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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00050/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma E. D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 26/4/2021, con cui è stata confermata la sentenza del GIP del Tribunale della stessa città che ha condannato l'imputata alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata dall'essere il fatto stato commesso in più persone riunite.

Al riguardo, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi tentata (ovvero in quella del furto tentato), nonché il vizio di motivazione, riguardo alle deposizioni dei testimoni d'accusa.

In particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata e in forza della quale era stata ritenuta la consumazione del reato e cioè che l'ablazione della refurtiva fosse avvenuta ad opera della complice [OSCURATO:PERSONA] senza farsi notare dagli addetti alla vigilanza era in realtà smentita dal dichiarato dei testi Cordella, dipendente della profumeria, ed Allori, addetto alla vigilanza, da cui emergeva come la condotta di sottrazione dei profumi fosse avvenuta sempre sotto la loro stretta osservazione.

Con la conseguenza che non assumeva decisivo rilievo ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto la circostanza, pure affermata in sentenza, che la ricorrente avesse poi aderito, con la sua presenza, alle minacce rivolte dalla correa al di fuori dal negozio nei confronti dell'addetto alla sicurezza al fine di conservare il possesso della refurtiva.

Del resto, deponeva per l'esclusione di qualsiasi ipotesi di concorso morale l'assenza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, su ciò che aveva sottratto la complice.

Bisognava, invece, separare le condotte tenute dalle due imputate, valorizzando, quanto alla ricorrente la circostanza che non si era mai allontanata dal luogo di commissione del reato e che non aveva conseguito in alcun modo l'autonoma ed effettiva disponibilità della merce.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che la Corte voglia riqualificare il fatto in tentata rapina impropria, annullando la sentenza con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.Invero, la censura mossa muove da un errato presupposto di fatto, ossia che l'azione furtiva di entrambe le donne fu svolta sotto la continua sorveglianza del personale della profumeria.

In realtà, dalle motivazioni delle sentenze di merito e dalle stesse dichiarazioni allegate al ricorso (vedi all. 1, in particolare le s.i. di [OSCURATO:PERSONA] posto che l'addetto alla vigilanza riferisce de relato su quanto avvenuto all'interno dell'esercizio commerciale) si ricava che fu osservata soltanto la condotta di sottrazione - di due confezioni di profumo marca [OSCURATO:PERSONA] di Giò del valore di C 189,90 - posta in essere dalla ricorrente (indicata quale donna dalla corporatura robusta), per come poi constatato dalla rilevazione del sistema antitaccheggio posto alla barriera delle casse della profumeria.

Ciò che invece venne sottratto dalla complice (una confezione di Acqua di Giò ed una confezione di SI del valore complessivo di C 203,90) fu rinvenuto successivamente dopo che questa se ne era disfatta, gettandolo sotto l'autovettura con cui le due imputate si erano recate presso il centro commerciale e verso cui entrambe si erano poi dirette una volta uscite, venendo ivi fermate dall'addetto alla vigilanza che le aveva raggiunte allertato dalle commesse del negozio.

Pertanto, asseverato che la complice conseguì un'autonoma disponibilità sul compendio poco prima furtivamente sottratto e che lo portò al di fuori del negozio, affermando anche di non avere preso nulla e rifiutando di essere controllata, correttamente il fatto è stato ricondotto dai giudici di merito alla rapina consumata, tenuto conto che la correa (chiaramente indicata quale donna di corporatura esile) adoperò minaccia nei confronti dell'addetto alla vigilanza al fine di assicurarsi l'impunità.

Quanto, poi, al concorso della ricorrente nella rapina consumata commessa dalla correa, la compartecipazione risulta essere stata correttamente tratta da una serie di elementi dimostrativi tanto del dolo di concorso che della volontà di cooperare nel reato.

Sebbene, infatti, la ricorrente non abbia pronunciato la frase minacciosa, è indicata come presente in quel frangente, tanto che, al pari della coimputata, chiese di non allertare le forze dell'ordine.

Inoltre, non essendosi allontanata ed anzi avendo tentato di guadagnare la fuga insieme alla correa, non affatto illogico è l'aver ricondotto alla sua attiva presenza un contributo di carattere agevolativo e/o rafforzativo del proposito criminoso posto in essere dalla complice.

Peraltro, dalla lettura delle sentenze di merito risulta anche evidenziato un ulteriore elemento di fatto dimostrativo del concorso di persone nel reato, ricavabile dalla circostanza che le due donne giunsero insieme sul luogo, utilizzando la stessa macchina, verso cui poi entrambe si diressero all'uscita dal negozio preso di mira; si tratta, all'evidenza, di un ulteriore elemento che logicamente depone nel senso di avvalorare una previa intesa alla commissione del delitto contro il patrimonio e che esclude l'ipotesi difensiva secondo cui la ricorrente non fosse stata a conoscenza dell'intento criminoso perseguito dalla complice.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma E. D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 26/4/2021, con cui è stata confermata la sentenza del GIP del Tribunale della stessa città che ha condannato l'imputata alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata dall'essere il fatto stato commesso in più persone riunite. Al riguardo, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi tentata (ovvero in quella del furto tentato), nonché il vizio di motivazione, riguardo alle deposizioni dei testimoni d'accusa. In particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata e in forza della quale era stata ritenuta la consumazione del reato e cioè che l'ablazione della refurtiva fosse avvenuta ad opera della complice [OSCURATO:PERSONA] senza farsi notare dagli addetti alla vigilanza era in realtà smentita dal dichiarato dei testi Cordella, dipendente della profumeria, ed Allori, addetto alla vigilanza, da cui emergeva come la condotta di sottrazione dei profumi fosse avvenuta sempre sotto la loro stretta osservazione. Con la conseguenza che non assumeva decisivo rilievo ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto la circostanza, pure affermata in sentenza, che la ricorrente avesse poi aderito, con la sua presenza, alle minacce rivolte dalla correa al di fuori dal negozio nei confronti dell'addetto alla sicurezza al fine di conservare il possesso della refurtiva. Del resto, deponeva per l'esclusione di qualsiasi ipotesi di concorso morale l'assenza di consapevolezza, in capo alla ricorrente, su ciò che aveva sottratto la complice. Bisognava, invece, separare le condotte tenute dalle due imputate, valorizzando, quanto alla ricorrente la circostanza che non si era mai allontanata dal luogo di commissione del reato e che non aveva conseguito in alcun modo l'autonoma ed effettiva disponibilità della merce. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che la Corte voglia riqualificare il fatto in tentata rapina impropria, annullando la sentenza con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile.Invero, la censura mossa muove da un errato presupposto di fatto, ossia che l'azione furtiva di entrambe le donne fu svolta sotto la continua sorveglianza del personale della profumeria. In realtà, dalle motivazioni delle sentenze di merito e dalle stesse dichiarazioni allegate al ricorso (vedi all. 1, in particolare le s.i. di [OSCURATO:PERSONA] posto che l'addetto alla vigilanza riferisce de relato su quanto avvenuto all'interno dell'esercizio commerciale) si ricava che fu osservata soltanto la condotta di sottrazione - di due confezioni di profumo marca [OSCURATO:PERSONA] di Giò del valore di C 189,90 - posta in essere dalla ricorrente (indicata quale donna dalla corporatura robusta), per come poi constatato dalla rilevazione del sistema antitaccheggio posto alla barriera delle casse della profumeria. Ciò che invece venne sottratto dalla complice (una confezione di Acqua di Giò ed una confezione di SI del valore complessivo di C 203,90) fu rinvenuto successivamente dopo che questa se ne era disfatta, gettandolo sotto l'autovettura con cui le due imputate si erano recate presso il centro commerciale e verso cui entrambe si erano poi dirette una volta uscite, venendo ivi fermate dall'addetto alla vigilanza che le aveva raggiunte allertato dalle commesse del negozio. Pertanto, asseverato che la complice conseguì un'autonoma disponibilità sul compendio poco prima furtivamente sottratto e che lo portò al di fuori del negozio, affermando anche di non avere preso nulla e rifiutando di essere controllata, correttamente il fatto è stato ricondotto dai giudici di merito alla rapina consumata, tenuto conto che la correa (chiaramente indicata quale donna di corporatura esile) adoperò minaccia nei confronti dell'addetto alla vigilanza al fine di assicurarsi l'impunità. Quanto, poi, al concorso della ricorrente nella rapina consumata commessa dalla correa, la compartecipazione risulta essere stata correttamente tratta da una serie di elementi dimostrativi tanto del dolo di concorso che della volontà di cooperare nel reato. Sebbene, infatti, la ricorrente non abbia pronunciato la frase minacciosa, è indicata come presente in quel frangente, tanto che, al pari della coimputata, chiese di non allertare le forze dell'ordine. Inoltre, non essendosi allontanata ed anzi avendo tentato di guadagnare la fuga insieme alla correa, non affatto illogico è l'aver ricondotto alla sua attiva presenza un contributo di carattere agevolativo e/o rafforzativo del proposito criminoso posto in essere dalla complice. Peraltro, dalla lettura delle sentenze di merito risulta anche evidenziato un ulteriore elemento di fatto dimostrativo del concorso di persone nel reato, ricavabile dalla circostanza che le due donne giunsero insieme sul luogo, utilizzando la stessa macchina, verso cui poi entrambe si diressero all'uscita dal negozio preso di mira; si tratta, all'evidenza, di un ulteriore elemento che logicamente depone nel senso di avvalorare una previa intesa alla commissione del delitto contro il patrimonio e che esclude l'ipotesi difensiva secondo cui la ricorrente non fosse stata a conoscenza dell'intento criminoso perseguito dalla complice. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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