CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 12381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 %eSchino Monica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Don.[OSCURATO:PERSONA] . ssa Eli avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Barita rrabito Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Monica, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 17 gennaio 2025 che, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado che già aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 7 comma 2 I. 26/2019, riduceva la pena a mesi otto di reclusione in ragione della fondatezza dei motivi di appello relativi alla insussistenza del fatto con riferimento a taluni aspetti della dichiarazione presentata (abbandonollella residenza da parte del PELZ, intervenuta separazione personale con [OSCURATO:PERSONA]), confermandola tuttavia con riferimento alla mancata comunicazione da parte dell'imputata del proprio stato di detenzione cautelare sopravvenuto. Il ricorso articola due motivi. 1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione sul motivo di appello con il quale l'imputato aveva chiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 del cod. pen. e alla manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione di una pena superiore al minimo edittale stabilito dalla sentenza di primo grado in relazione al comma 2 dell'art. 7 I. 26/2019. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso. Il secondo motivo di ricorso va, invece, rigettato. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva che dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata risulta che sia stato dedotto anche quello relativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza che sul punto la Corte abbia agitato motivazione alcuna. Si osserva che dalla lettura della sentenza di primógn particolare delle conclusioni delle parti, non risulta che sul punto vi fosse stata specifica richiesta di alcuna delle parti. Tuttavia, anche a prescindere dalla circostanza che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo sicché la prova della relativa ricorrenz è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupp 2mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02), si osserva che sul punto la parte ha dedotto specifico motivo di appello e che la Corte territoriale ha, comunque, riqualificato il fatto ritenendo sussistente in concreto un'ipotesi meno grave, sicché l'omessa motivazione sul punto costituisce ragione di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale per le conseguenti valutazioni. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito, emerge che il giudice di primo grado aveva individuato la pena per il reato base nel minimo edittale previsto dall'art. 7 comma 1 I. 26/2019, ovvero in anni due, mentre la Corte territoriale, pur individuando per il reato riqualificato una pena base inferiore (anni uno e mesi sei) non l'ha in concreto determinata nel minimo edittale (posto che la pena edittale minima per la fattispecie di reato di cui al citato art. 7, comma 2 I. 26/2019 è pari a anni uno di reclusione). Tuttavia, deve evidenziarsi che i giudici d'appello hanno diminuito la pena finale, sicché l'esito complessivo dell'impugnazione relativa agli aspetti sanzionatori è favorevole al ricorrente e sicuramente si sottrae a qualsiasi obiezione di violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stato l'appello effettivamente proposto dal solo imputato. È noto, infatti, che, secondo un'impostazione di questa Corte di legittimità che il Collegio intende ribadire, anche qualora si riqualifichi il fatto in un'altra meno grave fattispecie - come nel caso di specie - il giudice di secondo grado non è tenuto ad individuare una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (così Sez. 2, n. 33563 del 14/7/2016, Canzonieri, Rv. 267858, in un caso in cui la Corte ha ritenuto legittima l'individuazione di una pena base in misura superiore a quella determinata dal primo giudice, nonostante la riqualificazione della fattispecie in altro meno grave reato; conforme Sez. 3, n. 25606 del 24/3/2010, Capolino, Rv. 247739-01). P. P.Q.M