterebbe ad oltre 40.000,00 euro rispetto a quello di cui alle fatture di vendita -di appena euro 7000,00.

Le deduzioni del ricorrente circa l'inattendibilità *del valore dei beni riconducibile a dati meramente contabili non tiene conto comunque della stima di essi e dell'epoca di tali beni, indicata senza contestazioni specifiche dal curatore, nel senso che l'autoveicolo, pur risultando risalente ad alcuni anni prima della vendita, risultava avere comunque un valore superiore a quello indicato nella fattura, per quanto riguarda gli altri due beni strumentali risultavano acquistati dalla società fallita poco tempo prima delle presunte vendite alla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto da divenire prive di motivazione commerciale la considerevole riduzione del prezzo di vendita rispetto a quello indicato nel libro cespiti.

Risulta, dunque, irrilevante, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la mancata visione dei beni in questione, determinata dalla vendita della società acquirente dei beni ad un terzo impedendo l'aggressione dei beni da parte della curatela.

In tale contesto la Corte territoriale ha concluso senza illogicità per la natura evidentemente distrattiva dell'ai'enazione in questione, ad un prezzo che, anche a non voler considerare il pagamento in contanti è avvenuto per un importo di gran lunga inferiore.

In proposito, devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106).

Nel contesto descritto, inoltre, nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e accertamento contenuto in sentenza si è verificata nella fattispecie, avendo l'imputazione indicato la condotta distrattiva di beni, aventi un determinato valore, beni poi risultati essere stati alienati ad un prezzo di gran lunga inferiore.

Tale violazione, infatti, si ha solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. ti.

Il ricorso va, dunque, respinto e il ricorrente va condannato al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta integralmente alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 22.03.2018 del Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 L.F., nonché ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216, primo comma, n.1 L.F., quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 24.10.2008, in anni due di reclusione e le pene accessorie fallimentari in anni due. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell' udienza preliminare, del dibattimento e della sentenza di primo grado, per avere la Corte territoriale indebitamente notificato gli atti all' Avv. [OSCURATO:PERSONA], designato d'ufficio, invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia dello Scansa per la bancarotta "[OSCURATO:SOCIETA]."; la nullità in questione veniva sollevata innanzi al G.U.P. in data 18.10.2016, che però la respingeva; in dibattimento, in sede di questioni preliminari erroneamente il Tribunale, con ordinanza del 21.7.2017 rigettava l'eccezione in questione, affermando con succinta motivazione che la nomina del difensore di fiducia in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dello Scansa era intervenuta in un procedimento distinto; tuttavia, la nomina risultava già dal fascicolo del Pubblico Ministero e della sentenza n. 369/15 emessa a sua definizioni, recante appunto l'indicazione e la presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia dell'imputato; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado - art. 178 co. 1 lett. a) e 179 c.p.p. - per non avere la Corte territoriale, nella motivazione della sentenza impugnata, adeguatamente valutato le deduzioni ed i principi invocati nella memoria ex art. 121 c.p.p; invero, ad integrare il nuovo collegio giudicante, veniva designato un [OSCURATO:PERSONA] di Tribunale, a seguito dell'astensione di un componente del Collegio giudicante, ma l'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 116/2017 impone, inderogabilmente ed indipendentemente dalla designazione del magistrato per esigenze "d'ufficio", l'impossibilità di assegnazione ai giudici onorari "dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p."; la sentenza emessa dal Collegio giudicante composto con il G.O., pertanto, è affetta da nullità assoluta, trattandosi appunto nella fattispecie di procedimento diverso da quello di cui all'art.555 c.p.p.; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per difetto di contestazione e conseguente nullità della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale di Pesaro condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta, sostanziandosi la condotta delittuosa in una vendita (di cui non si nega l'effettuato pagamento, seppur in modalità anomala del prezzo di euro 60.000,00 in contanti ) che avrebbe sottratto i beni alla naturale funzione di garanzia per le obbligazioni sociali; orbene, il fatto così come contestato non è previsto dalla legge come reato (l'art. 216 comma 1 n.1 L.F. punisce il soggetto che abbia commesso una tra le cinque diverse ed alternative condotte previste dalla norma: la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione e la dissipazione dei beni di impresa che sono comportamenti distinti e differenti tra loro, ed in nessun passaggio della imputazione è specificato quale di essi fosse addebitato allo Scansa); la Corte di Appello disattendeva tale doglianza, affermando che non sussiste alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto, poi ritenuto in sentenza, laddove nel capo d'accusa mancavano proprio gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi; 2.4. con il quarti. motivo, il vizio di motivazione, per avere la corte attribuito ai tre beni che sono stati venduti un valore inesistente, visto che il carello elevatore ha un prezzo di acquisto di 8.000 euro, la taglierina ha un valore di per 15.000 euro, mentre l'automezzo Iveco un prezzo di 19.000 euro, per un totale di 42.000 euro (e non 60.000); inoltre, nessuno ha mai visto quei beni: sicchè quelle cifre ipoteticamente descrittive del loro valore al momento dell'acquisto (giugno 2005 per il furgone Iveco, maggio 2006 per la taglierina e marzo 2007 per il carrello elevatore), sono dunque meri dati contabili, con la forte probabilità che essi siano stati gonfiati per reggere un bilancio altrimenti traballante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare, del dibattimento e della sentenza di primo grado, risultando i relativi atti notificati alli avv. [OSCURATO:PERSONA], designato d'ufficio, invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia dello Scansa -è infondato. Ed invero, come si evince dalle deduzioni dello stesso ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso e dalla sentenza impugnata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento n.1010/2013 R.G.N.R., oggetto della sentenza numero 369/2015 del Tribunale di Pesaro del 15.4.2015, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale per le valutazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. Da tale trasmissione derivava un nuovo procedimento, ossia quello oggetto di giudizio, iscritto al numero 1472/2015 [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento n. 1010/2013 veniva definito con sentenza della Corte d'Appello n. 4008/2016 del 03/12/2016 passata in giudicato. In proposito, la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha rilevato come la nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata nel procedimento n. 1010/2013, non potesse estendersi a quello attuale, non essendo applicabile il principio dell'immanenza della funzione difensiva, trattandosi di accuse e procedimenti diversi, sicché il nuovo procedimento necessitava di una nuova nomina a partire dalla quale il difensore di fiducia avrebbe potuto esercitare pienamente le proprie prerogative, spiegando i suoi effetti in tutta le fasi. 1.1.Tanto premesso, si osserva come si presenti immune da censure la valutazione della Corte territoriale, che ha rigettato l'eccezione di nullità dal procedimento di primo grado per l'omessa citazione dell' avv.to Coli. In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui l'atto di nomina del difensore deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art. 96 c.p.p., risultando altrimenti inefficace, in quanto priva di oggetto e di causa (Sez. 3, n. 48977 del 25/09/2014, Mircea, Rv. 261158, Sez. 5, n.17061 dei 27/03/2014, Perito, Rv. 262876, e Sez. 6, n. 34671 del 23/4/2007, Padovani, Rv. 237426). La nomina, una volta effettuata per un determinato procedimento, non può riguardare od estendersi automaticamente ad ogni futuro procedimento iscritto presso un determinato ufficio a carico del medesimo imputato, pur se riguardante una "medesima vicenda", avendo effetto esclusivamente nel procedimento al quale la nomina rtessa si riferisce. Diverso è il caso della cd. "duplicazione" del procedimento, laddove l'iscrizione di un nuovo procedimento penale nei confronti del medesimo indagato e per il medesimo reato non pone nel nulla la precedente nomina fiduciaria avvenuta in relazione allo stesso fatto, ovvero il caso del procedimento incidentale, relativo sempre al medesimo fatto, laddove nel caso di specie si verte in procedimenti diversi per reati diversi, sebbene afferenti alla medesima vicenda del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. Il processo in questione - con la sentenza che ha definito il giudizio - è stato celebrato in primo grado con la partecipazione al collegio giudicante di un G.O.T., designato in sostituzione di un giudice astenutosi, ma da tale composizione del Collegio giudicante non derivano le conseguenze dedotte dal ricorrente. In proposito è sufficiente evidenziare come più volte questa Corte abbia ritenuto che la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nJlità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett.a) e 179, comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice, trattandosi di una questione di assegnazione all'ufficio giudiziario e alle funzioni della sezione penale. L'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nè è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. a) e 179, comma primo, cod.proc.pen., né tantomeno di nullità processuale, non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Rv. 272941;Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015,Rv. 264587). In ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, anche a Voler considerare le disposizioni di cui al d.lgs. n.116/2017, l'art. 12 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con riguardo alla destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali si limita a prevedere che tali giudici non possono essere destinati, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame, ovvero, qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 3. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Invero, il ricorrente ripropone nella sostanza le medesime censure sviluppate in appello, circa il difetto di contestazione, rispetto alla condotta per la quale concretamente il ricorrente ha riportato condanna e la non corrispondenza dei valori accertati rispetto a quelli effettivamente riferibili ai tre beni alienati, senza confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale, sulla base di quanto riferito dal curatore, ha evidenziato come gli unici tre beni della società erano stati venduti alla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale l'imputato era socio accomandatario, senza attinenza dei beni all'oggetto sociale della cessionaria, ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore iscritto nel libro dei cespiti, con pagamento anomalo in contanti e per cassa. La sentenza impugnata ha, altresì, messo in risalto il valore di gran lunga superiore dei beni suddetti, che, tenendo conto della perizia di stima, ammonterebbe ad oltre 40.000,00 euro rispetto a quello di cui alle fatture di vendita -di appena euro 7000,00. Le deduzioni del ricorrente circa l'inattendibilità *del valore dei beni riconducibile a dati meramente contabili non tiene conto comunque della stima di essi e dell'epoca di tali beni, indicata senza contestazioni specifiche dal curatore, nel senso che l'autoveicolo, pur risultando risalente ad alcuni anni prima della vendita, risultava avere comunque un valore superiore a quello indicato nella fattura, per quanto riguarda gli altri due beni strumentali risultavano acquistati dalla società fallita poco tempo prima delle presunte vendite alla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto da divenire prive di motivazione commerciale la considerevole riduzione del prezzo di vendita rispetto a quello indicato nel libro cespiti. Risulta, dunque, irrilevante, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la mancata visione dei beni in questione, determinata dalla vendita della società acquirente dei beni ad un terzo impedendo l'aggressione dei beni da parte della curatela. In tale contesto la Corte territoriale ha concluso senza illogicità per la natura evidentemente distrattiva dell'ai'enazione in questione, ad un prezzo che, anche a non voler considerare il pagamento in contanti è avvenuto per un importo di gran lunga inferiore. In proposito, devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Nel contesto descritto, inoltre, nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e accertamento contenuto in sentenza si è verificata nella fattispecie, avendo l'imputazione indicato la condotta distrattiva di beni, aventi un determinato valore, beni poi risultati essere stati alienati ad un prezzo di gran lunga inferiore. Tale violazione, infatti, si ha solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. ti. Il ricorso va, dunque, respinto e il ricorrente va condannato al pagame
Sentenza Cassazione n. 19873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris