CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08320/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi Vasto udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in data 26 settembre 2024 revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità concessa ad Aldea con la sentenza n. 18/2023 emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto in data 6 aprile 203, con ripristino della pena detentiva di anni due e mesi due di reclusione, poiché il cumulo delle pene detentive sostituite inflitte al condannato con i titoli in esecuzione, sent. 19/24 e sent. 18/23, eccedeva la durata di quattro anni, ricorrendo così il presupposto di cui all’art. 70 terzo comma L. 689/81. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione di legge, avendo il Tribunale di Vasto erroneamente revocato la pena sostitutiva. Il ricorrente rilevava che la pena sostituita di anni due e mesi due di reclusione era stata ritenuta in continuazione con i reati di cui ad altri due ulteriori procedimenti, con pena complessiva rideterminata dal Giudice per le indagini preliminari di anni tre e mesi dieci di reclusione; pertanto, la revoca di tale porzione di pena era illegittima, in quanto cumulata con altra pena dalla sentenza n. 19/2024. Tale sanzione non sarebbe revocabile neppure ai sensi dell’art.70 comma terzo L. 689/1981 poiché la pena complessiva è inferiore a quattro anni di reclusione. 3. Il medesimo giudice dell’esecuzione, poi, con ordinanza in pari data, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Aldea con le sentenze rispettivamente emesse dal Tribunale di Lanciano il 13 maggio 2021 nonché dalla Corte di Appello di L’Aquila irrevocabile il 5 novembre 2021, avendo Aldea riportato condanna per un fatto commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità delle predette sentenze. 4. Avverso detto provvedimento il condannato proponeva autonomo e ulteriore ricorso. 5. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente la Corte osserva che il presente procedimento ha ad oggetto unicamente il ricorso avverso l’ordinanza 22/24 del Tribunale di Vasto in materia di revoca del lavoro di pubblica utilità, essendo il medesimo così stato iscritto; pertanto, il ricorso avverso l’ordinanza in pari data avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale deve essere mandato alla [OSCURATO:PERSONA] per essere autonomamente fascicolato e iscritto a ruolo. 2. Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 19/2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto applicava al ricorrente, previo riconoscimento del vincolo della continuazione di quei fatti con i fatti per cui Aldea aveva riportato condanna con la sentenza n. 18/2023, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, la pena concordata di anni tree mesi dieci di reclusione, così determinata : pena base per i fatti di cui alla sent. 18/23 anni tre di reclusione, aumentata per il reato satellite ad anni tre e mesi tre, ulteriormente aumentata per il delitto di cui alla sentenza n. 19/24 a 5 e mesi 9 e ridotta per il rito a 3 mesi dieci, pena integralmente sostituita con detenzione domiciliare. La pena originariamente inflitta con la sent. 18/23 era stata sostituita dai lavori di pubblica utilità, ma è di tutta evidenza che tale pena è ricompresa nei tre anni e dieci mesi di reclusione inflitti con la sentenza n. 19/24, sostituiti con detenzione domiciliare, sentenza divenuta irrevocabile il 3 aprile 2024. Detta pena è unica, poiché, come affermato ad altri fini, per "pena irrogata", ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen., deve intendersi, nell'ipotesi di reati unificati sotto il vincolo della continuazione, quella complessivamente applicata all'esito dell'accordo sanzionatorio intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice, ossia la pena unica finale complessivamente applicata ed eseguibile per effetto del cumulo giuridico delle sanzioni relative ai singoli reati; è a tale pena unitaria che deve aversi riguardo per rilevare l'entità della pena detentiva dalla cui misura discendono gli effetti contemplati dalla citata disposizione normativa, ivi compreso quello estintivo del reato. (Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278958). Secondo quanto esposto nella indicata pronuncia, inoltre, la pena unica finale complessivamente applicata che non è più scindibile in relazione alle singole componenti, salvo il caso in cui vengano meno, per effetto del successivo proscioglimento dell'imputato, da qualsiasi causa determinato, alcune delle fattispecie criminose che costituiscono il reato continuato, il cui effetto qualificante resta pur sempre quello di accorpare distinte entità giuridiche espressione di una medesima risoluzione criminosa, trattate unitariamente ai fini del regime sanzionatorio. È del tutto errata, dunque, la decisione impugnata poiché la pena originariamente inflitta con la sentenza 18/23 e sostituita con la pena dei lavori di pubblica utilità ha perduto la propria autonomia, essendo stata ricompresa in altra pena che è stata differentemente sostituita. Pertanto, il fatto che il condannato non abbia svolto i lavori di pubblica utilità non integra né mancata esecuzione della pena, né una violazione degli obblighi e delle prescrizioni, poiché a detta originaria pena sostitutiva si è sovrapposta altra pena sostitutiva, cioè la detenzione domiciliare rispetto alla quale nessuna segnalazione di violazione di prescrizioni è stata sottoposta al vaglio del giudice dell’esecuzione. Anzi, la mancata osservanza delle prescrizioni inerenti lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è giustificata dalla necessità per il condannato di rispettare le prescrizioni della più stringente misura sostitutiva, costituita dalla detenzione domiciliare. 3. L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nr. 22/24 sige relativa alla revoca del lavoro di pubblica utilita' con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice delle indagini preliminari del tribunale di vasto. manda alla cancelleria centrale per la fascicolazione di autonomo procedimento relativo