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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 34246/2026

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ano [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto deiricorsi;l e t t a l a m e m o r i a s c r i t t a d e l l ’ a v v .

R o b e r t a P u t z u , c h e ,perXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conclude per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, in data 28/02/2024,dichiarava la penale responsabil ità delle imputate per concorso infavoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dall’esposizione deimigranti al pericolo di vita durante il viaggio, a trattamenti disumani eall’impiego in attività di meretricio (capo di imputazione 34, con esclusionedell’aggravante originariamente contestata del numero delle persone favorite), ein sfruttamento e comunque favoreggiamento della prostituzione delle sorellenigeriane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 35), e, pertanto, lecondannava alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 92.000,00 di multa.2.

Avverso la sentenza di appello XXXXXXXXXX, propone, tramite il propriodifensore, ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell’art.12, commi 1 e 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio di motivazione in ordinealla presunta sussistenza dell’ingresso illegale.Si rileva che i soggetti, provenendo dalla Nigeria, avrebbero avuto dirittoalla protezione internazionale e, pertanto, il loro ingresso non può considerarsi apriori illegale, operando la clausola di esclusione da sanzioni penali previstadall’art. 31 della Convenzione sullo status di rifugiati.

Si aggiunge che, in assenzadella prova del Paese di destinazione del migrante aiutato e, quindi, delladisciplina di quel Paese in materia di immigrazione, come nel caso in esame, leimputate andavano assolte dall’imputazione di favoreggiamento per incertezzadel presupposto del reato.2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge inordine alla partecipazione concorsuale nel delitto di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina e in particolare in ordine alla partecipazionequalsivoglia motivazione.2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deducono violazione dell’art. 12del suddetto decreto legislativo in relazione all’art. 54 cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine alla scriminante dello stato di necessità.Si osserva che le persone offese, per come emerso dal dibattimento e inparticolare dalle stesse dichiarazioni delle suddette, sono sorelle dell’imputataXXXX, essendo, pertanto, le azioni della medesima state motivate da ragioni dicarattere altruistico e da legami familiari.

Ci si duole che la motivazione sul puntodella Corte territoriale sia contraddittoria e carente.2.4.

Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge e viziodi motivazione, ai limiti dell’apparenza motivazionale, sulle aggravanti ritenute.2.5.

Con il quinto motivo di impugnazione si denunciano violazione dell’art. 3della l. 20 febbraio 1958, n. 75 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadel reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.Si sostiene che nel caso in esame trovi applicazione il principio di specialitàin quanto, considerate le aggravanti contestate, che mirano a tutelare l’integritàe la dignità delle persone, coincide il bene giuridico protetto.2.6.

Col sesto motivo di ricorso vengono lamentati violazione dell’art. 157cod. pen. e vizio di motivazione circa la prescrizione del delitto difavoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.Si rileva che, non avendo espresso alcuna motivazione sia il primo Giudiceche la Corte d’appello sull’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 4 l. n. 75 del1958, per il computo della pena deve farsi riferimento unicamente alla fattispeciedi cui all’art. 3 della medesima legge, il cui termine di prescrizione, anche tenutoconto dei periodi di sospensione e interruzione, è ampiamente prescritto.2.7.

Con il settimo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancatoriconoscimento delle attenuanti ex artt. 62-bis e 114 cod. pen., avvenutoomettendo del tutto la valutazione effettiva degli elementi valorizzati in sede diappello.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3.

Ricorre, altresì, per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 271cod. proc. pen.Si rileva l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull’utenza351/0109511 antecedenti al 16 agosto 2016, in quanto solo in tale data venivacorretto il decreto di proroga inserendo il nome della [OSCURATO:PERSONA], risultando inuso della stessa dal 28 luglio 2016, mentre in data 23 maggio 2026 risultava inuso a tale [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 12,commi 1 e 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 3 e 13 Reg.

UE 604/2013 e 31Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e vizio di motivazione in ordine allapresunta sussistenza dell’ingresso illegale.Si ripercorrono i medesimi argomenti di cui al primo motivo dellacoimputata, da ritenersi qui integralmente richiamati.3.3.

Col terzo motivo di impugnazione si eccepiscono violazione degli artt.12, commi 1 e 3, del summenzionato decreto legislativo, 192 e 530 cod. proc.pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivodel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Lamenta la difesa che la sentenza d’appello ritiene che la condotta difavoreggiamento dell’immigrazione clandestina contestata alla ricorrente èequiparata a quella della coimputata, che teneva i contatti con [OSCURATO:PERSONA],presente in Libia, pure non essendovi prova di versamenti di somme di denarodella ricorrente in favore dei trasportatori, né della volontà di eludere i controllidi frontiera e favorire l’ingresso clandestino, non essendo state registratechiamate con altri, tra cui la stessa [OSCURATO:PERSONA].3.4.

Con il quarto motivo di ricorso vengono eccepiti violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti ritenute.Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto, le due sorelle destinatariedel favoreggiamento avevano deciso di partire autonomamente, contro il voleredelle imputate, e avevano deciso autonomamente l’attività di meretricio.3.5.

Col quinto motivo di impugnazione vengono denunciati violazionedell’art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello statodi necessità.Ci si duole che la sentenza riconosca lo stato di necessità della migranteXXXXXXXX solo per giustificare la condotta del marito, ma lo escluda conriferimento a quella della ricorrente.3.6.

Col sesto motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 3 e 4 l. 20febbraio 1958, n. 75, 111 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazionein ordine al reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione eall’aggravante di cui all’art. 4 della suddetta legge.Si richiamano i rilievi circa la mancata motivazione sull’aggravante da partedella Corte d’appello del sesto motivo di ricorso della coimputata.

Si osserva,inoltre, che la Corte d’appello, a differenza del Tribunale, avrebbe valorizzato, aifini del concorso della ricorrente nel suddetto reato, due conversazioni di cui unarelativa ad un periodo successivo all’arrivo delle sorelle XXXXXX e l’altra dicontenuto equivoco e non supportata da ulteriori elementi, non ritenendosi tale ilrapporto con la coimputata, atteso che dagli atti si evince che le sorelle nonavevano alcun debito neppure con la stessa.3.7.

Col settimo motivo di impugnazione la difesa si duole della violazionedell’art. 157 cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine all’inammissibilità dellarichiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione del delitto di favoreggiamentoe sfruttamento della prostituzione.Si ripercorrono le medesime argomentazioni del sesto motivo dellacoimputata, da intendersi integralmente richiamate.3.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso si eccepiscono violazione dell’art. 114cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attenuante della minimapartecipazione.Lamenta la difesa la considerazione da parte della sentenza gravata dellafigura processuale della ricorrente come “parallela” a quella della coimputata,nonostante il minor contributo nella consumazione dei reati.3.9.

Con il nono motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degliartt. 15, 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, in particolare al concorso di reati,alle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti per le aggravanti contestate.Vengono ripercorsi i rilievi difensivi di cui al quinto e al settimo motivo diricorso della coimputata, da ritenersi, pertanto, qui richiamati.4.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto deiricorsi, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, insisteper l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della sua assistita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.1.1.

Infondato è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ripercorre ilsesto motivo d’appello.Invero, come chiarito dalla Corte territoriale – a p. 84 - si tratta di attività diintercettazione legittimamente autorizzata dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari inpersona diversa dall’imputata, come genericamente e in violazione del principiodi autosufficienza, dedotto col ricorso) che avveniva, in corso d’opera, a seguitodi attività di osservazione della P.g., che assume la stessa ricorrente essereavvenuta a luglio 2016 (con modifica del decreto di proroga e indicazionespecifica dell’utilizzatrice dell’utenza ad agosto).1.2.

Infondati sono anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondomotivo di impugnazione della coimputata sulla questione della possibilità per leimmigrate destinatarie di favoreggiamento di ottenere la protezioneinternazionale, con conseguente esclusione dell’illegalità del loro ingresso.Entrambi i ricorsi citano una sentenza di questa Corte, secondo cui, ai finidella configurabilità del reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una personain altro Stato, è necessario accertare lo Stato estero di destinazione e verificareche, secondo la normativa ivi vigente, l'immigrazione in esso sia illegale (Sez. 1,n. 45963 del 20/05/2022, A., Rv. 283782-1).Tale pronuncia riguarda condotte poste in essere nei confronti di migrantigià arrivati in Italia che avevano intenzione di proseguire verso altri Paesi.La Corte ritiene che determinate condotte (ad esempio: il comprare bigliettidei treni) di per sé non “procurano” l’ingresso negli altri Paesi e poi aggiunge:Inoltre, con argomento valido per tutti i ricorrenti, ai fini della configurazionedel contestato reato, va verificato - come ha richiesto la Corte Costituzionalenella sentenza n. 21 del 30/1/2009 - che il Paese estero di destinazione delmigrante sia identificato con certezza e che l'immigrazione in quel Paese siaillegale.

Infatti, sul punto va richiamato l'insegnamento della Consulta, laddoveha puntualizzato che "l'illegalità dell'ingresso in altro Stato va[da] verificata allastregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi e nongià della normativa interna.

La conclusione è puntualmente confermata dalledisposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali alle qualil'incriminazione del favoreggiamento dell'emigrazione illegale verso l'estero sipresenta connessa, in quanto fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressionedel fenomeno considerato.

Così, in particolare, l'art. 1, paragrafo 1, lettera a),della direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002 (Direttiva del Consiglio volta adefinire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali)stabilisce - sulla falsariga, in parte qua, dell'art. 27, paragrafo 1, dellaConvenzione di Schengen del 19 giugno 1990 (abrogato dall'art. 5 della citatadirettiva) - che gli Stati membri debbano adottare «sanzioni appropriate» neiconfronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona, che non sia cittadino diuno Stato membro, ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro«in violazione della legislazione di detto Stato» relativa all'ingresso o al transitodegli stranieri.

Analogamente, l'art. 3, lettera b), del Protocollo addizionale allaConvenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale alfine di combattere il traffico illecito dei migranti per via terrestre, marittima edaerea, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, ratificata e resaesecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146, prevede che per «ingresso illegale»di una persona in uno Stato parte, di cui la persona stessa non è cittadina oresidente permanente - il cui favoreggiamento gli Stati parte si impegnano aprevedere come reato, nei casi indicati dall'art. 6 - debba intendersi «il varcare iconfini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato diaccoglienza».Alla stregua di tali indicazioni, ricavate dalle fonti internazionali e pattizie, èevidente quale essenziale rilevanza acquisisca - ai fini della configurazione delcontestato reato - l'accertamento sia del paese estero verso il quale il migrantesia stato aiutato a recarsi, sia della disciplina di quel paese in materia diimmigrazione, elementi che nella sostanziale totalità delle vicende qui esaminatesono rimasti in un limbo probatorio.

Va puntualizzato che - sempre per seguirel'insegnamento della Corte costituzionale nella citata sentenza - inconsiderazione della configurazione della fattispecie come delitto a consumazioneanticipata, l'eventualità che lo Stato di destinazione del migrante clandestino nonrisulti individuabile con certezza rappresenta una difficoltà di mero fattonell'applicazione della norma: «In effetti, ove persistesse un insuperabile dubbiosulla identificazione di detto Stato e, con essa, sul carattere illegale o menodell'emigrazione favorita, il favoreggiatore dovrebbe essere evidentementeassolto».Alla fine si afferma: “Per gli altri migranti, la mancanza di prova di qualealtro paese europeo intendessero raggiungere, e quindi l'impossibilità diaccertare la relativa legislazione in materia di immigrazione, nonché - quanto agliausiliati minorenni - l'eventualità, parimenti non accertata, che essi volesseroraggiungere uno Stato membro nel quale si trovava legalmente un familiare o unfratello (criterio che segna la competenza dello Stato membro a curarel'inserimento del minore, ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] III), nonconsentono di ritenere integrato il contestato reato”.Ne consegue che il rilievo circa la possibilità che agli stranieri fossericonosciuta la protezione internazionale non coglie nel segno, concernendo lapronuncia citata, e anche la sentenza della Corte Costituzionale da essarichiamata, l’emigrazione verso altri Paesi europei e imponendo di applicare leregole di ingresso per quei Paesi.Nel caso in esame è, invece, pacifico che la destinazione finale fosse l’Italia,essendo l’incertezza dell’illegalità dell’ingresso esclusa, oltre che dalla logica, daltenore delle intercettazioni, come evidenziato a p. 87 e ss. della sentenza diappello.

Quindi, si applicano le regole italiane che considerano illegale l’ingressoper i cittadini extracomunitari che non hanno titolo di residenza permanente eche non hanno seguito le regole sull’ingresso fissate dall’art. 4 del d. lgs. 286 del1998 (possesso del passaporto e del visto di ingresso, ingresso solo attraverso ivalichi di frontiera).1.3.

Infondati, ai limiti dell’inammissibilità in quanto reiterativi e rivalutativi,sono i restanti motivi di impugnazione relativi a profili che la Corte territorialeaffronta analiticamente e logicamente da p. 88 a p. 109 In particolare: - lapartecipazione concorsuale delle due imputate, comprovata dai versamenti didenaro in favore di una pluralità di soggetti emergenti dalle intercettazioni, tuttifinalizzati a consentire la partenza dei migranti; - l’attenuante della minimapartecipazione, esclusa alla luce del ruolo significativo svolto da entrambe leimputate e su cui si sofferma la sentenza impugnata - definendo la posizione diXXXXXXXXX “parallela” a quella di [OSCURATO:PERSONA] - anche nell’ultimo paragrafo dedicato altrattamento sanzionatorio; - lo stato di necessità, per il quale non vieneXXXXXX in considerazione del reale interesse delle ricorrenti e della gestione delviaggio di numerosi altri migranti, come evincibile dalle intercettazioni; - leaggravanti del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, inrelazione alle quali evidenzia la sentenza in esame come emerga dalleintercettazioni la piena consapevolezza delle condizioni disumane e di pericolodella permanenza nei centri libici e dei viaggi dei migranti, oltre che lafinalizzazione allo sfruttamento sessuale dell’immigrazione clandestina; - ilconcorso di entrambi i reati, connotati da condotte diverse e, quindi, l’indubbiaconfigurabilità anche del favoreggiamento della prostituzione; - la circostanzache quest’ultimo sia aggravato per essere in danno di più persone (con laconseguenza del raddoppio del termine di prescrizione, che maturerà nel 2031;peraltro, il motivo risulta generico a fronte di una sentenza che indica concertezza una data di prescrizione); - il trattamento sanzionatorio e l’esclusionedelle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità dei fatti, diparticolare allarme sociale, e della personalità delle imputate, lumeggiata daiprecedenti penali di entrambe e anche dai rapporti con il marito della [OSCURATO:PERSONA] e dailegami con figure dislocate all’estero (reclutatori, trasportatori, referenti inNigeria come [OSCURATO:PERSONA]).Quanto a quest’ultimo profilo, va, invero, evidenziato che la valutazioneesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio didiritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiedenecessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., sisottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi giàoggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume esserestati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.Quanto al concorso tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, va, inoltre,osservato che è configurabile il concorso materiale, e non l'assorbimento, tra ilreato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una persona stranierafinalizzato a destinarla alla prostituzione, sanzionato dall'art. 12, comma 3 ter,d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e quello di sfruttamento della prostituzione,sanzionato dall'art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, stante ladiversità dell'elemento materiale, l'autonomia delle relative condotte e ladiversità del bene giuridico tutelato (Sez. 1, n. 30886 del 09/07/2025, I., Rv.288643 - 02).Con riguardo, invece, allo stato di necessità la Corte territoriale si èconformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema diimmigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere laconfigurabilità del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, ilmovente umanitario, contemplato solo nell'ipotesi disciplinata dal commasecondo dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorsoed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni dibisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato(Sez. 5, n. 33822 del 05/06/2023, I., Rv. 285012 - 01).Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della partecipazione diminima importanza al reato, va, infine, osservato che la valutazione, ancheimplicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propriacomparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misuramaggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa,risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dalcompartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causalecosì lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generaledell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; insenso conforme: Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).2.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Concernendo la sentenza in esame il delitto di favoreggiamento esfruttamento della prostituzione, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto deiricorsi;l e t t a l a m e m o r i a s c r i t t a d e l l ’ a v v . R o b e r t a P u t z u , c h e ,perXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conclude per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, in data 28/02/2024,dichiarava la penale responsabil ità delle imputate per concorso infavoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dall’esposizione deimigranti al pericolo di vita durante il viaggio, a trattamenti disumani eall’impiego in attività di meretricio (capo di imputazione 34, con esclusionedell’aggravante originariamente contestata del numero delle persone favorite), ein sfruttamento e comunque favoreggiamento della prostituzione delle sorellenigeriane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 35), e, pertanto, lecondannava alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 92.000,00 di multa.2. Avverso la sentenza di appello XXXXXXXXXX, propone, tramite il propriodifensore, ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell’art.12, commi 1 e 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio di motivazione in ordinealla presunta sussistenza dell’ingresso illegale.Si rileva che i soggetti, provenendo dalla Nigeria, avrebbero avuto dirittoalla protezione internazionale e, pertanto, il loro ingresso non può considerarsi apriori illegale, operando la clausola di esclusione da sanzioni penali previstadall’art. 31 della Convenzione sullo status di rifugiati. Si aggiunge che, in assenzadella prova del Paese di destinazione del migrante aiutato e, quindi, delladisciplina di quel Paese in materia di immigrazione, come nel caso in esame, leimputate andavano assolte dall’imputazione di favoreggiamento per incertezzadel presupposto del reato.2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge inordine alla partecipazione concorsuale nel delitto di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina e in particolare in ordine alla partecipazionequalsivoglia motivazione.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deducono violazione dell’art. 12del suddetto decreto legislativo in relazione all’art. 54 cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine alla scriminante dello stato di necessità.Si osserva che le persone offese, per come emerso dal dibattimento e inparticolare dalle stesse dichiarazioni delle suddette, sono sorelle dell’imputataXXXX, essendo, pertanto, le azioni della medesima state motivate da ragioni dicarattere altruistico e da legami familiari. Ci si duole che la motivazione sul puntodella Corte territoriale sia contraddittoria e carente.2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge e viziodi motivazione, ai limiti dell’apparenza motivazionale, sulle aggravanti ritenute.2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si denunciano violazione dell’art. 3della l. 20 febbraio 1958, n. 75 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadel reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.Si sostiene che nel caso in esame trovi applicazione il principio di specialitàin quanto, considerate le aggravanti contestate, che mirano a tutelare l’integritàe la dignità delle persone, coincide il bene giuridico protetto.2.6. Col sesto motivo di ricorso vengono lamentati violazione dell’art. 157cod. pen. e vizio di motivazione circa la prescrizione del delitto difavoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.Si rileva che, non avendo espresso alcuna motivazione sia il primo Giudiceche la Corte d’appello sull’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 4 l. n. 75 del1958, per il computo della pena deve farsi riferimento unicamente alla fattispeciedi cui all’art. 3 della medesima legge, il cui termine di prescrizione, anche tenutoconto dei periodi di sospensione e interruzione, è ampiamente prescritto.2.7. Con il settimo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancatoriconoscimento delle attenuanti ex artt. 62-bis e 114 cod. pen., avvenutoomettendo del tutto la valutazione effettiva degli elementi valorizzati in sede diappello.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3. Ricorre, altresì, per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 271cod. proc. pen.Si rileva l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull’utenza351/0109511 antecedenti al 16 agosto 2016, in quanto solo in tale data venivacorretto il decreto di proroga inserendo il nome della [OSCURATO:PERSONA], risultando inuso della stessa dal 28 luglio 2016, mentre in data 23 maggio 2026 risultava inuso a tale [OSCURATO:PERSONA].3.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 12,commi 1 e 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 3 e 13 Reg. UE 604/2013 e 31Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e vizio di motivazione in ordine allapresunta sussistenza dell’ingresso illegale.Si ripercorrono i medesimi argomenti di cui al primo motivo dellacoimputata, da ritenersi qui integralmente richiamati.3.3. Col terzo motivo di impugnazione si eccepiscono violazione degli artt.12, commi 1 e 3, del summenzionato decreto legislativo, 192 e 530 cod. proc.pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivodel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Lamenta la difesa che la sentenza d’appello ritiene che la condotta difavoreggiamento dell’immigrazione clandestina contestata alla ricorrente èequiparata a quella della coimputata, che teneva i contatti con [OSCURATO:PERSONA],presente in Libia, pure non essendovi prova di versamenti di somme di denarodella ricorrente in favore dei trasportatori, né della volontà di eludere i controllidi frontiera e favorire l’ingresso clandestino, non essendo state registratechiamate con altri, tra cui la stessa [OSCURATO:PERSONA].3.4. Con il quarto motivo di ricorso vengono eccepiti violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti ritenute.Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto, le due sorelle destinatariedel favoreggiamento avevano deciso di partire autonomamente, contro il voleredelle imputate, e avevano deciso autonomamente l’attività di meretricio.3.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono denunciati violazionedell’art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello statodi necessità.Ci si duole che la sentenza riconosca lo stato di necessità della migranteXXXXXXXX solo per giustificare la condotta del marito, ma lo escluda conriferimento a quella della ricorrente.3.6. Col sesto motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 3 e 4 l. 20febbraio 1958, n. 75, 111 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazionein ordine al reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione eall’aggravante di cui all’art. 4 della suddetta legge.Si richiamano i rilievi circa la mancata motivazione sull’aggravante da partedella Corte d’appello del sesto motivo di ricorso della coimputata. Si osserva,inoltre, che la Corte d’appello, a differenza del Tribunale, avrebbe valorizzato, aifini del concorso della ricorrente nel suddetto reato, due conversazioni di cui unarelativa ad un periodo successivo all’arrivo delle sorelle XXXXXX e l’altra dicontenuto equivoco e non supportata da ulteriori elementi, non ritenendosi tale ilrapporto con la coimputata, atteso che dagli atti si evince che le sorelle nonavevano alcun debito neppure con la stessa.3.7. Col settimo motivo di impugnazione la difesa si duole della violazionedell’art. 157 cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine all’inammissibilità dellarichiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione del delitto di favoreggiamentoe sfruttamento della prostituzione.Si ripercorrono le medesime argomentazioni del sesto motivo dellacoimputata, da intendersi integralmente richiamate.3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si eccepiscono violazione dell’art. 114cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attenuante della minimapartecipazione.Lamenta la difesa la considerazione da parte della sentenza gravata dellafigura processuale della ricorrente come “parallela” a quella della coimputata,nonostante il minor contributo nella consumazione dei reati.3.9. Con il nono motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degliartt. 15, 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, in particolare al concorso di reati,alle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti per le aggravanti contestate.Vengono ripercorsi i rilievi difensivi di cui al quinto e al settimo motivo diricorso della coimputata, da ritenersi, pertanto, qui richiamati.4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto deiricorsi, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, insisteper l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della sua assistita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.1.1. Infondato è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ripercorre ilsesto motivo d’appello.Invero, come chiarito dalla Corte territoriale – a p. 84 - si tratta di attività diintercettazione legittimamente autorizzata dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari inpersona diversa dall’imputata, come genericamente e in violazione del principiodi autosufficienza, dedotto col ricorso) che avveniva, in corso d’opera, a seguitodi attività di osservazione della P.g., che assume la stessa ricorrente essereavvenuta a luglio 2016 (con modifica del decreto di proroga e indicazionespecifica dell’utilizzatrice dell’utenza ad agosto).1.2. Infondati sono anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondomotivo di impugnazione della coimputata sulla questione della possibilità per leimmigrate destinatarie di favoreggiamento di ottenere la protezioneinternazionale, con conseguente esclusione dell’illegalità del loro ingresso.Entrambi i ricorsi citano una sentenza di questa Corte, secondo cui, ai finidella configurabilità del reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una personain altro Stato, è necessario accertare lo Stato estero di destinazione e verificareche, secondo la normativa ivi vigente, l'immigrazione in esso sia illegale (Sez. 1,n. 45963 del 20/05/2022, A., Rv. 283782-1).Tale pronuncia riguarda condotte poste in essere nei confronti di migrantigià arrivati in Italia che avevano intenzione di proseguire verso altri Paesi.La Corte ritiene che determinate condotte (ad esempio: il comprare bigliettidei treni) di per sé non “procurano” l’ingresso negli altri Paesi e poi aggiunge:Inoltre, con argomento valido per tutti i ricorrenti, ai fini della configurazionedel contestato reato, va verificato - come ha richiesto la Corte Costituzionalenella sentenza n. 21 del 30/1/2009 - che il Paese estero di destinazione delmigrante sia identificato con certezza e che l'immigrazione in quel Paese siaillegale. Infatti, sul punto va richiamato l'insegnamento della Consulta, laddoveha puntualizzato che "l'illegalità dell'ingresso in altro Stato va[da] verificata allastregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi e nongià della normativa interna. La conclusione è puntualmente confermata dalledisposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali alle qualil'incriminazione del favoreggiamento dell'emigrazione illegale verso l'estero sipresenta connessa, in quanto fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressionedel fenomeno considerato. Così, in particolare, l'art. 1, paragrafo 1, lettera a),della direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002 (Direttiva del Consiglio volta adefinire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali)stabilisce - sulla falsariga, in parte qua, dell'art. 27, paragrafo 1, dellaConvenzione di Schengen del 19 giugno 1990 (abrogato dall'art. 5 della citatadirettiva) - che gli Stati membri debbano adottare «sanzioni appropriate» neiconfronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona, che non sia cittadino diuno Stato membro, ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro«in violazione della legislazione di detto Stato» relativa all'ingresso o al transitodegli stranieri. Analogamente, l'art. 3, lettera b), del Protocollo addizionale allaConvenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale alfine di combattere il traffico illecito dei migranti per via terrestre, marittima edaerea, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, ratificata e resaesecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146, prevede che per «ingresso illegale»di una persona in uno Stato parte, di cui la persona stessa non è cittadina oresidente permanente - il cui favoreggiamento gli Stati parte si impegnano aprevedere come reato, nei casi indicati dall'art. 6 - debba intendersi «il varcare iconfini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato diaccoglienza».Alla stregua di tali indicazioni, ricavate dalle fonti internazionali e pattizie, èevidente quale essenziale rilevanza acquisisca - ai fini della configurazione delcontestato reato - l'accertamento sia del paese estero verso il quale il migrantesia stato aiutato a recarsi, sia della disciplina di quel paese in materia diimmigrazione, elementi che nella sostanziale totalità delle vicende qui esaminatesono rimasti in un limbo probatorio. Va puntualizzato che - sempre per seguirel'insegnamento della Corte costituzionale nella citata sentenza - inconsiderazione della configurazione della fattispecie come delitto a consumazioneanticipata, l'eventualità che lo Stato di destinazione del migrante clandestino nonrisulti individuabile con certezza rappresenta una difficoltà di mero fattonell'applicazione della norma: «In effetti, ove persistesse un insuperabile dubbiosulla identificazione di detto Stato e, con essa, sul carattere illegale o menodell'emigrazione favorita, il favoreggiatore dovrebbe essere evidentementeassolto».Alla fine si afferma: “Per gli altri migranti, la mancanza di prova di qualealtro paese europeo intendessero raggiungere, e quindi l'impossibilità diaccertare la relativa legislazione in materia di immigrazione, nonché - quanto agliausiliati minorenni - l'eventualità, parimenti non accertata, che essi volesseroraggiungere uno Stato membro nel quale si trovava legalmente un familiare o unfratello (criterio che segna la competenza dello Stato membro a curarel'inserimento del minore, ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] III), nonconsentono di ritenere integrato il contestato reato”.Ne consegue che il rilievo circa la possibilità che agli stranieri fossericonosciuta la protezione internazionale non coglie nel segno, concernendo lapronuncia citata, e anche la sentenza della Corte Costituzionale da essarichiamata, l’emigrazione verso altri Paesi europei e imponendo di applicare leregole di ingresso per quei Paesi.Nel caso in esame è, invece, pacifico che la destinazione finale fosse l’Italia,essendo l’incertezza dell’illegalità dell’ingresso esclusa, oltre che dalla logica, daltenore delle intercettazioni, come evidenziato a p. 87 e ss. della sentenza diappello. Quindi, si applicano le regole italiane che considerano illegale l’ingressoper i cittadini extracomunitari che non hanno titolo di residenza permanente eche non hanno seguito le regole sull’ingresso fissate dall’art. 4 del d. lgs. 286 del1998 (possesso del passaporto e del visto di ingresso, ingresso solo attraverso ivalichi di frontiera).1.3. Infondati, ai limiti dell’inammissibilità in quanto reiterativi e rivalutativi,sono i restanti motivi di impugnazione relativi a profili che la Corte territorialeaffronta analiticamente e logicamente da p. 88 a p. 109 In particolare: - lapartecipazione concorsuale delle due imputate, comprovata dai versamenti didenaro in favore di una pluralità di soggetti emergenti dalle intercettazioni, tuttifinalizzati a consentire la partenza dei migranti; - l’attenuante della minimapartecipazione, esclusa alla luce del ruolo significativo svolto da entrambe leimputate e su cui si sofferma la sentenza impugnata - definendo la posizione diXXXXXXXXX “parallela” a quella di [OSCURATO:PERSONA] - anche nell’ultimo paragrafo dedicato altrattamento sanzionatorio; - lo stato di necessità, per il quale non vieneXXXXXX in considerazione del reale interesse delle ricorrenti e della gestione delviaggio di numerosi altri migranti, come evincibile dalle intercettazioni; - leaggravanti del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, inrelazione alle quali evidenzia la sentenza in esame come emerga dalleintercettazioni la piena consapevolezza delle condizioni disumane e di pericolodella permanenza nei centri libici e dei viaggi dei migranti, oltre che lafinalizzazione allo sfruttamento sessuale dell’immigrazione clandestina; - ilconcorso di entrambi i reati, connotati da condotte diverse e, quindi, l’indubbiaconfigurabilità anche del favoreggiamento della prostituzione; - la circostanzache quest’ultimo sia aggravato per essere in danno di più persone (con laconseguenza del raddoppio del termine di prescrizione, che maturerà nel 2031;peraltro, il motivo risulta generico a fronte di una sentenza che indica concertezza una data di prescrizione); - il trattamento sanzionatorio e l’esclusionedelle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità dei fatti, diparticolare allarme sociale, e della personalità delle imputate, lumeggiata daiprecedenti penali di entrambe e anche dai rapporti con il marito della [OSCURATO:PERSONA] e dailegami con figure dislocate all’estero (reclutatori, trasportatori, referenti inNigeria come [OSCURATO:PERSONA]).Quanto a quest’ultimo profilo, va, invero, evidenziato che la valutazioneesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio didiritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiedenecessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., sisottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi giàoggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume esserestati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.Quanto al concorso tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, va, inoltre,osservato che è configurabile il concorso materiale, e non l'assorbimento, tra ilreato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una persona stranierafinalizzato a destinarla alla prostituzione, sanzionato dall'art. 12, comma 3 ter,d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e quello di sfruttamento della prostituzione,sanzionato dall'art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, stante ladiversità dell'elemento materiale, l'autonomia delle relative condotte e ladiversità del bene giuridico tutelato (Sez. 1, n. 30886 del 09/07/2025, I., Rv.288643 - 02).Con riguardo, invece, allo stato di necessità la Corte territoriale si èconformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema diimmigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere laconfigurabilità del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, ilmovente umanitario, contemplato solo nell'ipotesi disciplinata dal commasecondo dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorsoed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni dibisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato(Sez. 5, n. 33822 del 05/06/2023, I., Rv. 285012 - 01).Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della partecipazione diminima importanza al reato, va, infine, osservato che la valutazione, ancheimplicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propriacomparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misuramaggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa,risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dalcompartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causalecosì lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generaledell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; insenso conforme: Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Concernendo la sentenza in esame il delitto di favoreggiamento esfruttamento della prostituzione, va disposto l’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 34246/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris