CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di violenza privata e minaccia aggravata dal metodo mafioso, determinandola in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, propongono censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità poiché dirette unicamente a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze probatorie. In via interpretativa, invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, risulta anch'esso meramente reiterativo e generico rispetto alle risposte fornite dalla sentenza d'appello (cfr. pag. 4, con riferimento alla ricostruzione della vicenda relativa alla condanna del padre dell'imputato, denunciato dalla persona offesa Vaccaro, chiamato "infame" dal ricorrente al momento della commissione dei reati). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendy. Così deciso il 12