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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44520/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma in parziale riforma della decisione di primo grado ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 20.000,00 di multa (esclusa la recidiva), relativamente al reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (gr. 50 di cocaina, per dosi medie singole in numero superiore a 200); reato commesso il 5 marzo 2019.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., anche in relazione alla quantità dello stupefacente.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, reitera le motivazioni dell'appello per la qualificazione nel comma quinto dell'art. 73, T.U. stup. dei fatti.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, l'insussistenza di elementi idonei per la configurazione del quinto comma dell'art. 73, riguardo alla complessiva quantità della sostanza sequestrata, all'occultamento della sostanza nei giardini di via Corinaldo a Roma, nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA]; la provvista era di oltre 200 dosi pronte ad essere spacciate, con evidente capacità di spaccio notevole.

Del resto, «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione -A" complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante)» Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma in parziale riforma della decisione di primo grado ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 20.000,00 di multa (esclusa la recidiva), relativamente al reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (gr. 50 di cocaina, per dosi medie singole in numero superiore a 200); reato commesso il 5 marzo 2019. 2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., anche in relazione alla quantità dello stupefacente. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, reitera le motivazioni dell'appello per la qualificazione nel comma quinto dell'art. 73, T.U. stup. dei fatti. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, l'insussistenza di elementi idonei per la configurazione del quinto comma dell'art. 73, riguardo alla complessiva quantità della sostanza sequestrata, all'occultamento della sostanza nei giardini di via Corinaldo a Roma, nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA]; la provvista era di oltre 200 dosi pronte ad essere spacciate, con evidente capacità di spaccio notevole. Del resto, «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione -A" complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante)» Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]