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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17414/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de105/0Z/2021...della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 625 -bis cod.proc.pen, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 27681/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla predetta avverso la sentenza del 05/0V2022.della Corte di appello di Bologna.

La ricorrente propone un unico motivo, con il quale deduce errore di fatto in cui sarebbe incorso la sentenza suindicata; la Corte dì legittimità, nel ritenere infondato il motivo devoluto affermando che la irregolarità della prima dichiarazione di assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva pregiudicato alcun diritto difensivo dell'imputata, sarebbe incorsa in un siffatto errore; in particolare, laddove aveva affermato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - quando il Tribunale aveva ricostituito le parti, procedendo a una nuova dichiarazione di assenza dell'imputata - fossero ancora esercitabili le prerogative difensive, compresa quella enunciata in ricorso (ovvero l'accesso ai riti alternativi), mentre, al contrario, all'udienza in questione il dibattimento era già stato aperto ed il Giudice si era limitato esclusivamente a revocare la latitanza per dichiarare l'assenza dell'imputata.

Chiede, pertanto, l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore evidenziato. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va dato atto della tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod.proc.pen. 2.

Va, poi, ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto.

La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821).

In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).

Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il motivo di ricorso costituisce la mera riproposizione del motivo di ricorso, motivatamente disatteso dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata.

Esso, quindi, rappresenta un errore di giudizio (asseritamente in ordine alla valutazione degli effetti processuali della nuova dichiarazione di assenza dell'imputata effettuata dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che, come tale, involgerebbe l'aspetto valutativo della decisione e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto (cfr Sez.5, n.21939 del 17/04/2018,Rv.273062 - 01).

Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. 4.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.5.

Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de105/0Z/2021...della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 625 -bis cod.proc.pen, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 27681/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla predetta avverso la sentenza del 05/0V2022.della Corte di appello di Bologna. La ricorrente propone un unico motivo, con il quale deduce errore di fatto in cui sarebbe incorso la sentenza suindicata; la Corte dì legittimità, nel ritenere infondato il motivo devoluto affermando che la irregolarità della prima dichiarazione di assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva pregiudicato alcun diritto difensivo dell'imputata, sarebbe incorsa in un siffatto errore; in particolare, laddove aveva affermato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - quando il Tribunale aveva ricostituito le parti, procedendo a una nuova dichiarazione di assenza dell'imputata - fossero ancora esercitabili le prerogative difensive, compresa quella enunciata in ricorso (ovvero l'accesso ai riti alternativi), mentre, al contrario, all'udienza in questione il dibattimento era già stato aperto ed il Giudice si era limitato esclusivamente a revocare la latitanza per dichiarare l'assenza dell'imputata. Chiede, pertanto, l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore evidenziato. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va dato atto della tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod.proc.pen. 2. Va, poi, ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto. La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313). 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Il motivo di ricorso costituisce la mera riproposizione del motivo di ricorso, motivatamente disatteso dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata. Esso, quindi, rappresenta un errore di giudizio (asseritamente in ordine alla valutazione degli effetti processuali della nuova dichiarazione di assenza dell'imputata effettuata dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che, come tale, involgerebbe l'aspetto valutativo della decisione e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto (cfr Sez.5, n.21939 del 17/04/2018,Rv.273062 - 01). Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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