CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 20687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21201-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente 2022 agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 810 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2035/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019 R.G.N. 3461/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 21201/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14.5.2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 avente ad oggetto il licenziamento intimato all'odierno controricorrente in data 31.10.2014 dalla Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] spa all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e aveva condannato la CAI al pagamento, in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ha, invece, previa declaratoria di illegittimità del recesso, condannato la datrice di lavoro ([OSCURATO:SOCIETA]) alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 2.207,35 mensili, oltre accessori e regolarizzazione contributiva ed assistenziale. 2. La Corte territoriale, premessa l'applicabilità del rito previsto dalla legge n. 92 del 2012 e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dalla società, ha ritenuto che risultassero violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, per assenza di comparazione per applicazione soggettiva e non oggettiva dei criteri di scelta, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata, a differenza di quanto opinato dal primo giudice; ha, infine, considerato corretta la quantificazione della retribuzione globale di fatto mensile come risultante dai conteggi presentati dalla società. 3. Per la cassazione ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa, già Alitalia -[OSCURATO:PERSONA] spa, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc nonché l'omissione della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, per essersi la Corte territoriale 1 iv- RG 21201/2019 limitata, in ordine alle censure sulla violazione dei criteri di scelta, a riprendere pedissequamente e in estrema sintesi quanto enunciato nella sentenza di primo grado, senza porre alcuna motivazione a fondamento della decisione e senza valutare specificamente la posizione del dipendente. 3. Il motivo è infondato. 4. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 5. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019). 6. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha specificato, con riferimento al reclamo incidentale proposto dallo Spanò, che l'indicazione del nominativo del lavoratore tra quelli licenziati era avvenuto in assenza di comparazione per applicazione soggettiva e non oggettiva e che mancava una graduatoria che rendesse confrontabili le posizioni dei lavoratori interessati, per cui era ravvisabile una violazione dei criteri di scelta. 7. L'iter logico giuridico seguito dai giudici di seconde cure è chiaro e si collega con quanto evidenziato dal Tribunale secondo cui, nell'elenco dei lavoratori licenziati allegato alla comunicazione finale, la società si era limitata ad elencare le differenti mansioni e a descrivere le attività svolte dai singoli gruppi di lavoratori, omettendo di allegare quali fossero i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento di ciascuna di esse e senza 2 ,.t RG 21201/2019 precisare alcunché in merito alla necessità di una professionalità specifica con riferimento ai lavoratori con il medesimo inquadramento. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 co. 9 della legge n. 223/1991, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito ancorato la propria decisione sulla violazione dei criteri di scelta senza valutare la comunicazione conclusiva della procedura di licenziamento collettivo ove erano stati specificati i requisiti per la scelta dei lavoratori da licenziare secondo gli accordi stabiliti con i sindacati; inoltre sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la mancata puntuale indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta, quando invece, nella comunicazione erano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge. 9. Il motivo è inammissibile sia perché, nella censura, non è riportato, in difetto del principio di specificità, il testo integrale del contenuto della comunicazione finale inviata da CAI onde consentire un valido sindacato sui punti del gravame, sia perché la doglianza si risolve in una richiesta di revisione di un accertamento di fatto, relativo al contenuto dell'atto, svolto dai giudici di merito e adeguatamente motivato, per cui si sottrae al sindacato di legittimità. 10. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte di merito mai esaminato la fungibilità delle mansioni del lavoratore con le altre risorse della funzione logistica né con altri lavoratori, senza analizzare, quindi, la professionalità dello stesso e ritenendo, invece, illegittimo il licenziamento solo in base alle generiche affermazioni del dipendente in merito alla necessità di una sua comparazione con altri colleghi; deduce, altresì, l'inapplicabilità del principio di non contestazione stante la mancanza di una preventiva, specifica ed esaustiva esplicitazione dei fatti. 11. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 nonché degli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.RG 21201/2019 3 cpc, per avere la Corte territoriale disatteso totalmente il contenuto degli Accordi raggiunti con i sindacati, ove erano stati determinati negozialmente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e dove risultava che il recesso intimato rispondeva a criteri oggettivi e non era arbitrario; si sottolinea, poi, che l'odierno controricorrente comunque non possedeva il requisito delle pregresse esperienze lavorative e che comunque tale requisito era pertinente per il caso della scelta limitata ad una unità o reparto. 12. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3,.1. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato. 13. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. 14. In particolare, in punto di diritto, la gravata sentenza, richiamando anche quella di primo grado, è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi 4 fL RG 21201/2019 specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass.n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). 15. In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la mancanza di una graduatoria che rendesse confrontabili le posizioni dei lavoratori non consentiva la verificazione delle ragioni concrete della qualificazione come esubero della posizione lavorativa dello Spanò, dal momento che il lavoratore veniva ad essere individuato senza chiara esplicazione del criterio oggettivo di applicazione dello stesso. 16. I giudici di seconde cure sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede. 17. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per lo Spanò, né che sia stato violato l'art. 2697 cc, in tema di onere della prova, in quanto giustamente è stato precisato che, in caso di contestazione dei RG 21201/2019 criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000). 18. Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze. Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017). 19. La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida graduatoria e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata. 1. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co. 5 della legge n. 300/1970, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non essere stata correttamente determinata la indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore, in quanto la Corte territoriale non aveva considerato, in contrasto con i presupposti richiesti della legge, che alla C.A.I., al momento del licenziamento, era stato ritirato il certificato di operatore aeronautico e che versava in una profonda situazione di crisi economica, non esercitava l'attività di volo che aveva solo due dipendenti e che lo Spanò percepiva la indennità di mobilità e poteva cercare un ulteriore lavoro. 2. Il motivo, a prescindere dall'erroneo richiamo della disposizione normativa (art. 18 comma 5 e non comma 4), è inammissibile perché, come formulato (erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria e sproporzione della stessa) concerne un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito e che è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso RG 21201/2019 concreto. Inoltre, va richiamato il principio secondo cui, in tema di "aliunde perceptum", le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (Cass. n. 7794/2017). 3. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell