CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, privo di legittimazione a seguito della novella dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. i, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. , dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il