CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 51326/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli e applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati alla stessa ascritti, tra i quali quello previsto dall'art. 640-ter cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità; segnatamente si deduceva che non sarebbe stato valutato che in relazione all'articolo 640-ter cod. pen.: non sarebbe stata sporta querela da parte dell'offeso ef dunque, sarebbe stato omesso il doveroso controllo previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. 3.p La doglianza è manifestamente infondata in quanto la condotta scritta ad [OSCURATO:PERSONA] prevede l'indebito utilizzo dell'identità digitale di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, t.4 sensi dell'art. 640-ter, comma 3, cod. pen. / consente di procedere ex officio. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 L'estensore