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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 48288/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1850/22 in data 12/12/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta (non è stata richiesta) dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 19/11/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione di assegno provento di furto.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 1.92, comma 2, cod. proc. pen.

La condanna si fonda su mere congetture e sul silenzio dell'imputato; al più si potrebbe ritenere la ricorrenza di una banale mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connoterebbe l'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 62 n. 6 cod. pen.

Le prime sono state negate semplicemente sulla base dell'esistenza di condanne precedenti, senza verificare se la circostanza avesse o meno spiegato effetti sulla capacità a delinquere dell'imputato e senza tener conto degli altri elementi favorevoli prospettati (età, condizioni socio- economiche e situazione familiare).

Il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è del tutto privo di giustificazione.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.99 cod. pen.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha inflitto una pena così pesante non in ragione alla gravità del fatto, ma sulla scorta di un'operazione matematica che, tenendo conto della contestata recidiva, si fonda esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; di conseguenza, va disposto rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Nel resto, il ricorso si profila nammissibile, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità.2.

Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Si legge in sentenza come «... a seguito dell'attività istruttoria ... è stato possibile ricostruire nel dettaglio le modalità di negoziazione del titolo in sequestro e individuare i vari giratari che si sono succeduti nel possesso.

Ciascun giratario si è giustificato indicando il precedente sino alla identificazione del Cirrincione come primo giratario che, invece, dal canto suo, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio, non è comparso e, dunque, non ha giustificato il possesso del bene di provenienza delittuosa».

Correttamente provata è stata, pertanto, la penale responsabilità dell'imputato tenuto conto dell'accertata, e mai giustificata, disponibilità del titolo di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte territoriale si è conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata a ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Inoltre, come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., occorre tener presente la natura del bene ricettato: invero, l'assegno non è una merce che può essere oggetto di "incauto acquisto", in quanto il ricevente il titolo (primo prenditore o giratari) non può che acquisire lo stesso sulla scorta di una pregressa causale con l'emittente o il precedente girante che ne giustifica l'acquisizione in funzione della sua successiva riscossione.

3. Fondato, quanto meno in parte, è il secondo motivo.

3.1. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato sufficientemente giustificato (essendosi fatto riferimento alla gravità della condotta, al comportamento processuale, ai precedenti specifici per reati contro il patrimonio), dovendosi tener conto del fatto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché - come nella fattispecie - congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

3.2. Di contro, nessuna motivazione, neanche in modo implicito, viene resa a giustificazione del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., a fronte di specifico motivo di appello che aveva denunciato come il giudice di primo grado avesse omesso di prendere in considerazione la dichiarazione del Gambino (persona offesa) che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva testualmente detto di essere stato risarcito dal Cirrincione.

La presenza del motivo di appello e l'ingiustificata omessa considerazione dello stesso da parte del giudice di secondo grado impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio, non potendo il giudice di legittimità operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato dell'attenuante in parola, comportante anche un'indagine in fatto (cfr., Sez. 3, n. 31349 del 09/03/2017, Diop, Rv. 270639, in ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio della non menzione).

4. Non scrutinabile per tardività di proposizione è il terzo motivo, avanzato per la prima volta nella presente sede di legittimità.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., ex multís, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

5. Da qui: -l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; -l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1850/22 in data 12/12/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta (non è stata richiesta) dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 19/11/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione di assegno provento di furto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 1.92, comma 2, cod. proc. pen. La condanna si fonda su mere congetture e sul silenzio dell'imputato; al più si potrebbe ritenere la ricorrenza di una banale mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connoterebbe l'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 62 n. 6 cod. pen. Le prime sono state negate semplicemente sulla base dell'esistenza di condanne precedenti, senza verificare se la circostanza avesse o meno spiegato effetti sulla capacità a delinquere dell'imputato e senza tener conto degli altri elementi favorevoli prospettati (età, condizioni socio- economiche e situazione familiare). Il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è del tutto privo di giustificazione. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.99 cod. pen. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha inflitto una pena così pesante non in ragione alla gravità del fatto, ma sulla scorta di un'operazione matematica che, tenendo conto della contestata recidiva, si fonda esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; di conseguenza, va disposto rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto, il ricorso si profila nammissibile, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Si legge in sentenza come «... a seguito dell'attività istruttoria ... è stato possibile ricostruire nel dettaglio le modalità di negoziazione del titolo in sequestro e individuare i vari giratari che si sono succeduti nel possesso. Ciascun giratario si è giustificato indicando il precedente sino alla identificazione del Cirrincione come primo giratario che, invece, dal canto suo, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio, non è comparso e, dunque, non ha giustificato il possesso del bene di provenienza delittuosa». Correttamente provata è stata, pertanto, la penale responsabilità dell'imputato tenuto conto dell'accertata, e mai giustificata, disponibilità del titolo di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte territoriale si è conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata a ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Inoltre, come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., occorre tener presente la natura del bene ricettato: invero, l'assegno non è una merce che può essere oggetto di "incauto acquisto", in quanto il ricevente il titolo (primo prenditore o giratari) non può che acquisire lo stesso sulla scorta di una pregressa causale con l'emittente o il precedente girante che ne giustifica l'acquisizione in funzione della sua successiva riscossione. 3. Fondato, quanto meno in parte, è il secondo motivo. 3.1. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato sufficientemente giustificato (essendosi fatto riferimento alla gravità della condotta, al comportamento processuale, ai precedenti specifici per reati contro il patrimonio), dovendosi tener conto del fatto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché - come nella fattispecie - congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). 3.2. Di contro, nessuna motivazione, neanche in modo implicito, viene resa a giustificazione del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., a fronte di specifico motivo di appello che aveva denunciato come il giudice di primo grado avesse omesso di prendere in considerazione la dichiarazione del Gambino (persona offesa) che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva testualmente detto di essere stato risarcito dal Cirrincione. La presenza del motivo di appello e l'ingiustificata omessa considerazione dello stesso da parte del giudice di secondo grado impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio, non potendo il giudice di legittimità operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato dell'attenuante in parola, comportante anche un'indagine in fatto (cfr., Sez. 3, n. 31349 del 09/03/2017, Diop, Rv. 270639, in ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio della non menzione). 4. Non scrutinabile per tardività di proposizione è il terzo motivo, avanzato per la prima volta nella presente sede di legittimità. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., ex multís, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). 5. Da qui: -l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; -l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibi
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