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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1971

Cassazione n. 36095/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12625 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che il Procuratore Generale di Salerno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica, per .mancanza di querela.

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge in merito alla procedibilità del reato contestato (art. 624 co.3 e 625 n.7 cod. pen.) e vizio di motivazione - sono inammissibili perché in essi: - si fa riferimento ad una modifica del capo di imputazione da parte del pubblico ministero che non vi è mai stata; - la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, di natura valutativa, non era esplicitamente contestata nel capo di imputazione, non essendovi perifrasi che di quella destinazione fossero univoca esemplificazione, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultima, Sez. 5, n. 9611 del 26/02/2025, Savarese, Rv. 287743 - 01, ma vedi anche N. 14890 del 2024 Rv. 286291 - 01, N. 35873 del 2024 Rv. 286943 - 01, N. 34061 del 2024 Rv. 286937 - 01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615 - 01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24 settembre 2025 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12625 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che il Procuratore Generale di Salerno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica, per .mancanza di querela. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge in merito alla procedibilità del reato contestato (art. 624 co.3 e 625 n.7 cod. pen.) e vizio di motivazione - sono inammissibili perché in essi: - si fa riferimento ad una modifica del capo di imputazione da parte del pubblico ministero che non vi è mai stata; - la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, di natura valutativa, non era esplicitamente contestata nel capo di imputazione, non essendovi perifrasi che di quella destinazione fossero univoca esemplificazione, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultima, Sez. 5, n. 9611 del 26/02/2025, Savarese, Rv. 287743 - 01, ma vedi anche N. 14890 del 2024 Rv. 286291 - 01, N. 35873 del 2024 Rv. 286943 - 01, N. 34061 del 2024 Rv. 286937 - 01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615 - 01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consig
Sentenza Cassazione n. 36095/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris