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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 40330/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso :hiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha acca to l'istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 47.932,00, per l'ingiusta detanzione subita da [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto per reati in materia di armi e sostanze stupefacer i e sottoposto a misura cautelare con ordinanza dal GIP di Trani, confermata dal Tribunale del riesame, ma infine assolto dal Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio immediato.

Ad avviso dell'esponente, la Corte di Appello è incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione, omettendo di verificare se l'istante avesse contribuito all'emission a della misura cautelare, nonostante l'accertamento di frequentazioni con soggetti della crimilalità locale e della disponibilità di somme non giustificate, da parte del soggetto gravate da numerosi precedenti e destinatario di un avviso orale da parte del Questore di Foggia; ulter ore violazione di legge ed omessa motivazione è stata ravvisata nel calcolo dell'indennizzo. 2) Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto l'ani' ullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico. 2.

E' opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quE lo seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 dEl 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo ,illa insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la ,glutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'osistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'erro -e dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggi atto d'indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 2!/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 23789E).Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizz3bili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonon"o e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza i: i condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

Va infatti certamente ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e dell 3 riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell 31 di là di ogni ragionevole dubbio).

Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come iimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l'accertamer Lo storico degli elementi valorizzati; e, su un piano metodologico, il compendio fattuale che I giudice della riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamentE ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle pi ove esaminate dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio anche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessarie e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di cognizione e quello della riparazione, tra le altre, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]; n. 43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1996, Samataro; sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. 276859-01).

Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certarr mte consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapek ole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità >ez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abtia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coi ivolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di c)ncausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498).

A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purché essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondar lento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2Ci22, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni )mbigue").Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare.

Infatti, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizicne ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). 3.1 Nel caso di specie, va innanzitutto evidenziato che il ricorrente non si confronta in alcun modo con il dato emergente dalla sentenza assolutoria, ovvero la negazione del a disponibilità esclusiva del fondo dove vennero ritrovate armi e droga; la circostanza della inaccessibilità dell'area a terzi era stata originariamente ritenuta dal GIP quale elemento ?ssenziale per affermare che le armi e la sostanza stupefacente fossero del Bua, poiché costui ,ippariva come unico detentore dell'area.

Il ricorso non ha considerato l'esclusione del suddetto dato di rilevanza decisi ,ra e si limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza considerare i successivi sviluppi della vicenda processuale.

Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazior ? deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato.

Infatti, solo da un eff, ttivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricava 'e elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno netti: loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini.

L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi protatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata da giudici della cognizione. 3.2 Ugualmente aspecifica è la censura con la quale si contesta, innanzitutto, l'omessa valutazione dei precedenti penali e di polizia, delle frequentazioni di soggetti insei iti in ambienti malavitosi, e della ingiustificata disponibilità di danaro contante.

Il ricorso si intrattiene sul fatto che il Bua aveva avuto una frequentazione nl)n occasionale con esponenti della malavita locale viestana, in ragione delle quali il Questore di Foggia, anche alla luce dei precedenti penali da cui risultava gravato, aveva adottato nei suoi coni' -onti la misura di prevenzione dell'avviso orale.

Senonché, così prospettata, la relazione causale che deve correre tr la condotta dell'interessato e l'adozione della misura cautelare finisce per essere evanescente.

Il motivo è da ritenersi affetto da aspecificità perché non viene neppure prospettato se - e come - le richiamate frequentazioni con personaggi intranei alla crinninalit: locale, pure riconosciute dal Bua in sede di interrogatorio di garanzia, e l'ingiustificata disponibilità di danaro contante, una volta escluso il nucleo fondamentale della disponibilità del fondo in cui furono ritrovate armi e droga, abbiano avuto incidenza causale in ordine all'intervento della polizia giudiziaria che condusse all'arresto e poi all'adozione della misura cautelare.

Deve considerarsi che la misura è applicata per uno specifico titolo di reato; s cché la stessa condotta ostativa deve avere in sè la potenzialità di indurre in errore l'A.G. circa la sussistenza di gravi indizi di reità per un reato che può fondare il vincolo cautelare.

Nel ricorso, non è stato prospettato alcun elemento concreto idoneo a sost2nere l'ipotesi che tali frequentazioni potessero aver indotto il GIP a ritenere un loro autonomo collegamento con i fatti contestati in imputazione.

Nè ciò si pone in contraddizione con la possibilità che il comportamento grave -nente colposo non attinga il piano della rilevanza penale, secondo quanto sopra rammentato.

Infatti, si tratta di piani distinti; d'altronde anche il comportamento macroscopicamente imi:rudente deve esprimere quella efficienza causale che si è dinanzi precisata (cfr., in termini analoghi, Sez 4, n. 33830 del 2015) 3.3 Anche in ordine alla disponibilità di una somma di danaro di euro 10.000, per la quale il Bua in sede di interrogatorio, avrebbe fornito giustificazioni non attendibili, valgono le stesse osservazioni sulla genericità del profilo di censura.

Il ricorrente si limita a richiamare che, nell'ordinanza genetica, il GIP ha testualmente affermato: "infine merita ricordare che solo pochi mesi orsono si rinvenivano sua persona del Bua ben 10.000 euro".

Non è spiegato nel ricorso perchè la circostanza rappresentata sia, di per sé, sintomatica di colpa grave e se sia stata considerata sinergica nell'adozione o nel manteniment D della misura per i reati in contestazione; di talchè l'omessa considerazione da parte del giudice della riparazione inficierebbe radicalmente il provvedimento impugnato. 3.4 Quanto alla censurata contraddittorietà della motivazione, si deve rilewre che la non perfetta formula utilizzata, era evidentemente diretta a significare che, seppur il GIP, al momento dell'adozione della misura, avesse dinanzi a sé un quadro indiziario ;ufficiente per l'applicazione della stessa, tuttavia i dati successivamente accertati nel giudizio di cognizione, non consentivano di ritenere la colpa grave e la sinergia o concausalità del comportamento con il provvedimento restrittivo.

Il concetto, seppur espresso in forma non particolarmente chiara, non appare connotato da contraddittorietà.

Per contro, il ricorso - ed in ciò si ravvisa l'errore di impostazione - ha rospettato la colposità del comportamento esclusivamente nell'ottica del giudice della cautela, s ?nza verificare se l'accertamento, culminato nel giudizio assolutorio, l'avesse ridefinito, con ricadute anche sul profilo riparativo.

Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazione del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver reso il Bua, nel corso dell'interrogatorio al Gip, spiegazioni convincenti in ordine alla somma di danaro in suo possesso.Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall'indaciato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti dal giudice della cautela; laddove si sirebbe dovuto valorizzare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stes:;i "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.l.gi ;. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581] alla luce d,?lla situazione fattuale definita con il giudizio assolutorio.

In conclusione, il ricorrente ha omesso di spiegare logicamente in quale vizi ) decisorio sia incorso il giudice della riparazione. 3.5 Generico è pure l'ultimo profilo di censura sulla rilevanza della prospettaa colpa lieve nella liquidazione dell'indennizzo, atteso che vengono ripetute le medesimE osservazioni concernenti le frequentazioni di ambienti malvitosi e l'ingiustificata disponibilità li danaro, per le quali - come si è già detto - non è stata validamente prospettata in ricorso li loro sinergia rispetto all'adozione o al mantenimento della misura.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paqamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essr ,re disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la sprnma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament: delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso :hiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha acca to l'istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 47.932,00, per l'ingiusta detanzione subita da [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto per reati in materia di armi e sostanze stupefacer i e sottoposto a misura cautelare con ordinanza dal GIP di Trani, confermata dal Tribunale del riesame, ma infine assolto dal Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio immediato. Ad avviso dell'esponente, la Corte di Appello è incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione, omettendo di verificare se l'istante avesse contribuito all'emission a della misura cautelare, nonostante l'accertamento di frequentazioni con soggetti della crimilalità locale e della disponibilità di somme non giustificate, da parte del soggetto gravate da numerosi precedenti e destinatario di un avviso orale da parte del Questore di Foggia; ulter ore violazione di legge ed omessa motivazione è stata ravvisata nel calcolo dell'indennizzo. 2) Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto l'ani' ullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico. 2. E' opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quE lo seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 dEl 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo ,illa insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la ,glutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'osistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'erro -e dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggi atto d'indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 2!/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 23789E).Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizz3bili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonon"o e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza i: i condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Va infatti certamente ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e dell 3 riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell 31 di là di ogni ragionevole dubbio). Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come iimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l'accertamer Lo storico degli elementi valorizzati; e, su un piano metodologico, il compendio fattuale che I giudice della riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamentE ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle pi ove esaminate dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio anche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessarie e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di cognizione e quello della riparazione, tra le altre, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]; n. 43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1996, Samataro; sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. 276859-01). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certarr mte consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapek ole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità >ez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abtia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coi ivolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di c)ncausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purché essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondar lento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2Ci22, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni )mbigue").Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare. Infatti, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizicne ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). 3.1 Nel caso di specie, va innanzitutto evidenziato che il ricorrente non si confronta in alcun modo con il dato emergente dalla sentenza assolutoria, ovvero la negazione del a disponibilità esclusiva del fondo dove vennero ritrovate armi e droga; la circostanza della inaccessibilità dell'area a terzi era stata originariamente ritenuta dal GIP quale elemento ?ssenziale per affermare che le armi e la sostanza stupefacente fossero del Bua, poiché costui ,ippariva come unico detentore dell'area. Il ricorso non ha considerato l'esclusione del suddetto dato di rilevanza decisi ,ra e si limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza considerare i successivi sviluppi della vicenda processuale. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazior ? deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un eff, ttivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricava 'e elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno netti: loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi protatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata da giudici della cognizione. 3.2 Ugualmente aspecifica è la censura con la quale si contesta, innanzitutto, l'omessa valutazione dei precedenti penali e di polizia, delle frequentazioni di soggetti insei iti in ambienti malavitosi, e della ingiustificata disponibilità di danaro contante. Il ricorso si intrattiene sul fatto che il Bua aveva avuto una frequentazione nl)n occasionale con esponenti della malavita locale viestana, in ragione delle quali il Questore di Foggia, anche alla luce dei precedenti penali da cui risultava gravato, aveva adottato nei suoi coni' -onti la misura di prevenzione dell'avviso orale. Senonché, così prospettata, la relazione causale che deve correre tr la condotta dell'interessato e l'adozione della misura cautelare finisce per essere evanescente. Il motivo è da ritenersi affetto da aspecificità perché non viene neppure prospettato se - e come - le richiamate frequentazioni con personaggi intranei alla crinninalit: locale, pure riconosciute dal Bua in sede di interrogatorio di garanzia, e l'ingiustificata disponibilità di danaro contante, una volta escluso il nucleo fondamentale della disponibilità del fondo in cui furono ritrovate armi e droga, abbiano avuto incidenza causale in ordine all'intervento della polizia giudiziaria che condusse all'arresto e poi all'adozione della misura cautelare. Deve considerarsi che la misura è applicata per uno specifico titolo di reato; s cché la stessa condotta ostativa deve avere in sè la potenzialità di indurre in errore l'A.G. circa la sussistenza di gravi indizi di reità per un reato che può fondare il vincolo cautelare. Nel ricorso, non è stato prospettato alcun elemento concreto idoneo a sost2nere l'ipotesi che tali frequentazioni potessero aver indotto il GIP a ritenere un loro autonomo collegamento con i fatti contestati in imputazione. Nè ciò si pone in contraddizione con la possibilità che il comportamento grave -nente colposo non attinga il piano della rilevanza penale, secondo quanto sopra rammentato. Infatti, si tratta di piani distinti; d'altronde anche il comportamento macroscopicamente imi:rudente deve esprimere quella efficienza causale che si è dinanzi precisata (cfr., in termini analoghi, Sez 4, n. 33830 del 2015) 3.3 Anche in ordine alla disponibilità di una somma di danaro di euro 10.000, per la quale il Bua in sede di interrogatorio, avrebbe fornito giustificazioni non attendibili, valgono le stesse osservazioni sulla genericità del profilo di censura. Il ricorrente si limita a richiamare che, nell'ordinanza genetica, il GIP ha testualmente affermato: "infine merita ricordare che solo pochi mesi orsono si rinvenivano sua persona del Bua ben 10.000 euro". Non è spiegato nel ricorso perchè la circostanza rappresentata sia, di per sé, sintomatica di colpa grave e se sia stata considerata sinergica nell'adozione o nel manteniment D della misura per i reati in contestazione; di talchè l'omessa considerazione da parte del giudice della riparazione inficierebbe radicalmente il provvedimento impugnato. 3.4 Quanto alla censurata contraddittorietà della motivazione, si deve rilewre che la non perfetta formula utilizzata, era evidentemente diretta a significare che, seppur il GIP, al momento dell'adozione della misura, avesse dinanzi a sé un quadro indiziario ;ufficiente per l'applicazione della stessa, tuttavia i dati successivamente accertati nel giudizio di cognizione, non consentivano di ritenere la colpa grave e la sinergia o concausalità del comportamento con il provvedimento restrittivo. Il concetto, seppur espresso in forma non particolarmente chiara, non appare connotato da contraddittorietà. Per contro, il ricorso - ed in ciò si ravvisa l'errore di impostazione - ha rospettato la colposità del comportamento esclusivamente nell'ottica del giudice della cautela, s ?nza verificare se l'accertamento, culminato nel giudizio assolutorio, l'avesse ridefinito, con ricadute anche sul profilo riparativo. Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazione del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver reso il Bua, nel corso dell'interrogatorio al Gip, spiegazioni convincenti in ordine alla somma di danaro in suo possesso.Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall'indaciato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti dal giudice della cautela; laddove si sirebbe dovuto valorizzare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stes:;i "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.l.gi ;. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581] alla luce d,?lla situazione fattuale definita con il giudizio assolutorio. In conclusione, il ricorrente ha omesso di spiegare logicamente in quale vizi ) decisorio sia incorso il giudice della riparazione. 3.5 Generico è pure l'ultimo profilo di censura sulla rilevanza della prospettaa colpa lieve nella liquidazione dell'indennizzo, atteso che vengono ripetute le medesimE osservazioni concernenti le frequentazioni di ambienti malvitosi e l'ingiustificata disponibilità li danaro, per le quali - come si è già detto - non è stata validamente prospettata in ricorso li loro sinergia rispetto all'adozione o al mantenimento della misura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paqamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essr ,re disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la sprnma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament: delle spese processuali e della som
Sentenza Cassazione n. 40330/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris