CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 1963
Cassazione n. 23981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma, per quanto qui di interesse, ha confermato la sentenza in data 25 maggio 2020 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto ingiustificato di arma da taglio (commessi in Roma il giorno 29 marzo 2019) e - riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, escluse le aggravanti dei futili motivi e della recidiva e previo riconoscimento delle attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione. 1.2. In particolare, la Corte territoriale, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che all'esito delle prove raccolte nel corso del dibattimento di primo grado (tra cui la testimonianza della parte offesa, degli operanti, le immagini riprese da alcune telecamere presenti nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato, le stesse dichiarazioni rese da quest'ultimo ed i referti medici relativi al Beltrando) fosse emersa, in modo inconfutabile, la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascrittigli. 1.3. In particolare, è stato accertato che il giorno 29 marzo 2019, presso l'Idroscalo di Ostia, [OSCURATO:PERSONA] si era recato, assieme al figlio e ad altre due persone, presso l'abitazione della vittima - con la quale sia lui che i componenti della sua famiglia avevano avuto in precedenza vari discussioni e dissapori - armato di un falcetto per un chiarimento a seguito di minacce che poco prima il Beltrando aveva rivolto al di lui figlio Yuri. [OSCURATO:PERSONA], invitato dall'imputato ad uscire di casa, si era presentato armato a sua volta con una mannaia; i due - dopo che un mattone lanciato dalla persona offesa aveva colpito l'imputato al capo - avevano quindi iniziato una sfida con le armi in loro possesso che portava alla perdita dell'occhio sinistro del Beltrando al quale (successivamente trasportato presso l'ospedale Grassi di Ostia per poi essere trasferito presso l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Roma) venivano riscontrate 'ferite multiple del volto con frattura complessa piramide nasale seno mascellare bilaterale, osso zigomatico bilaterale, lesione globo oculare sinistro, ferita lacero contusa mano sinistra' con prognosi riservata. Inoltre, nella consulenza rianimatoria venivano evidenziati 'parametri emodinamici insufficienti, abbondante materiale ematico nel cavo orale' con la previsione di un programma di centralizzazione presso D.E.A. [OSCURATO:PERSONA] di Roma.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 575, 582, 583 e 585 cod. pen. rispetto al corretto utilizzo dei criteri di giudizio in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali del tentativo di omicidio, insistendo nella richiesta di derubricazione del fatto nel reato di lesioni volontarie gravissime. In sostanza, nel caso di specie, non potrebbe configurarsi il delitto di tentato omicidio per l'assenza del relativo elemento psicologico, per la mancanza del requisito della potenzialità dell'azione lesiva nonché per l' inidoneità dell'arma impiegata nell'occasione dal ricorrente e perché le lesioni concretamente riportate dalla vittima non avrebbero determinato il pericolo di vita. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione della Corte territoriale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 52, 55, 56 e 575 cod. pen. relativamente al corretto utilizzo dei criteri di giudizio in ordine alla invocata sussistenza della scriminante della legittima difesa (reale o putativa) nonché per il difetto di motivazione sul punto, insistendo per la configurabilità della fattispecie dell'eccesso colposo di legittima difesa, tenuto conto delle minacce profferite dal Beltrando al figlio del ricorrente poco prima del fatto. 3. Nel corso della discussione orale il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758). Confrontata con tali principi, la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti dal ricorrente. 2. Rispetto al primo motivo si rileva che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), rispetto all'omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma, il numero e la distanza ravvicinata dei colpi, la loro direzione verso il volto della vittima, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. A ragione, infine, si è escluso che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perchè tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 2.1.Risultano poi infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell' 11/4/2016, Rv. 266915 - 01). Inoltre, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo, come verificatosi nel caso di specie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616 - 01). 3. Con riferimento al secondo motivo sì rileva che in linea di principio non è invocabile la scrinninante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo e comunque l'inevitabilità della situazione di pericolo (tra le altre Cass. Sez. 1, n. 37289 del 21/6/2018, Fantini, Rv.273861). La Corte territoriale ha motivato sul punto, in modo esauriente e privo di contraddizioni, evidenziando in particolare che nel caso di specie è pacifico - per essere stato ammesso anche dallo stesso imputato - che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a recarsi (già armato) presso l'abitazione del Beltrando in compagnia di altri soggetti, invitandolo a uscire fuori per il 'chiarimento' sopra indicato dopo le minacce e gli insulti solo verbali rivolti da Beltrando al figlio. E' stato evidenziato che in tal modo egli ha creato con la propria iniziativa la situazione di pericolo dalla quale era scaturita la condotta offensiva, di talché è stata correttamente esclusa l'invocata legittima difesa. La Corte distrettuale ha altresì osservato che, anche a fronte del colpo ricevuto a seguito del lancio di un blocchetto da parte della vittima, egli avrebbe potuto abbandonare il luogo, oppure chiedere l'intervento della forza pubblica senza necessariamente ingaggiare uno scontro fisico e far uso dell'arma micidiale condotta con sé. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa