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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 33276/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte pervenute in data 7 giugno 2023 del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi ai motivi di ricorso nel ha chiesto l'accoglimento eccependo altresì l'omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 luglio 202.2, la Corte di appello di Roma, ha confermato la pronuncia del 16 novembre 2021 dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

L'accusa attiene al furto di acqua per un ammontare di euro 259, 96 con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente il seguente motivo.

2.1. Con il motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuanei di cui .all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Evidenzia la difesa che il ricorrente ha interamente riparato il danno prima del giudizio, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado che, pur riconoscendo l'avvenuto pagamento degli importi dovuti, li qualifica come intempestivi.

La sentenza impugnata evidenziava la manc:ata presenza di documentazione in atti, genericamente richiamata nella formulazione di giudizio abbreviato; inoltre l'attenuante non veniva richiamata nelle conclusioni del giudizio di primo grado ed espressamente esclusa nella sentenza per la sua tardività.

In realtà la documentazione era in atti come conferma la sentenza di primo grado; la mancata verbalizzazione della richiesta in sede di conclusioni può essere dipesa da un'omissione della verbalizzazione in forma riassuntiva.

2.2. In ogni caso l'assenza di una esplicita richiesta nelle conclusioni in primo grado non impediva alla Corte territoriale di valutare la sua concessione sussistendone i presupposti dal momento che l'espressione ul:ilizzata dalla norma "prima del giudizio" nella ipotesi di giudizio abbreviato deve essere intesa come prima che sia pronunziata dal giudice l'ammissione al rito (Sez.3, n.2213 del 22/11/2019, (2020), Rv. 278380).

Il ricorrente: Ha riparato le conseguenze del reato in data 7 agosto 2020 e dunque prima del verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto in data 2 ottobre 2020; La integralità e regolarità del pagamento risulta dalla fattura del 18 ottobre 2021.

Con le conclusioni prevenute in data 7 giugno 2023 la difesa ha eccepito la omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato presso il domicilio eletto in Roma AI via Maiella. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Va preliminarmente respinta la eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato.

Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione l'art.613 comma secondo cod. proc. pen. stabilisce espressamente che gli imputati sono elettivamente domiciliati presso il difensore, fatto salvo quanto disposto dal comma quarto della medesima disposizione relativa all'ipotesi in cui il ricorrente sia assistito da un difensore di ufficio che prevede in tal caso la notifica anche all'imputato privo di difensore di fiducia.

Nel caso di specie, essendo Ilardi assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], alcuna notifica doveva essere effettuato presso il suo domicilio eletto. 2.11 motivo proposto risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.

La difesa, a fronte della circostanza che la attenuante invocata è stata richiesta per la prima volta nel giudizio di appello, rappresenta un errore di verbalizzazione.

In relazione, poi, all'ulteriore circostanza rappresentata in sentenza secondo la quale mancava la documentazione a sostegno della richiesta, la difesa invoca un errore nella trasmissione dei documenti.

Il ricorrente, tuttavia, non fornisce alcuna prova della mancata verbalizzazione della richiesta con la conseguente preclusione di cui all'art. 609 comma secondo cod. proc. pen.

Quanto poi all'intervenuto risarcimento rappresentata dalla documentazione prodotta, non solo la prova di un errore di trasmissione degli atti non è stata fornita, ma la stessa documentazione allegata al ricorso in cassazione appare oltremodo generica ai fini della dimostrazione del risarcimento.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 7 giugno 2023 del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi ai motivi di ricorso nel ha chiesto l'accoglimento eccependo altresì l'omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 202.2, la Corte di appello di Roma, ha confermato la pronuncia del 16 novembre 2021 dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. L'accusa attiene al furto di acqua per un ammontare di euro 259, 96 con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente il seguente motivo. 2.1. Con il motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuanei di cui .all'art. 62 n. 6 cod. pen. Evidenzia la difesa che il ricorrente ha interamente riparato il danno prima del giudizio, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado che, pur riconoscendo l'avvenuto pagamento degli importi dovuti, li qualifica come intempestivi. La sentenza impugnata evidenziava la manc:ata presenza di documentazione in atti, genericamente richiamata nella formulazione di giudizio abbreviato; inoltre l'attenuante non veniva richiamata nelle conclusioni del giudizio di primo grado ed espressamente esclusa nella sentenza per la sua tardività. In realtà la documentazione era in atti come conferma la sentenza di primo grado; la mancata verbalizzazione della richiesta in sede di conclusioni può essere dipesa da un'omissione della verbalizzazione in forma riassuntiva. 2.2. In ogni caso l'assenza di una esplicita richiesta nelle conclusioni in primo grado non impediva alla Corte territoriale di valutare la sua concessione sussistendone i presupposti dal momento che l'espressione ul:ilizzata dalla norma "prima del giudizio" nella ipotesi di giudizio abbreviato deve essere intesa come prima che sia pronunziata dal giudice l'ammissione al rito (Sez.3, n.2213 del 22/11/2019, (2020), Rv. 278380). Il ricorrente: Ha riparato le conseguenze del reato in data 7 agosto 2020 e dunque prima del verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto in data 2 ottobre 2020; La integralità e regolarità del pagamento risulta dalla fattura del 18 ottobre 2021. Con le conclusioni prevenute in data 7 giugno 2023 la difesa ha eccepito la omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato presso il domicilio eletto in Roma AI via Maiella. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Va preliminarmente respinta la eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato. Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione l'art.613 comma secondo cod. proc. pen. stabilisce espressamente che gli imputati sono elettivamente domiciliati presso il difensore, fatto salvo quanto disposto dal comma quarto della medesima disposizione relativa all'ipotesi in cui il ricorrente sia assistito da un difensore di ufficio che prevede in tal caso la notifica anche all'imputato privo di difensore di fiducia. Nel caso di specie, essendo Ilardi assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], alcuna notifica doveva essere effettuato presso il suo domicilio eletto. 2.11 motivo proposto risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. La difesa, a fronte della circostanza che la attenuante invocata è stata richiesta per la prima volta nel giudizio di appello, rappresenta un errore di verbalizzazione. In relazione, poi, all'ulteriore circostanza rappresentata in sentenza secondo la quale mancava la documentazione a sostegno della richiesta, la difesa invoca un errore nella trasmissione dei documenti. Il ricorrente, tuttavia, non fornisce alcuna prova della mancata verbalizzazione della richiesta con la conseguente preclusione di cui all'art. 609 comma secondo cod. proc. pen. Quanto poi all'intervenuto risarcimento rappresentata dalla documentazione prodotta, non solo la prova di un errore di trasmissione degli atti non è stata fornita, ma la stessa documentazione allegata al ricorso in cassazione appare oltremodo generica ai fini della dimostrazione del risarcimento. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in
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