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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 28041/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MASSAcon l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Trattazione scritta.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Massa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2023 il Giudice di Pace di Massa ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dei fatti oggetto dei seguenti reati commessi il 21 settembre 2019 in Massa e contestati a [OSCURATO:PERSONA]: 1) lesione personale, ai sensi dell'art. 582 cod. pen., perché dopo essersi avvicinato a [OSCURATO:PERSONA], aveva colpito la stessa con lo sportello della sua autovettura e l'aveva afferrata per il braccio, cagionando alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni; 2) minaccia, ai sensi dell'art. 612 cod. pen., perché, rivolgendosi alla stessa, aveva riferito la seguente frase: «ti ammazzo... ti metto in galera»; 3) minaccia, ai sensi dell'art. 612 cod. pen., perché, rivolgendosi alla stessa, aveva riferito la seguente frase: «ti ammazzo... te la farò pagare ti sotterro».

Secondo il Giudice di Pace, i fatti contestati nei capi di imputazione sub 2 e 3, essendo relativi a una minaccia di investire persone con automobile e a una minaccia con l'uso dell'arma, di cui l'imputato era effettivamente in possesso, rientravano nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., di competenza del Tribunale.

Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 febbraio 2024, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che i delitti contestati appartengono alla competenza del Giudice di Pace, non ravvisando nei fatti contestati la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Giudice di Pace di Massa.

2. Si evidenzia, infatti, che, ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539).

Pertanto, non è rispondente al contenuto degli atti l'affermazione contenuta nel provvedimento del Giudice di Pace, posto che l'atto di esercizio formale dell'azione penale è stato posto in essere in riferimento al reato di cui all'art. 612 cod. pen., di competenza del Giudice di Pace.

Non può, pertanto, affermarsi che il reato «come contestato» sia di competenza del Tribunale, cui è demandata la trattazione dei procedimenti relativi al reato di minaccia di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. Ed infatti, per radicato orientamento interpretativo - cui questo Collegio presta adesione - la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base della «prospettazione» e non di ciò che, eventualmente, si «ritiene» o si ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Massa cui dispone trasmette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MASSAcon l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Trattazione scritta. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Massa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2023 il Giudice di Pace di Massa ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dei fatti oggetto dei seguenti reati commessi il 21 settembre 2019 in Massa e contestati a [OSCURATO:PERSONA]: 1) lesione personale, ai sensi dell'art. 582 cod. pen., perché dopo essersi avvicinato a [OSCURATO:PERSONA], aveva colpito la stessa con lo sportello della sua autovettura e l'aveva afferrata per il braccio, cagionando alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni; 2) minaccia, ai sensi dell'art. 612 cod. pen., perché, rivolgendosi alla stessa, aveva riferito la seguente frase: «ti ammazzo... ti metto in galera»; 3) minaccia, ai sensi dell'art. 612 cod. pen., perché, rivolgendosi alla stessa, aveva riferito la seguente frase: «ti ammazzo... te la farò pagare ti sotterro». Secondo il Giudice di Pace, i fatti contestati nei capi di imputazione sub 2 e 3, essendo relativi a una minaccia di investire persone con automobile e a una minaccia con l'uso dell'arma, di cui l'imputato era effettivamente in possesso, rientravano nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., di competenza del Tribunale. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 febbraio 2024, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che i delitti contestati appartengono alla competenza del Giudice di Pace, non ravvisando nei fatti contestati la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Giudice di Pace di Massa. 2. Si evidenzia, infatti, che, ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539). Pertanto, non è rispondente al contenuto degli atti l'affermazione contenuta nel provvedimento del Giudice di Pace, posto che l'atto di esercizio formale dell'azione penale è stato posto in essere in riferimento al reato di cui all'art. 612 cod. pen., di competenza del Giudice di Pace. Non può, pertanto, affermarsi che il reato «come contestato» sia di competenza del Tribunale, cui è demandata la trattazione dei procedimenti relativi al reato di minaccia di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. Ed infatti, per radicato orientamento interpretativo - cui questo Collegio presta adesione - la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base della «prospettazione» e non di ciò che, eventualmente, si «ritiene» o si ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Massa cui dispone trasmette
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