CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 14820 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14820del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]laudia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H48 H501B ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501 S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18710/2021, pubblicatain data 30 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata nei con- fronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo esecutivo di forma- zione giudiziale costituito da ordinanza di assegnazione di cre- diti pignorati ai sensi dell’art. 553 c.p.c., pignorando i crediti vantati dalla propria debitrice nei confronti di alcuni istituti di credito. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 assegnazione dei crediti pignorati, dichiarando la chiusura an- ticipatadella procedura esecutiva. Il creditore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, il quale ha revocato l’ordinanza opposta, compensando le spese del giudi- zio. [OSCURATO:PERSONA], la quale si qualifica come erede di [OSCURATO:PERSONA],sulla base di un unico motiv o . Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Si premette che la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto il presente ricorso per cassazione in qualità di erede della parte del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della dedotta qualità ha prodotto esclusivamente un “atto di notorietà”, consistente in una dichiarazione stragiudi- ziale, resa davanti ad un notaio da due soggetti estranei al pre- sente giudizio, i quali hanno indicato i pretesi chiamati all’ere- dità di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui vi sarebbe la stessa ricorrente, ma senza che siano indicate le precise ragioni di tale afferma- zione) e hanno affermato che la ricorrente avrebbe posto in es- sere atti dispositivi dell’eredità (atti, peraltro, indicati in modo del tutto generico). Non risulta prodotto un certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], né uno stato di famiglia, né, tanto meno, una dichiarazione della ricorrente di accettazione espressa dell’eredità e neanche una mera dichiarazione di successione. Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 È appena il caso di sottolineare chenon paiono potersi ricono- scerené l’ammissibilità, né, tanto meno, l’efficacia probatoria, nella presente sede, di dichiarazioni scritte stragiudiziali di terzi in ordine alla sussistenza ed agli effetti dei presupposti giuridici della successione mortis causadedotta dalla ricorrente (cfr., ad es. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24976 del 23/10/2017, Rv. 645941 –01). 2.Sempre in via preliminare, va sottolineato che il ricorso non contiene indicazioni sufficientemente precise in ordine ai terzi pignorati ed al contenuto delle dichiarazioni di quantità dei me- desimi rese davanti al giudice dell’esecuzione. La ricorrente si limita ad affermare che questi ultimi erano “degli istituti di cre- dito”, espressione quanto mai generica, che non consentirebbe comunque alla Corte una adeguata verifica dell’integrità del contraddittorio, anche tenuto conto del fatto che nel giudizio di merito vi erano parti costituite ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)o contu- maci ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), non evocate nella presente sede. Inoltre, la sommaria esposizione dei fatti di causa (requisito speciale di ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.) contenuta nel ricorso ri- sulta a dir poco lacunosa e, anzi, finanche imprecisa: la ricor- rente, senza una adeguata e completa indicazione delle moda- lità di svolgimento del processo esecutivo, afferma nel ricorso che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che non erano stati notificati il precetto e il titolo e, per tale ragione, avrebbe dichiarato improcedibile l’esecuzione. Dalla sentenza impugnata emerge, invece, che la vicenda proces- suale si era svolta in modo diverso, in quanto ilcreditore aveva notificato l’ordinanza di assegnazione costituente il titolo ese- cutivo unitamente all’atto di precetto, la banca debitrice aveva, dopo pochi giorni, pagato la somma precettata inviando al cre- ditore un assegno (ricevuto solo in data successiva al Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 pignoramento) ed avvisandolo di detto invio, ma il creditore aveva ugualmente notificato il pignoramento, appena due giorni dopo e, per tali ragioni, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto non ripetibili le spese di pignoramento. È evidente che, quanto meno, l’esposizione dei fatti di causa di cui al ricorso debba essere considerata del tutto inadeguata. 3.In ogni caso, anche al di là delle questioni preliminari in or- dine all’ammissibilità del ricorso fin qui rilevate (e che sareb- bero pure di per sé sole dirimenti),la Corte ritiene assorbente e decisivo il rilievo dell’infondatezza nel merito dello stesso,per le ragioni che saranno esposte di seguito. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. ). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». La ricorrente contesta esclusivamente la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di op- posizione, sostenendo che le stesse sarebbero state erronea- mente compensate, al di fuori dei presupposti di legge e senza il sostegno di una adeguata motivazione. Il ricorso è infondato. 3.1Il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite «tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del giudicante e del fatto che il debitore esecutato non ha dato origine al presente contenzioso con la propria con- dotta». Orbene, nonostante il carattere oltremodo sintetico di tale pas- saggio della motivazione, ritiene la Corte che le peculiarità della fattispecie integranti le eccezionali ragioni, richiamate dal tri- bunale come idonee a giustificare la compensazione, emergano effettivamente dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, la quale, quindi risulta conforme a diritto nel suo Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 dispositivo finale, se del caso sulla base delle seguenti ulteriori integrazioni della sua motivazione. 3.2Va in primo luogo osservato che, nonostante (come già vi- sto) l’esposizione dei fatti di causa di cui al ricorso risulti lacu- nosa e imprecisa, dalla decisione impugnata emerge che il giu- dice dell’esecuzione aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione in considerazione dell’avvenuto integrale pagamento,da parte della banca debitrice, dell’importo oggetto dell’intimazione di cui al precetto, che era stato notificato unitamente al titolo ese- cutivo, rappresentato da un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in un procedente procedimento ese- cutivo in cui la banca intimata aveva assunto la posizione di terza pignorata: il pagamento era infatti avvenuto pochi giorni dopo la ricezione di tale notificazione. Pacifico l’avvenuto pagamento dell’importo precettato, il giu- dice dell’esecuzione ha, quindi, ritenuto illegittima la richiesta del creditore di ottenere altresì il rimborso delle spese del suc- cessivo pignoramento, sull’assunto dell’omessa preventiva no- tificazione alla banca debitrice dell’ordinanza di assegnazione, che aveva privato quest’ultima del termine di venti giorni per il pagamento spontaneo che, secondo le prassi locali, spette- rebbe sempre al terzo pignorato in caso di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.. Il tribunale, inoltre, dà espressamente atto, ancora nella sen- tenza impugnata, che la notificazione dell’ordinanza di assegna- zione era in realtà avvenuta, unitamente all’atto di precetto, in data 12 febbraio 2016, che il pagamento della somma precet- tata era avvenuto pochi giorni dopo (è precisato che, in una missiva del 23 febbraio 2016, la banca aveva comunicato al creditore di avere già provveduto ad inviargli il relativo assegno e tale circostanza non risulta specificamente smentita dalla ri- corrente nell’esposizione dei fatti di cui al ricorso), anche se non vi era prova che il predetto assegno fosse pervenuto al Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 creditore stesso prima della notificazione dell’atto di pignora- mento, avvenuta in data 25 febbraio 2016 (il relativo paga- mento risulta essersi comunque perfezionato non oltre il 10 marzo 2016, sempre secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, essendo il ricorso del tutto oscuro e lacunoso in or- dine allo svolgimento della vicenda che ha dato luogo alla con- troversia). In definitiva, per quanto emerge dalla stessa sentenza impu- gnata (senza che nel ricorso vi siano specifiche contestazioni in proposito), il pagamento della somma precettata era stato ef- fettuato dalla debitrice mediante l’inviodi un assegno, a mezzo del servizio postale, entro un termine ampiamente ragionevole (addirittura inferiore a venti giorni) rispetto alla (contestuale) notificazione dell’ordinanza di assegnazione e dell’atto di pre- cetto; al tempo stesso, non vi sono dubbi sul fatto che il sud- detto pagamento sia stato regolarmente ricevuto dal creditore, sebbene successivamente, comunque non oltre il 10 marzo 2016. 3.3Deve, in proposito, tenersi conto dell’ormai consolidato in- dirizzo di questa Corte, secondo il quale non spettano al credi- tore le spese di precetto ed esecuzione, in tutti i casi in cui il pagamento da parte del terzo pignorato, destinatario di ordi- nanza di assegnazione di crediti emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avvenga in un termine ragionevole (anche superiore a quello di cui all’art. 480 c.p.c., tenuto conto delle circostanze) rispetto al momento in cui l’ordinanza stessa gli sia stata noti- ficata,sulla base del principio di buona fede (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv . 648801 – 01 : « l ’ ordi- nanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art.553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei con- fronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il cre- ditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta or- dinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato prov- veda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c., da accertarsi in con- creto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fatti- specie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante»; conf.:Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 41907 del 29/12/2021, Rv. 663499 -01). Nella specie, la banca intimata ha provveduto ad inviare a mezzo posta un assegno, in pagamento dell’intera somma inti- mata, a circa diecigiorni dalla data della notificazione dell’ordi- nanza di assegnazione ed ha anche immediatamente avvisato di tale invioil creditore. Il tribunale –quale giudice dell’opposizione – ha ritenuto, pe- raltro, che fossero comunque dovute le spese di esecuzione, non essendovi prova dell’avvenuta ricezione dell’assegno in data anteriore a quella della notificazione dell’atto di pignora- mento, che era stata effettuata immediatamente dal creditore, senza attendere l’esito della spedizione dell’assegno stesso, di cui pure era stato avvisato (la notificazione del pignoramento risulta avvenuta in data 25 febbraio 2016, cioè dopo soli tredici giorni dalla notificazione di titolo e precetto e dopo soli due giorni dall’avviso dell’avvenuta spedizione dell’assegno), seb- bene non vi fosse contestazione sul fatto che il titolo fosse poi regolarmente pervenuto al creditore (nella sentenza si dà atto che il pagamento si era perfezionato alla data del 10 marzo 2016): ha cioè ritenuto che il pagamento non si fosse perfezio- nato, con la ricezione dell’assegno da parte del creditore, in un lasso di tempo ragionevole rispetto alla notificazione Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 dell’ordinanza di assegnazione, sebbene la banca avesse prov- veduto a inviarlo entro pochi giorni dalla notificazione stessa. Orbene, tenuto anche conto delle incertezze interpretative cui situazioni analoghe a quella descrittahanno dato luogo in pas- sato(fino al punto da far dubitare della possibilità di notificare, contestualmente, al terzo pignorato, l’ordinanza di assegna- zione di cui all’art. 553 c.p.c. e l’atto di precetto, incertezze poi superatecon la pronuncia di questa Corte sopra richiamata, pe- raltro intervenuta solo nel 2018, quindi circa due anni dopo i fatti), deve certamente ritenersi che nella specie ricorrevano motivi sufficienti a giustificare, se non addirittura il rigetto dell’opposizione, quanto meno la compensazione delle spese del relativo giudizio, come correttamente disposto dal tribunale nella decisione impugnata, sulla base della formulazione dell’art. 92, comma 2,c.p.c., come risultante dall’intervento in- tegrativo della Corte Costituzionaledi cui alla Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settem- bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccom- benza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Nella vicenda oggetto della presente controversia, come fin qui chiarito, tali gravi ed eccezionali ragioni emergono chiaramente dal complesso della motivazione della decisione impugnata e sono altresì – sia pur con espressione di estrema sintesi – ri- chiamate nella parte della stessa motivazione specificamente Ric. n. 14820/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 dedicata alla regolamentazione delle spese, mediante il rilievo delle “peculiarità” della fattispecie affrontata. In ogni caso, essendo certamente conforme a legge e condivi- sibile nel merito la statuizione finale che ha disposto la com- pensazione delle spese, come risultante dal dispositivo della sentenza impugnata, quest’ultima va certamente confermata, per quanto possa occorrere con correzione o integrazione della relativa motivazione sulla base delle considerazioni fin qui esposte. 4.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimatasvolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggi