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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19518/2026

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oc. civ. ed elettivamente domiciliata,con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Terni, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, pressoil proprio studio.RICORRENTEcontroORDINE degli AVVOCATI di TERNI – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del Pre-sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Terni, alla via Barbarasa, n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprioindirizzo e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026CONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presi-dente pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza n. 9006 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Terni.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol'ordinanza n. 9006/2023, con cui il Tribunale di Terni ha respinto il reclamo dalmedesimo avvocato proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui lostesso Tribunale aveva rigettato il ricorso in via d'urgenza esperito dall'avvocatoMoroni e volto ad assicurare in via provvisoria il suo diritto alla iscrizione all'Albospeciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.L'Ordine degli Avvocati di Terni ha depositato controricorso; ha chiesto di-chiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore – con distrazione ‒delle spese.2.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 28.10.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inam-missibilità del ricorso.3.

Con istanza depositata in data 9.12.2024 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hachiesto che la causa venga decisa.4.

La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE5.

Il Consigliere delegato – lo si è anticipato ‒ ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 28.10.2024 di definizione del giudizio in dipen-denza della ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore:«dato atto che la medesima ricorrente riferisce testualmente: “non risulto dafine marzo 2023 ad oggi cassazionista dall'albo pubblicato ex art. 2 c.

I lett. i)D.M. 178/2016 (…)” (così ricorso, pag. 1);ritenuto, dunque, che il ricorso non si conforma al disposto dell'art. 365 cod.proc. civ. (cfr. Cass. 27.12.2012, n. 23925, secondo cui è inammissibile il ricorsoper cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da unavvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degliartt. 82, 3° co., e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati omodificati dagli artt. 14, 3° co., lett. d), del Patto internazionale sui diritti civilie politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, 3° co., lett. c) dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata conlegge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale,senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile);ritenuto, altresì, che il ricorso non si conforma ai principi di chiarezza e sin-teticità, giacché l'esposizione risulta oscura e tale da pregiudicare l'intelligibilitàdei fatti di causa e delle censure mosse alla decisione gravata (cfr. Cass. Sez.Un. (ord.) 30.11.2021, n. 37552);ritenuto, inoltre, che all'ammissibilità del ricorso osta la natura del provvedi-mento impugnato (cfr. Cass. Sez.

Un. (ord.) 28.2.2019, n. 6039, secondo cuinel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguitoNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026delle modifiche di cui all'art. 2, 3° co., lett. e-bis, del d.l. n. 35 del 2005, con-Data pubblicazione 12/06/2026vertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente)contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito,emessi “ante causam” ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ri-corso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quantotali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nes-suna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azionedi merito; peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ri-corrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giuri-sdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c, essendo anch'esso inammissibile finché l'i-stante non abbia iniziato il giudizio di merito)».6. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferita pro-posta di definizione del giudizio (si vedano altresì Cass. (ord.) 11.12.2014, n.26133 (conforme a Cass. n. 23925/2012); Cass. 13.2.2023, n. 4300 (conformea Cass. n. 37552/2021)).I rilievi di cui alla memoria della ricorrente – parimenti per nulla chiari e sin-tetici – non possono in nessun caso valere ad incrinare le ragioni di cui allaproposta di definizione anticipata.E ciò tanto più che, a fronte della consolidata elaborazione delle Sezioni Unitedi questa Corte – che evidentemente abilita la statuizione de qua nel solco dellaseconda parte del 1° co. dell'art. 374 cod. proc. civ. ‒ correttamente il Giudicea quo ha opinato per il difetto di giurisdizione (cfr. Cass. Sez.

Un. 24.12.2019,n. 34429 (Rv. 656485-06), secondo cui, a norma dell'art. 36 della l. n. 247 del2012 - il quale riproduce, nella sostanza, una disposizione già precedentementein vigore perché contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933 - spetta al [OSCURATO:PERSONA] la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimentiNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026di iscrizione, di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionaledegli avvocati, emessi dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, così integrandosiuna ipotesi di giurisdizione speciale; Cass. Sez.

Un. 31.7.2020, n. 16548(Rv. 658628 - 01)).7.

In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condannata a rimborsare al difensore dell'Ordine di Terni, avvocato [OSCURATO:PERSONA] gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Pertanto, nessuna statui-zione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.8.

Ai sensi dell'art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve quindi, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannata al pagamento, in favore dell'Ordine degli Avvocati di Terni, di unasomma equitativamente determinata in misura pari all'importo – euro 4.000,00‒ degli onorari di giudizio nonché, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro2.000,00.A tal riguardo va puntualizzato che la sanzione che il 3° co. dell'art. 96 cod.proc. civ. prefigura, in quanto riflesso di un'ipotesi di abuso del processo consu-matasi in danno della controparte (cfr. Cass. Sez.

Un. 27.12.2023, n. 36069(Rv. 670580-01)), va irrogata in favore della controparte, sicché ad essa non siNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026estende la distrazione delle spese richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.dal difensore della controparte.9.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.200,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella mi-sura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare al controricorrente, Or-dine degli Avvocati di Terni, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la sommadi euro 4.000,00;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare alla Cassa delle am-mende, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026Guido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oc. civ. ed elettivamente domiciliata,con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Terni, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, pressoil proprio studio.RICORRENTEcontroORDINE degli AVVOCATI di TERNI – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del Pre-sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Terni, alla via Barbarasa, n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprioindirizzo e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026CONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presi-dente pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza n. 9006 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Terni.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol'ordinanza n. 9006/2023, con cui il Tribunale di Terni ha respinto il reclamo dalmedesimo avvocato proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui lostesso Tribunale aveva rigettato il ricorso in via d'urgenza esperito dall'avvocatoMoroni e volto ad assicurare in via provvisoria il suo diritto alla iscrizione all'Albospeciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.L'Ordine degli Avvocati di Terni ha depositato controricorso; ha chiesto di-chiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore – con distrazione ‒delle spese.2. Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 28.10.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inam-missibilità del ricorso.3. Con istanza depositata in data 9.12.2024 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hachiesto che la causa venga decisa.4. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE5. Il Consigliere delegato – lo si è anticipato ‒ ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 28.10.2024 di definizione del giudizio in dipen-denza della ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore:«dato atto che la medesima ricorrente riferisce testualmente: “non risulto dafine marzo 2023 ad oggi cassazionista dall'albo pubblicato ex art. 2 c. I lett. i)D.M. 178/2016 (…)” (così ricorso, pag. 1);ritenuto, dunque, che il ricorso non si conforma al disposto dell'art. 365 cod.proc. civ. (cfr. Cass. 27.12.2012, n. 23925, secondo cui è inammissibile il ricorsoper cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da unavvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degliartt. 82, 3° co., e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati omodificati dagli artt. 14, 3° co., lett. d), del Patto internazionale sui diritti civilie politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, 3° co., lett. c) dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata conlegge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale,senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile);ritenuto, altresì, che il ricorso non si conforma ai principi di chiarezza e sin-teticità, giacché l'esposizione risulta oscura e tale da pregiudicare l'intelligibilitàdei fatti di causa e delle censure mosse alla decisione gravata (cfr. Cass. Sez.Un. (ord.) 30.11.2021, n. 37552);ritenuto, inoltre, che all'ammissibilità del ricorso osta la natura del provvedi-mento impugnato (cfr. Cass. Sez. Un. (ord.) 28.2.2019, n. 6039, secondo cuinel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguitoNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026delle modifiche di cui all'art. 2, 3° co., lett. e-bis, del d.l. n. 35 del 2005, con-Data pubblicazione 12/06/2026vertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente)contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito,emessi “ante causam” ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ri-corso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quantotali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nes-suna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azionedi merito; peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ri-corrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giuri-sdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c, essendo anch'esso inammissibile finché l'i-stante non abbia iniziato il giudizio di merito)».6. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferita pro-posta di definizione del giudizio (si vedano altresì Cass. (ord.) 11.12.2014, n.26133 (conforme a Cass. n. 23925/2012); Cass. 13.2.2023, n. 4300 (conformea Cass. n. 37552/2021)).I rilievi di cui alla memoria della ricorrente – parimenti per nulla chiari e sin-tetici – non possono in nessun caso valere ad incrinare le ragioni di cui allaproposta di definizione anticipata.E ciò tanto più che, a fronte della consolidata elaborazione delle Sezioni Unitedi questa Corte – che evidentemente abilita la statuizione de qua nel solco dellaseconda parte del 1° co. dell'art. 374 cod. proc. civ. ‒ correttamente il Giudicea quo ha opinato per il difetto di giurisdizione (cfr. Cass. Sez. Un. 24.12.2019,n. 34429 (Rv. 656485-06), secondo cui, a norma dell'art. 36 della l. n. 247 del2012 - il quale riproduce, nella sostanza, una disposizione già precedentementein vigore perché contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933 - spetta al [OSCURATO:PERSONA] la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimentiNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026di iscrizione, di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionaledegli avvocati, emessi dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, così integrandosiuna ipotesi di giurisdizione speciale; Cass. Sez. Un. 31.7.2020, n. 16548(Rv. 658628 - 01)).7. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condannata a rimborsare al difensore dell'Ordine di Terni, avvocato [OSCURATO:PERSONA] gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Pertanto, nessuna statui-zione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.8. Ai sensi dell'art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve quindi, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannata al pagamento, in favore dell'Ordine degli Avvocati di Terni, di unasomma equitativamente determinata in misura pari all'importo – euro 4.000,00‒ degli onorari di giudizio nonché, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro2.000,00.A tal riguardo va puntualizzato che la sanzione che il 3° co. dell'art. 96 cod.proc. civ. prefigura, in quanto riflesso di un'ipotesi di abuso del processo consu-matasi in danno della controparte (cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2023, n. 36069(Rv. 670580-01)), va irrogata in favore della controparte, sicché ad essa non siNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026estende la distrazione delle spese richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.dal difensore della controparte.9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.200,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella mi-sura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare al controricorrente, Or-dine degli Avvocati di Terni, ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la sommadi euro 4.000,00;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a pagare alla Cassa delle am-mende, ai sensi dell'art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteNumero registro generale 10672/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 19518/2026Data pubblicazione 12/06/2026Guido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 19518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris