CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 15494/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7433/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ch e li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 14/2021 pubblicata il14/01/2021, R.G. n. 456/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di attività effettuato in esecuzione del contratto di formazione e lavoro, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della cristallizzazione, in busta paga, degli emolumenti pretesi alla data di stipula del c.c.n.l. di settore del 2001. 2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso tutti gli otto lavoratori con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 c.p.c., tutti i lavoratori hanno depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal procuratore dei lavoratori in data 20.3.2023. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore in data 23.3.2023. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella cam