CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19330/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFABRIZIO RENZ, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BOLZANO depositata il 28/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 9 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] citava i convenuti, odierni resistenti, avanti il Tribunale di Bolzano quale giudice del luogo dove era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio intercorsa tra le stesse parti, ossia dove erano stati sottoscritti il contratto preliminare del 25/02/2021 e il preliminare collegato del 15/02/2021 (avente ad oggetto il primo un'area edificabile di circa metri quadri 13.398 siti in Forte dei Marmi, comprensiva di terreni e di un fabbricato e il secondo un appezzamento di terreno inedificabile di metri quadrati 2.400, sito nella stessa località). Preso atto dell’impossibilità di realizzare un progetto edificatorio per vizio del piano attuativo, avendo esercitato il recesso, parte attrice chiedev a la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, pari a euro 800.000,00 e, in subordine, l a dichiarazione di invalidità del preliminare per errore di fatto e/o la risoluzione dello stesso , con conseguente restituzione delle somme pagate a titolodi caparra. 2. Si costituivano in giudizio i convenutichiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti ed eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito infavore del Tribunale di Lucca, in applicazione del criterio del locus rei sitae. 3. Pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza, con ordinanza del 28.06.2022 resa nella causa iscritta al RG n. 620/22, il Tribunale di Bolzano escludeva l’applicazione al caso di specie dell’art. 21 c.p.c., non avendo la domanda ad oggetto l’accertamento positivo o negativo o la costituzione di un diritto reale, ma l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale. Dichiarava tuttavia la propria incompetenza in applicazione del criterio del “forum destinatae solutionis” e disponevala riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Lucca. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi e successivamente illustrato da memoria. 5. Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, in quanto priva della contestazione specifica di ciascuno dei criteri determinativi della competenza territoriale ex artt.18, 19 e 20 c . p . c . e della prova della fondatezza delle contestazioniavanzate. Contesta inoltre che il giudice di prime cure abbia rilevato d'ufficio la propria incompetenza fuori dei casi previsti dall'art. 38 c.p.c., individuando profili di incompetenza territoriale non proposti dalla parte eccipiente. 2.-Il secondo motivo lamentala violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 c .p.c. per avere il giudice a quo dichiarato la propria incompetenza territoriale, pur essendo il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio correttamente indicato da parte attricee ritiene del tutto irrilevante la considerazione, presente in ordinanza, sul luogo di residenza della maggior parte dei convenuti. 3.-Per la loro evidente connessione, i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente. 4.-Il proposto regolamento di competenza è fondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'eccezione di incompetenza sollevata ai sensi e per gli effetti dell'art 21 c.p.c., in quanto riferita a un foro inderogabile , non necessita di essere corredata dal riferimento ai possibili fori alternativi contemplati dagli artt.18, 19 e 20 c.p.c. ( per tutte: Cass. n. 31604/21) . Tuttavia, una volta rilevata l'infondatezza di tale eccezione , i l Tribunale di Bolzano avrebbe dovuto proseguire nella trattazione della causa correttamente radicata avanti a lui, poiché non gli era consentito rilevare d'ufficio profili di incompetenza non esplicitamente proposti dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta. Il principio - al quale ha contravvenuto l’ordinanza impugnata - è stato affermato in più occasioni da questa Corte, che ha affermato come, al di fuori dei casi dell’art. 28 c.p.c., il giudice non possa “rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”(Cass. n. 17374/20; 17020/11). 5.- In conclusione, il proposto regolamento di competenza merita accoglimento: va di conseguenza dichiarata la competenza del Tribunale di Bolzano, davanti al quale dovrà essere riassunta la causanei termini dettati dall’art. 50 c.p.c., che all’esito del giudizio di merito deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tr ibunale di Bolzano , dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, il quale provvederà all’esito del giudizio di merito anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legitti