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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25253/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilévi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza; ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate/ essendosi la Corte territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova atipicaila cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia,si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, Luongo,'Rv. 257393).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] A e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilévi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza; ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate/ essendosi la Corte territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova atipicaila cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia,si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, Luongo,'Rv. 257393). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] A e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris