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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 36393/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 17/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione contestataXdcapo c), ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie.

L'imputato, colto nella flagranza del reato di furto, avrebbe usato violenza nei riguardi del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi alla identificazione e all'arresto, procurando a questo lesioni personali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza; si assume che la condotta dell'imputato, finalizzata ad allontanarsi dai militari, non sarebbe stata violenta.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del processo e quello già giudicato con la sentenza n. 2314 emessa dal Tribunale di Catania il 15.5.2014.

La richiesta di unificazione per continuazione dei fatti sarebbe stata rigettata per non avere l'imputato prodotto la sentenza; sostiene invece l'imputato che, in realtà, la sentenza fosse stata prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, tuttavia, in quel momento, la pronuncia non aveva "apposta l'irrevocabilità": detta verifica, si aggiunge, avrebbe potuto essere compiuta successivamente dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.

A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti e spiegato perché sussistono i reati contestati, nulla di specifico è stato dedotto.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita, come nel caso di specie, ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale rigettò la richiesta di continuazione tra i reati per cui si procede e quello di tentato furto oggetto della sentenza n. 2314/2014 del Tribunale di Catania perché in quel momento la sentenza non era divenuta irrevocabile (cfr., pag. 4 sentenza di primo grado).Con l'atto di appello, l'imputato non produsse la prova della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, né spiegò perché i fatti per cui si procede, commessi il 26.2.2014, sarebbero espressione di un medesimo disegno criminoso rispetto al tentato furto oggetto dell'altra sentenza, ma si limitò a chiedere alla Corte di accertare se la sentenza in questione fosse divenuta irrevocabile.

Dunque un motivo obiettivamente generico.

Peraltro, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale difforme, la Corte ha in più occasioni chiarito come, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato abbia l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (tra le più recenti, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Cavallo, Rv. 284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380).

L'unica disposizione che prevede la possibilità, per la parte che invoca la continuazione, di indicare i soli estremi delle sentenze, che varino poi acquisite dal Giudice, è l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che tuttavia è norma relativa alla sola fase dell'esecuzione, essendo inserita nel capo XV relativo, appunto, alle «disposizioni relative alla esecuzione».

Nel caso di specie, peraltro, non era nemmeno necessario da parte dell'imputato acquisire la sentenza relativa al reato di cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione, ma solo di accertare la sopravvenuta irrevocabilità del provvedimento Un accertamento semplice che avrebbe potuto essere compiuto fino alla decisione e che invece è stato omesso.

Ne consegue che correttamente la Corte ha rigettato il motivo di appello, evidenziando peraltro come la richiesta possa essere proposta in sede esecutiva.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 17/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione contestataXdcapo c), ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. L'imputato, colto nella flagranza del reato di furto, avrebbe usato violenza nei riguardi del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi alla identificazione e all'arresto, procurando a questo lesioni personali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza; si assume che la condotta dell'imputato, finalizzata ad allontanarsi dai militari, non sarebbe stata violenta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del processo e quello già giudicato con la sentenza n. 2314 emessa dal Tribunale di Catania il 15.5.2014. La richiesta di unificazione per continuazione dei fatti sarebbe stata rigettata per non avere l'imputato prodotto la sentenza; sostiene invece l'imputato che, in realtà, la sentenza fosse stata prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, tuttavia, in quel momento, la pronuncia non aveva "apposta l'irrevocabilità": detta verifica, si aggiunge, avrebbe potuto essere compiuta successivamente dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti e spiegato perché sussistono i reati contestati, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita, come nel caso di specie, ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale rigettò la richiesta di continuazione tra i reati per cui si procede e quello di tentato furto oggetto della sentenza n. 2314/2014 del Tribunale di Catania perché in quel momento la sentenza non era divenuta irrevocabile (cfr., pag. 4 sentenza di primo grado).Con l'atto di appello, l'imputato non produsse la prova della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, né spiegò perché i fatti per cui si procede, commessi il 26.2.2014, sarebbero espressione di un medesimo disegno criminoso rispetto al tentato furto oggetto dell'altra sentenza, ma si limitò a chiedere alla Corte di accertare se la sentenza in questione fosse divenuta irrevocabile. Dunque un motivo obiettivamente generico. Peraltro, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale difforme, la Corte ha in più occasioni chiarito come, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato abbia l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (tra le più recenti, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Cavallo, Rv. 284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380). L'unica disposizione che prevede la possibilità, per la parte che invoca la continuazione, di indicare i soli estremi delle sentenze, che varino poi acquisite dal Giudice, è l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che tuttavia è norma relativa alla sola fase dell'esecuzione, essendo inserita nel capo XV relativo, appunto, alle «disposizioni relative alla esecuzione». Nel caso di specie, peraltro, non era nemmeno necessario da parte dell'imputato acquisire la sentenza relativa al reato di cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione, ma solo di accertare la sopravvenuta irrevocabilità del provvedimento Un accertamento semplice che avrebbe potuto essere compiuto fino alla decisione e che invece è stato omesso. Ne consegue che correttamente la Corte ha rigettato il motivo di appello, evidenziando peraltro come la richiesta possa essere proposta in sede esecutiva. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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