CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42572/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. 3. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Non di meno il ricorso è anche manifestamente infondato, posto che la Corte ha condotto la propria valutazione proprio in riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., individuando tra questi, si ribadisce con motivazione logica ed esaustiva, quello ostativo a qualificare il fatto di particolare tenuità, come richiesto dall'art. 131-bis c.p. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 20