CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Erasmo - di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 20/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dall'avv. D'Erasmo la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, sentito il difensore comparso, il quale ha insistito nel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 25/10/2022, ha ridotto la pena irrogata nei confronti del ricorrente per i reati di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale commessi a Modugno il 4 novembre 2013. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della recidiva e all'omessa motivazione sul punto. In particolare, la difesa, richiamando precedenti di luesta Corte di legittimità sui criteri di accertamento, valutazione e motivazione della concreta pericolosità ai fini dell'applicazione o meno della recidiva, assume che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno applicato la recidiva omettendo di motivare e pur a fronte di un modestissimo precedente specifico a carico dell'imputato per tentato furto con applicazione della pena su richiesta delle parti; lamenta inoltre la difesa che la corte di appello, pur riducendo l'aumento per la recidiva applicato dal primo giudice (da due terzi alla metà), avrebbe omesso di considerare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne per verificare in concreto se la reiterazione criminosa fosse sintomo di effettiva riprovevolezza e pericolosità dell'autore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i vizi dedotti, di violazione di legge e di mancanza della motivazione in relazione alla contestata "recidiva specifica", sono non consentiti e/o manifestamente infondati. 2. Ed invero, non risulta che il ricorrente abbia avanzato in grado di appello censure in ordine alla mancata esclusione della recidiva, essendosi limitato, in quella sede, a censurare la quantificazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; pertanto, il relativo motivo è indeducibile. Poiché, infatti, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, ne consegue che, ove l'appello abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, in sede di ricorso per cassazione, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di riconoscimento della recidiva. E' quindi preclusa la possibilità per il ricorrente di contestare in sede di legittimità l'applicazione della recidiva, effettuata peraltro in termini a lui più favorevoli, di ufficio, dalla corte di merito.2.1. Manifestamente infondate, poi, come anticipato al punto precedente, sono le doglianze difensive relative all'aumento di pena per la ritenuta recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale). La Corte di merito ha, effettivamente, rilevato che l'aumento di pena di due terzi applicato dal giudice di primo grado non fosse condivisibile e andasse conformato al tetto massimo, poi correttamente individuato nell'aumento pari alla metà della pena. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,