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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 03750/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7941/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo , pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con socio unico, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -intimata – avverso la sentenza n. 200/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 2/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoquanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata cliente, perché ne fosse accertata la responsabilità professionale con conseguente condanna al risarcimento dei danni; in subordine, perché fosse dichiarata compensazione parziale dei rispettivi crediti. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo e in via riconvenzionale chiedendo il pagamento del proprio residuo compenso; otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, UGF Assicurazioni S.p.A., poi UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per essere tenuto indenne in caso di condanna risarcitoria.

La compagnia si costituiva, contestandola validità della copertura assicurativa e in subordine chiedendo l’applicazione dell’articolo 1893 c.c. nonché il limite contrattuale previsto.

Con sentenza n. 1730/2013 il Tribunale rigettava la domanda attorea e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava l’attrice a pagare a l convenuto quale compenso professionale la somma di euro 3.638,84 oltre accessori di legge e interessi legali dalla domanda al saldo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano sia il Marchesini - ch e proponeva appello incidentale per il pagamento di ulteriore compenso professionale -sia la compagnia assicuratrice.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 200/2021, accogliendo per quanto di ragione il gravame principale e rigettando quello incidentale, condannava il Marchesini a restituire all’appellante la somma di euro 7.517,96 oltre interessi (somma corrispostagli per l’attività professionale) e a risarcire l’appellante stesso dei danni cagionati dall’inadempimento di controparte nella misura di euro 10.484,98 oltre accessori; condannava altresì UnipolSai a tenere indenne il Marchesini dalla debenza risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivie illustrato anche con memoria.

Sonoagli atti un controricorso intestato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e una relativa memoria .

Considerato quanto segue. 1.Premesso che il ricorso è stato notificato anche alla compagnia assicuratrice , la quale non si è difesa, deve rilevarsi che il controricorso presentato come di [OSCURATO:PERSONA] è privo di procura speciale in quanto il difensore indica espressamente la procura in forza della quale dichiara di agire come rilasciata a margine dell'atto di appello (“giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello”)non emergendo d'altronde altra procura dal controricorso , che conseguentemente è ictu oculiinammissibile.

2. Il ricorrenteanzitutto presenta la rubrica di due motivi - il primo denunciante violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., il secondo violazione e falsa applicazione degli articoli 115-116 c.p.c., 2697 c.c. ex articolo 360, primo comma, n.3.p.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo quanto alla “collocazione temporale dell’incarico professionale” - per subito dopo affermare che essi “vengono es posti congiuntamente stante la loro logica e stretta connessione”.

I due motivi vengono effettivamente illustrati in modo unitario, nelle pagine 7- 18 del ricorso.2.1 In sintesi, si censura il giudice d’appello per avere male applicato l’articolo 115 c.p.c. laddove “da un fatto non dedotto dall’attore/appellante” ha cronologicamente posto il conferimento dell’incarico professionale all’attuale ricorrente nel settembre 2006, omettendo di esaminare “fatti e circostanze dedotti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che collocano, non risultandovi sul punto tempestiva contestazioneda parte della Biserni …, il sorgere del mandato a Dicembre 2006”.

Che l’incarico professionale fosse stato conferito al Marchesini nel settembre 2006 non sarebbe mai stato affermato dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio, nella citazione anzi non avendo mai Biserni indicato la data dell’insorgenza; sarebbe stato il Marchesini a collocare tale data nel dicembre 2006, e ciò non sarebbe stato contestato specificamente da controparte, la quale solo nella seconda memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., “a preclusioni assertive avvenute”, avrebbe indicato tale data come elemento da confermare con il capitolo n.13 di prova.

Le prove testimoniali chieste daBiserni non erano state poi ammesse, né riproposte nelle precisate conclusioni di primo grado, nella citazione d’appello e nelle precisate conclusioni di secondo grado, per cui sarebbero state “rinunciate”.

Dunque il giudice d’appello avrebbe posto a base della sua decisione “una circostanza non dedotta e provata daBiserni” e non si sarebbe attenuto a “una corretta lettura degli atti processuali”, viola nd o l’articolo 115 c.p.c.

D’altronde fino al dicembre 2006 non vi sarebbe alcuna prova del coinvolgimento dell’attuale ricorrente “nel compimento di atti volti alla definizione della controversia” tra Biserni quale committente e la sua controparte appaltatrice.

La corte territoriale avrebbe violato anche l’articolo 2697 c.c. per non avere tenuto in conto che le “ulteriori circostanze di fatto” introdotte dall’attuale ricorrentenon erano state oggetto di contestazione nella prima difesa utile da parte diBiserni, per cui avrebbero dovuto essere date per ammesse ex articolo 115 c.p.c.; e le “contestazioni” del convenuto avrebbero apportato “circostanze che sconfessano inequivocabilmente i fatti descritti dalla…Biserni” e dimostranti che il Marchesini ne aveva ricevuto l’incarico professionale soltanto nel dicembre 2006.2.2 Il motivo, pur ripartito come si è visto in due rubriche, è evidentemente unitario, e si fonda tutto, a ben guardare, su un unico asserto: Biserni non avrebbe indicato, né in citazione, né anteriormente a lla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., quando avrebbe conferito l’incarico professionale al Marchesini, rectius, quando sarebbe stato stipulato il contratto professionale tra Biserni e l’attuale ricorrente.

La censura è priva di autosufficienza/specificità, in quanto si limita appunto ad asserire, non riportando alcunché invece di tali atti processuali.

E ciò non viene superato dalla seconda parte del motivo, in cui si prospetta un’omessa contestazione dei fatti apportati dal Marchesini: anche qui il ricorrente si limita ad affermare che controparte “non ha provveduto a contestarli nella prima difesa utile”, non superando così il difetto di autosufficienza che impronta il ricorso pure in questa parte.

Ad abundantiam si osserva che tutto questo è diretto a contrastare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice d’appello(e compiuto in modo assai logico, si osserva meramente incidenter: considerata l’epoca in cui fu effettuata la perizia suggerita dal Marchesini, era ben difficile ritenere che l’incarico professionale sulla vicenda, che era già completamente “aperta” visti i tempi da rispettare per la costruzione degli immobili, sia stato rilasciato in epoca così avanzata - dicembre 2006 - come sostiene l’attuale ricorrente ), il che rimane , per la sua sostanza di merito,nell’ambito della inammissibilità.

Tutta la prima censura (e di cui ai motivi primo e secondo) , dunque, è palesemente inammissibile.

3. Il terzo motivo (che l’unitarietà dei due motivi precedenti giustificherebbe qualificare come secondo motivo)denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2226 c.c., 115 c.p.c., 40 e 41 c.p. 3.1 La Corte d’appello, in sintesi, avrebbe attribuito all’attuale ricorrente grave responsabilità professionale perché, se avesse consigliato al cliente nel settembre 2006 –quando, ad avviso del giudice di merito, egli avrebbe ricevuto l’incarico professionale – di ottenere un accertamento tecnico preventivo, “le successive cause avrebbero avuto esito favorevole”.

La corte territoriale avrebbe condotto un ragionamento viziato anche laddove afferma che la transazione stipulata da Biserni con il suo appaltatore - con il quale aveva le cause in cui era difesa dal Marchesini -“limitò il nocumento che Biserni … avrebbe subito se le cause fossero proseguite”.

Il ricorrente, premesso chela transazione non era mai stata suggerita da lui ma scelta personalmente dall’assistita Biserni, sostiene che tale accordo “ha sicuramente interrotto il nesso di causalità fra la condotta omissiva ascritta al difensore e l’esito dei singoli giudizi”; e il giudice d’appello sarebbe incorso in un errore di sussunzione laddove ha ritenuto che il nesso causale non sia stato interrotto da detta transazione, non facendo neppure “buon uso” degli articoli 40 e 41 c.p. 3.2 Anche questo motivo è manifestamente inammissibile in quanto il suo contenuto è una valutazione fattuale sulla incidenza, nella vicenda, della transazionestipulata tra le parti.

Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che la censura è anche eccentrica, in quanto l’esito dei singoli giudizi non si è verificato, essendo stati chiusi dalla transazione.

4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese considerata l’inammissibilità dell'unico controricorso.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7941/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo , pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con socio unico, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -intimata – avverso la sentenza n. 200/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 2/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoquanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata cliente, perché ne fosse accertata la responsabilità professionale con conseguente condanna al risarcimento dei danni; in subordine, perché fosse dichiarata compensazione parziale dei rispettivi crediti. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo e in via riconvenzionale chiedendo il pagamento del proprio residuo compenso; otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, UGF Assicurazioni S.p.A., poi UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per essere tenuto indenne in caso di condanna risarcitoria. La compagnia si costituiva, contestandola validità della copertura assicurativa e in subordine chiedendo l’applicazione dell’articolo 1893 c.c. nonché il limite contrattuale previsto. Con sentenza n. 1730/2013 il Tribunale rigettava la domanda attorea e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava l’attrice a pagare a l convenuto quale compenso professionale la somma di euro 3.638,84 oltre accessori di legge e interessi legali dalla domanda al saldo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano sia il Marchesini - ch e proponeva appello incidentale per il pagamento di ulteriore compenso professionale -sia la compagnia assicuratrice.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 200/2021, accogliendo per quanto di ragione il gravame principale e rigettando quello incidentale, condannava il Marchesini a restituire all’appellante la somma di euro 7.517,96 oltre interessi (somma corrispostagli per l’attività professionale) e a risarcire l’appellante stesso dei danni cagionati dall’inadempimento di controparte nella misura di euro 10.484,98 oltre accessori; condannava altresì UnipolSai a tenere indenne il Marchesini dalla debenza risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivie illustrato anche con memoria. Sonoagli atti un controricorso intestato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e una relativa memoria . Considerato quanto segue. 1.Premesso che il ricorso è stato notificato anche alla compagnia assicuratrice , la quale non si è difesa, deve rilevarsi che il controricorso presentato come di [OSCURATO:PERSONA] è privo di procura speciale in quanto il difensore indica espressamente la procura in forza della quale dichiara di agire come rilasciata a margine dell'atto di appello (“giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello”)non emergendo d'altronde altra procura dal controricorso , che conseguentemente è ictu oculiinammissibile. 2. Il ricorrenteanzitutto presenta la rubrica di due motivi - il primo denunciante violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., il secondo violazione e falsa applicazione degli articoli 115-116 c.p.c., 2697 c.c. ex articolo 360, primo comma, n.3.p.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo quanto alla “collocazione temporale dell’incarico professionale” - per subito dopo affermare che essi “vengono es posti congiuntamente stante la loro logica e stretta connessione”. I due motivi vengono effettivamente illustrati in modo unitario, nelle pagine 7- 18 del ricorso.2.1 In sintesi, si censura il giudice d’appello per avere male applicato l’articolo 115 c.p.c. laddove “da un fatto non dedotto dall’attore/appellante” ha cronologicamente posto il conferimento dell’incarico professionale all’attuale ricorrente nel settembre 2006, omettendo di esaminare “fatti e circostanze dedotti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che collocano, non risultandovi sul punto tempestiva contestazioneda parte della Biserni …, il sorgere del mandato a Dicembre 2006”. Che l’incarico professionale fosse stato conferito al Marchesini nel settembre 2006 non sarebbe mai stato affermato dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio, nella citazione anzi non avendo mai Biserni indicato la data dell’insorgenza; sarebbe stato il Marchesini a collocare tale data nel dicembre 2006, e ciò non sarebbe stato contestato specificamente da controparte, la quale solo nella seconda memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., “a preclusioni assertive avvenute”, avrebbe indicato tale data come elemento da confermare con il capitolo n.13 di prova. Le prove testimoniali chieste daBiserni non erano state poi ammesse, né riproposte nelle precisate conclusioni di primo grado, nella citazione d’appello e nelle precisate conclusioni di secondo grado, per cui sarebbero state “rinunciate”. Dunque il giudice d’appello avrebbe posto a base della sua decisione “una circostanza non dedotta e provata daBiserni” e non si sarebbe attenuto a “una corretta lettura degli atti processuali”, viola nd o l’articolo 115 c.p.c. D’altronde fino al dicembre 2006 non vi sarebbe alcuna prova del coinvolgimento dell’attuale ricorrente “nel compimento di atti volti alla definizione della controversia” tra Biserni quale committente e la sua controparte appaltatrice. La corte territoriale avrebbe violato anche l’articolo 2697 c.c. per non avere tenuto in conto che le “ulteriori circostanze di fatto” introdotte dall’attuale ricorrentenon erano state oggetto di contestazione nella prima difesa utile da parte diBiserni, per cui avrebbero dovuto essere date per ammesse ex articolo 115 c.p.c.; e le “contestazioni” del convenuto avrebbero apportato “circostanze che sconfessano inequivocabilmente i fatti descritti dalla…Biserni” e dimostranti che il Marchesini ne aveva ricevuto l’incarico professionale soltanto nel dicembre 2006.2.2 Il motivo, pur ripartito come si è visto in due rubriche, è evidentemente unitario, e si fonda tutto, a ben guardare, su un unico asserto: Biserni non avrebbe indicato, né in citazione, né anteriormente a lla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., quando avrebbe conferito l’incarico professionale al Marchesini, rectius, quando sarebbe stato stipulato il contratto professionale tra Biserni e l’attuale ricorrente. La censura è priva di autosufficienza/specificità, in quanto si limita appunto ad asserire, non riportando alcunché invece di tali atti processuali. E ciò non viene superato dalla seconda parte del motivo, in cui si prospetta un’omessa contestazione dei fatti apportati dal Marchesini: anche qui il ricorrente si limita ad affermare che controparte “non ha provveduto a contestarli nella prima difesa utile”, non superando così il difetto di autosufficienza che impronta il ricorso pure in questa parte. Ad abundantiam si osserva che tutto questo è diretto a contrastare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice d’appello(e compiuto in modo assai logico, si osserva meramente incidenter: considerata l’epoca in cui fu effettuata la perizia suggerita dal Marchesini, era ben difficile ritenere che l’incarico professionale sulla vicenda, che era già completamente “aperta” visti i tempi da rispettare per la costruzione degli immobili, sia stato rilasciato in epoca così avanzata - dicembre 2006 - come sostiene l’attuale ricorrente ), il che rimane , per la sua sostanza di merito,nell’ambito della inammissibilità. Tutta la prima censura (e di cui ai motivi primo e secondo) , dunque, è palesemente inammissibile. 3. Il terzo motivo (che l’unitarietà dei due motivi precedenti giustificherebbe qualificare come secondo motivo)denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2226 c.c., 115 c.p.c., 40 e 41 c.p. 3.1 La Corte d’appello, in sintesi, avrebbe attribuito all’attuale ricorrente grave responsabilità professionale perché, se avesse consigliato al cliente nel settembre 2006 –quando, ad avviso del giudice di merito, egli avrebbe ricevuto l’incarico professionale – di ottenere un accertamento tecnico preventivo, “le successive cause avrebbero avuto esito favorevole”. La corte territoriale avrebbe condotto un ragionamento viziato anche laddove afferma che la transazione stipulata da Biserni con il suo appaltatore - con il quale aveva le cause in cui era difesa dal Marchesini -“limitò il nocumento che Biserni … avrebbe subito se le cause fossero proseguite”. Il ricorrente, premesso chela transazione non era mai stata suggerita da lui ma scelta personalmente dall’assistita Biserni, sostiene che tale accordo “ha sicuramente interrotto il nesso di causalità fra la condotta omissiva ascritta al difensore e l’esito dei singoli giudizi”; e il giudice d’appello sarebbe incorso in un errore di sussunzione laddove ha ritenuto che il nesso causale non sia stato interrotto da detta transazione, non facendo neppure “buon uso” degli articoli 40 e 41 c.p. 3.2 Anche questo motivo è manifestamente inammissibile in quanto il suo contenuto è una valutazione fattuale sulla incidenza, nella vicenda, della transazionestipulata tra le parti. Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che la censura è anche eccentrica, in quanto l’esito dei singoli giudizi non si è verificato, essendo stati chiusi dalla transazione. 4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese considerata l’inammissibilità dell'unico controricorso. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo
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