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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 45677/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rz-tr o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2021 il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della domanda proposta dal Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (mesi otto di reclusione) concesso a [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di condanna emessa il 5 marzo 2020 dal Tribunale di Parma per la commissione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (irrevocabile il 28 maggio 2020), in quanto, al momento dell'emissione di detta sentenza e a seguito di aggiornamento del casellario giudiziario, si è verificato che era già presente una condizione ostativa rappresentata dalla sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 14 marzo 2019 (irrevocabile il 15 novembre 2019) dal GIP presso il Tribunale di Parma - con pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa-.

Superando dette condanne i limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., si è dunque verificato il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, ultimo comma, cod. pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen. in relazione all'art. 674 cod. proc. pen. .

Si afferma che al momento dell'emissione della sentenza del 14 marzo 2019 non era stata disposta la sospensione condizionale, anzi, la pena era stata interamente espiata; motivo per cui non sussisterebbe, nel caso di specie, il presupposto fattuale per l'applicazione dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., dato che il ricorrente non aveva mai precedentemente usufruito del beneficio in oggetto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando dagli atti che anche la pena oggetto di accordo tra le parti (sentenza del 14 marzo 2019) era stata condizionalmente sospesa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D r.

POS!T ATI\ t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rz-tr o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2021 il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della domanda proposta dal Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (mesi otto di reclusione) concesso a [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di condanna emessa il 5 marzo 2020 dal Tribunale di Parma per la commissione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (irrevocabile il 28 maggio 2020), in quanto, al momento dell'emissione di detta sentenza e a seguito di aggiornamento del casellario giudiziario, si è verificato che era già presente una condizione ostativa rappresentata dalla sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 14 marzo 2019 (irrevocabile il 15 novembre 2019) dal GIP presso il Tribunale di Parma - con pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa-. Superando dette condanne i limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., si è dunque verificato il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, ultimo comma, cod. pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen. in relazione all'art. 674 cod. proc. pen. . Si afferma che al momento dell'emissione della sentenza del 14 marzo 2019 non era stata disposta la sospensione condizionale, anzi, la pena era stata interamente espiata; motivo per cui non sussisterebbe, nel caso di specie, il presupposto fattuale per l'applicazione dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., dato che il ricorrente non aveva mai precedentemente usufruito del beneficio in oggetto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando dagli atti che anche la pena oggetto di accordo tra le parti (sentenza del 14 marzo 2019) era stata condizionalmente sospesa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D r. POS!T ATI\ t