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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 31788/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Firenze, rigettata l'opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e di contraffazione di marchi o segni distintivi (art.473 cod. pen.) ai danni del suddetto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, con i quali deduce la violazione, rispettivamente, dell'art. 473 cod. pen. (primo motivo) e dell'art. 646 cod. pen., con riferimento agli artt. 1141 e 1164 cod. civ. (secondo motivo).

3. La Corte di cassazione ha chiarito - affermando dei principi che il Collegio, condividendoli, intende ribadire - che l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è • impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723-01).

4. Per la ragione indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Firenze, rigettata l'opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e di contraffazione di marchi o segni distintivi (art.473 cod. pen.) ai danni del suddetto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, con i quali deduce la violazione, rispettivamente, dell'art. 473 cod. pen. (primo motivo) e dell'art. 646 cod. pen., con riferimento agli artt. 1141 e 1164 cod. civ. (secondo motivo). 3. La Corte di cassazione ha chiarito - affermando dei principi che il Collegio, condividendoli, intende ribadire - che l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è • impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723-01). 4. Per la ragione indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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