Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:173
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]177/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie — Esecuzione parziale della sentenza in corso di causa»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 24 novembre 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 marzo 2006
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso della fase precontenziosa del procedimento
(Arrt. 226 CE e 228 CE)
2.
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la
sentenza — Sanzioni pecuniarie
(Art. 228, n. 2, CE)
3.
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la
sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità
(Art. 228, n. 2, CE)
4.
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la
sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità
(Art. 228, n. 2, CE)
1. Il principio secondo il quale l’oggetto del ricorso proposto a norma dell’art. 226 CE è circoscritto dal procedimento precontenzioso
previsto da tale disposizione non può interpretarsi fino a imporre che sussista in ogni caso una perfetta coincidenza tra
il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, ove l’oggetto della controversia non sia stato ampliato o
modificato ma, al contrario, semplicemente ridotto. Qualora una modifica normativa sia sopravvenuta nel corso del procedimento
precontenzioso, il ricorso può riguardare disposizioni nazionali che non siano identiche a quelle di cui trattasi nel parere
motivato. Nulla osta a che lo stesso valga nel caso in cui una siffatta modifica normativa sia sopravvenuta successivamente
alla proposizione del ricorso e la censura mantenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale modifica normativa fosse necessariamente
inclusa in quella dell’assenza di qualsiasi esecuzione di una sentenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto legittimata
a limitare la portata dell’inadempimento di cui domanda l’accertamento ai sensi dell’art. 228 CE, in modo da tener conto dei
provvedimenti di parziale esecuzione, adottati nel corso del secondo procedimento dinanzi alla Corte.
(v. punti 35, 37-38)
2. Il procedimento previsto all’art. 228, n. 2, CE ha lo scopo di spingere lo Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza
per inadempimento, garantendo con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario da parte di tale Stato. Le misure previste
da tali disposizioni, cioè la somma forfettaria e la penalità mirano entrambe a questo stesso obiettivo. La condanna al pagamento
di una penalità e/o di una somma forfettaria non mira a compensare un qualsiasi danno che sia stato causato dallo Stato membro
interessato, ma ad esercitare su quest’ultimo una pressione economica che lo induca a porre fine all’inadempimento accertato.
Le sanzioni pecuniarie inflitte devono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione necessario perché lo Stato
membro in questione modifichi il suo comportamento.
(v. punti 59-60)
3. Allorché si tratta di infliggere a uno Stato membro una penalità per sanzionare la mancata esecuzione di una sentenza per
inadempimento, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare la penalità in modo tale che essa sia,
da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria
dello Stato membro interessato. A tal fine, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire l’efficacia coercitiva
della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto comunitario sono costituiti, in linea di principio,
dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per
l’applicazione di tali criteri, occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi
privati e pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.
(v. punti 61-62)
4. Per quanto riguarda il criterio della durata dell’infrazione, il relativo coefficiente dev’essere determinato tenendo conto
del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla [OSCURATO:PERSONA] e sulla base di
una scala che non è limitata da quella che va da 1 a 3 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punto 71)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
14 marzo 2006 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento – Mancata esecuzione – Art. 228 CE – Sanzioni pecuniarie – Esecuzione parziale della sentenza in corso di causa»
Nella causa C‑177/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 14 aprile 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. G. [OSCURATO:PERSONA] e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese
, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Schiemann (relatore), presidenti
di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 ottobre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee domanda alla Corte di:
– dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza 25
aprile 2002, causa C‑52/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3827), avente ad oggetto la trasposizione non corretta della
direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE;
– condannare la Repubblica francese a pagare alla [OSCURATO:PERSONA], sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità
dell’importo di EUR 137 150 per giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], a decorrere dalla
pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione della detta sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– condannare la Repubblica francese alle spese.
Normativa comunitaria
2 Adottata sul fondamento dell’art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE),
la direttiva 85/374 mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di responsabilità del produttore
per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti.
3 Ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
4 L’art. 3, n. 3, della stessa direttiva così dispone:
«Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi
al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le
stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo
2, anche se è indicato il nome del produttore».
5 L’art. 7 della direttiva in parola dispone che il produttore non è responsabile ai sensi di quest’ultima se prova:
«(...)
d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva
di scoprire l’esistenza del difetto;
(...)».
6 L’art. 9, primo comma, della direttiva 85/374 definisce il termine «danno», ai sensi dell’art. 1 di quest’ultima, come atto
a designare:
«(...)
b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di [EUR] 500, purché
la cosa
i) sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato
e
ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato».
La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
7 Nel dispositivo della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese:
– avendo incluso, all’art. 1386‑2 del codice civile francese (in prosieguo: il «codice civile»), i danni inferiori a EUR 500;
– avendo ritenuto, all’art. 1386‑7, primo comma, del suddetto codice, che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile
in ogni caso e allo stesso titolo del produttore, e
– avendo previsto, all’art. 1386‑12, secondo comma, del suddetto codice, che il produttore debba provare di aver adottato le
norme atte a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di potersi avvalere delle cause di esonero previste
all’art. 7, lett. d) ed e), della direttiva 85/374,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 9, primo comma, lett. b), 3, n. 3, e
7 della citata direttiva.
Procedimento precontenzioso
8 Il 20 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la Repubblica francese non avesse adottato i provvedimenti necessari per
conformarsi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha inviato a tale Stato membro una lettera di diffida in applicazione
dell’art. 228 CE, invitandola a presentare osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di tale lettera.
9 Con lettera del 27 giugno 2003, le autorità francesi hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle modifiche che intendevano
apportare al codice civile per porre fine all’inadempimento contestato, modifiche che dovevano essere sottoposte all’iter
parlamentare.
10 L’11 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato invitandola ad adottare, entro il termine
di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere, i provvedimenti necessari per garantire l’esecuzione della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
11 In risposta a tale parere, con lettera del 9 settembre 2003 le autorità francesi hanno precisato che, data la saturazione
dell’agenda parlamentare, le proposte di modifiche legislative precedentemente comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], benché già adottate
in sede interministeriale e previa consultazione delle controparti economiche, non avevano ancora potuto essere esaminate
dal Parlamento. Aggiungevano che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata informata al più presto del calendario di adozione di tali modifiche.
12 [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la Repubblica francese si fosse astenuta dal garantire l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
ha deciso di proporre il presente ricorso.
Gli eventi sopravvenuti nel corso della presente causa
13 A sostegno della controreplica, il governo francese si è richiamato al fatto che il Parlamento aveva adottato la legge n. 2004‑1343
del 9 dicembre 2004, recante semplificazione del diritto (JORF del 10 dicembre 2004, pag. 20857; in prosieguo: la «legge del
2004»), il cui art. 29 così dispone:
«I. – Il codice civile è così modificato:
1° L’art. 1386‑2 ha il testo seguente:
“Art. 1386‑2. – Le disposizioni del presente titolo si applicano al risarcimento del danno consistente in una lesione alla
persona.
Esse si applicano altresì al risarcimento del danno, superiore a un importo determinato per decreto, consistente in una lesione
di un bene diverso dal prodotto difettoso stesso”;
2° Il primo comma dell’art. 1386‑7 ha il testo seguente:
“Il venditore, il locatore, ad eccezione del concedente in leasing o a ad esso equiparato, nonché ogni altro fornitore a titolo
professionale, è responsabile del difetto di sicurezza del prodotto alle stesse condizioni del produttore soltanto qualora
quest’ultimo rimanga ignoto”;
3° Il secondo comma dell’art. 1386‑12 è abrogato.
(…)».
14 Il 23 febbraio 2005 il governo francese ha peraltro trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte una copia del decreto n. 2005‑113,
dell’11 febbraio 2005, adottato in applicazione dell’art. 1386‑2 del codice civile (JORF del 12 febbraio 2005, pag. 2408;
in prosieguo: il «decreto del 2005»), il cui art. 1 così dispone:
«L’importo previsto all’art. 1386‑2 del codice civile è fissato in EUR 500».
15 In una lettera del 15 aprile 2005, indirizzata alla Corte e portata a conoscenza del governo francese, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato
di ritenere che le modifiche così introdotte con la legge del 2004 e il decreto del 2005 garantissero l’adeguamento della
normativa francese agli artt. 7 e 9, primo comma, lett. b), della direttiva 85/374. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] manifestava
la propria intenzione di rinunciare al ricorso nei limiti in cui con esso si domandava l’accertamento di un inadempimento
della Repubblica francese al suo obbligo di dare esecuzione alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], con riferimento a queste
due disposizioni della detta direttiva.
16 Nella stessa lettera la [OSCURATO:PERSONA] precisava per contro che, ritenendo che la legge del 2004 non garantisse la piena esecuzione
della detta sentenza per quanto riguardava la trasposizione dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, essa intendeva mantenere
il proprio ricorso su tale punto, pur riducendo la portata dell’accertamento sollecitato in proposito.
17 [OSCURATO:PERSONA] affermava peraltro nella detta lettera che, alla luce della sopravvenuta esecuzione parziale della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], intendeva ridurre l’importo della penalità come inizialmente proposto alla Corte.
18 Come risulta dalla detta lettera, i cui termini sono stati reiterati dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, l’istituzione domanda ormai
alla Corte di:
– dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato taluni provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la non corretta trasposizione della direttiva 85/374 e, in particolare, avendo
continuato a considerare il distributore del prodotto difettoso responsabile allo stesso titolo del produttore, qualora quest’ultimo
non possa essere identificato, anche quando il distributore abbia indicato al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità
di colui che gli ha fornito il prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE;
– condannare la Repubblica francese al pagamento di una penalità pari a EUR 13 715 per giorno di ritardo nell’esecuzione della
detta sentenza, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza.
19 La Repubblica francese, prendendo atto della rinuncia parziale risultante dalle nuove conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nonché
della riduzione dell’importo della penalità proposto da quest’ultima, con una lettera indirizzata alla Corte il 27 maggio
2005 ha affermato che la censura parziale mantenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva in realtà una censura nuova. Il detto Stato
membro reiterava pertanto la propria domanda di essere sentito dalla Corte in udienza.
Sull’inadempimento contestato
Considerazioni preliminari
20 Occorre preliminarmente ricordare che la data di riferimento per valutare l’inadempimento contestato ai sensi dell’art. 228 CE
si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza della detta disposizione (v. sentenza 12
luglio 2005, causa C‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6263, punto 30).
21 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica francese al pagamento di una penalità, si deve altresì accertare
se l’inadempimento contestato sia perdurato sino all’esame dei fatti da parte della Corte (v., in tal senso, sentenza 12 luglio
2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
22 Nella fattispecie è pacifico che, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato dell’11 luglio 2003, la
Repubblica francese non aveva ancora adottato alcuno dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata sentenza
25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
23 [OSCURATO:PERSONA] ha nella fattispecie rinunciato agli atti nei limiti in cui il ricorso era volto a far dichiarare la mancata
esecuzione della citata sentenza, con riferimento all’adozione dei provvedimenti idonei ad adeguare la normativa francese
agli artt. 7 e 9, primo comma, lett. b), della direttiva 85/374.
24 Per quanto riguarda la censura vertente sulla mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi a tale sentenza
con riferimento all’art. 3, n. 3, della stessa direttiva, come risulta dal punto 18 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA]
contesta alla Repubblica francese di non aver adottato alcuni dei provvedimenti idonei a garantire l’esecuzione della citata
sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], avendo continuato a considerare il distributore del prodotto difettoso responsabile
allo stesso titolo del produttore, qualora quest’ultimo non possa essere identificato, anche quando il distributore abbia
indicato al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità di colui che gli ha fornito il prodotto.
Sulla ricevibilità
Argomenti della Repubblica francese
25 Nella sua lettera del 27 maggio 2005 e in udienza, il governo francese ha sostenuto che una riformulazione del genere, in
corso di causa, delle conclusioni del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va qualificata come domanda nuova, tale da determinare l’irricevibilità
del ricorso.
26 Risulterebbe in particolare tanto dal punto 36 della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], quanto dal ricorso
e dalla replica della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento sfociato nella detta sentenza che in tale procedimento l’istituzione si
era limitata a contestare alla Repubblica francese di non aver previsto, nell’ambito della sua normativa, che la responsabilità
del fornitore sorgesse soltanto in via sussidiaria rispetto a quella del produttore, segnatamente qualora quest’ultimo rimanesse
ignoto.
27 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato alla Repubblica francese, nell’ambito di quel procedimento, di essere
venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, non avendo espressamente escluso la responsabilità
del fornitore qualora quest’ultimo avesse indicato al danneggiato il nome del proprio fornitore.
28 Ne conseguirebbe che la Corte, nella citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non può aver dichiarato un inadempimento
del genere, come confermerebbe del resto il dispositivo di tale sentenza, ove si accerta unicamente l’inadempimento della
Repubblica francese consistente nel fatto che, nella sua legislazione, si prevedeva che il distributore di un prodotto difettoso
fosse «in ogni caso» responsabile allo stesso titolo del produttore.
29 Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimata, nell’ambito del presente procedimento, ad allegare la mancata esecuzione
di tale sentenza nei termini nuovi enunciati al punto 18 della presente sentenza. Secondo il governo francese, l’adozione
della legge del 2004 avrebbe anzi garantito la completa esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
sotto il profilo dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, in quanto tale legge ha come conseguenza che ormai il distributore
del prodotto difettoso non sia più responsabile «in ogni caso» allo stesso titolo del produttore.
30 Il governo francese sostiene peraltro che la censura nuova così formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile anche perché l’istituzione
non ha indicato tempestivamente alla Repubblica francese che la nuova versione dell’art. 1386‑7 del codice civile, che le
era stata comunicata allo stadio di progetto in fase precontenziosa, non era idonea a porre fine all’inadempimento contestato.
31 Secondo il governo in parola, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, in ossequio all’obbligo di leale cooperazione impostole dall’art. 10 CE,
ad avvertire al più presto la Repubblica francese delle eventuali obiezioni che potevano permanere nei confronti delle nuove
disposizioni che essa si accingeva ad adottare. Una delle finalità del procedimento precontenzioso sarebbe appunto quella
di consentire allo Stato membro interessato di mettersi al più presto in piena sintonia con il diritto comunitario.
Giudizio della Corte
32 A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che nel dispositivo della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 3, n. 3,
della direttiva 85/374, avendo ritenuto, all’art. 1386‑7, primo comma, del codice civile, che il distributore di un prodotto
difettoso fosse responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore.
33 A prescindere dai termini precisi nei quali la [OSCURATO:PERSONA] poteva aver formulato gli argomenti dedotti a sostegno delle conclusioni
del suo ricorso, la detta dichiarazione della Corte scaturisce dalla constatazione secondo la quale la normativa francese
vigente non esonerava il fornitore dalla responsabilità che incombe di norma sul produttore in nessuno dei casi in cui l’art. 3,
n. 3, della direttiva 85/374 prevede invece un esonero del genere.
34 L’accertamento così operato dalla Corte riguarda, segnatamente, il caso in cui un siffatto esonero dalla responsabilità del
distributore derivi dal fatto che quest’ultimo ha indicato al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del suo
proprio fornitore.
35 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a limitare la portata dell’inadempimento di cui domanda l’accertamento ai sensi dell’art. 228 CE,
in modo da tener conto dei provvedimenti di parziale esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
adottati nel corso del presente procedimento dinanzi alla Corte.
36 Nella fattispecie, infatti, atteso che, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto
agire in giudizio per l’accertamento di un adempimento da parte della Repubblica francese ai suoi obblighi in forza dell’art. 228,
n. 1, CE, per non avere quest’ultima, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, previsto l’esonero
dalla responsabilità dei fornitori in nessuno dei casi contemplati dall’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, non può contestarsi
alla detta istituzione di perseguire un tale accertamento per quanto riguarda uno solo dei casi contemplati, considerata l’adozione,
da parte di tale Stato membro, di provvedimenti di parziale esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(v., per analogia, sentenza 5 maggio 1993, causa C‑174/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2275, punti 8-12).
37 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il principio secondo il quale l’oggetto del ricorso proposto a norma dell’art. 226 CE
è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione non può interpretarsi fino a imporre che sussista
in ogni caso una perfetta coincidenza tra il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, ove l’oggetto della
controversia non sia stato ampliato o modificato, ma, al contrario, semplicemente ridotto. La Corte ne ha dedotto in particolare
che, qualora una modifica normativa sia sopravvenuta nel corso del procedimento precontenzioso, il ricorso può riguardare
disposizioni nazionali che non siano identiche a quelle di cui trattasi nel parere motivato (v., segnatamente, sentenza 1°
febbraio 2005, causa C‑203/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑935, punto 29).
38 Orbene, nulla osta a che lo stesso valga nel caso in cui una siffatta modifica normativa sia sopravvenuta successivamente
alla proposizione del ricorso e la censura mantenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale modifica normativa fosse necessariamente
inclusa in quella dell’assenza di qualsiasi esecuzione di una sentenza della Corte (v., per analogia, a proposito dell’art. 226 CE,
sentenza 16 giugno 2005, causa C‑456/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5335, punto 40).
39 Allorché, nel corso del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato le censure formulate nei confronti della precedente versione
dell’art. 1386-7 del codice civile – che aveva condotto all’accertamento dell’inadempimento effettuato nella citata sentenza
25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – alla nuova versione dello stesso articolo, che ha sostituito il precedente nel corso
del presente procedimento contenzioso, essa non ha modificato l’oggetto della lite (v., per analogia, a proposito dell’art. 226 CE,
sentenza 5 luglio 1990, causa C‑42/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2821, punto 11).
40 Non ammettere la ricevibilità della censura in un caso del genere indurrebbe inoltre la [OSCURATO:PERSONA] a mantenere, per ipotesi
contro la propria volontà, l’integralità delle censure inizialmente dedotte, il che non gioverebbe né all’interesse dello
Stato membro convenuto né a quello della buona amministrazione della giustizia.
41 In secondo luogo, la ricevibilità della censura così riformulata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere inficiata nemmeno dalla
circostanza che tale istituzione, sebbene fosse stata informata in fase precontenziosa del fatto che la Repubblica francese
si accingeva ad adottare la disposizione che è stata poi emanata sotto forma di nuovo art. 1386‑7 del codice civile, non abbia
indicato allo Stato membro che una disposizione nazionale del genere non avrebbe garantito la corretta trasposizione dell’art. 3,
n. 3, della direttiva 85/374, in quanto non vi si prevedeva l’esonero dalla responsabilità del fornitore ove quest’ultimo
avesse indicato al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità del proprio fornitore.
42 Infatti, la detta circostanza non ha impedito alla Repubblica francese di porre fine all’infrazione precedentemente constatata
dalla Corte e non ha leso i diritti di difesa di tale Stato membro, né peraltro ha avuto alcuna incidenza sulla delimitazione
della lite come sottoposta alla cognizione della Corte mediante il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
43 Giova peraltro ricordare che il procedimento di cui all’art. 228 CE si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza
da parte di uno Stato membro dei suoi obblighi (sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
44 Da quanto precede discende che la censura, quale riformulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa, è ricevibile.
Nel merito
Argomenti della Repubblica francese
45 Nel merito, il governo francese afferma che il fatto che la nuova versione dell’art. 1386‑7 del codice civile non esoneri
espressamente il fornitore dalla responsabilità gravante di norma sul produttore nel caso in cui tale fornitore abbia indicato
l’identità del proprio fornitore al danneggiato entro un termine ragionevole non configura un inadempimento all’obbligo di
attuare l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374.
46 Interrogato in udienza sulla portata di tale disposizione del codice civile, il governo francese ha infatti sostenuto, per
un verso, che secondo la giurisprudenza della Corte non è necessaria in tutte le circostanze una trasposizione letterale del
testo delle direttive e, per altro verso, che la facoltà per il fornitore di indicare al danneggiato l’identità del proprio
fornitore sarà in pratica destinata a svolgere un ruolo del tutto sussidiario, qualora il produttore stesso rimanga ignoto
e, in tal caso, il detto fornitore sia inoltre in grado di chiamare in garanzia il suo proprio fornitore.
Giudizio della Corte
47 In proposito occorre rilevare che la nuova versione dell’art. 1386‑7, introdotta nel codice civile con la legge del 2004,
non ha garantito la completa esecuzione della citata sentenza 25 aprile, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la quale comporta segnatamente
l’obbligo di esonerare il fornitore dalla responsabilità che incombe di norma sul produttore in tutti i casi in cui l’art. 3,
n. 3, della direttiva 85/374 prevede un tale esonero.
48 Si deve infatti ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, ciascuno Stato membro è tenuto a dare alle direttive un’attuazione
che corrisponda pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposte dal legislatore comunitario
nell’interesse delle persone coinvolte. A tal fine, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente
incontestabile nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza richieste (v., in particolare, sentenza 18 ottobre
2001, causa C‑354/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑ 7657, punto 27). Le disposizioni destinate a garantire la trasposizione
di una direttiva devono, in particolare, delineare una situazione giuridica sufficientemente precisa, chiara e trasparente
per consentire ai singoli di conoscere pienamente i loro doveri e i loro diritti e, quanto a questi ultimi, eventualmente
di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., segnatamente, sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑131/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑825, punto 6).
49 A tale proposito si deve necessariamente rilevare come dal testo chiaro e preciso dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374
risulti che tale disposizione è diretta a conferire ai danneggiati taluni diritti di cui essi possano avvalersi nei confronti
dei fornitori nelle precise circostanze ivi previste. Correlativamente, la stessa disposizione fa sorgere doveri corrispondenti,
altrettanto precisi e circoscritti, in capo ai detti fornitori.
50 Tale disposizione prevede, in particolare, che il fornitore non possa incorrere nella responsabilità attribuita al produttore
dalla direttiva 85/374 qualora abbia indicato al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del proprio fornitore.
51 Nella fattispecie, è pacifico che un siffatto esonero da responsabilità non risulta dal testo della nuova versione dell’art. 1386‑7
del codice civile. Ne consegue che una norma del genere non garantisce una completa trasposizione dell’art. 3, n. 3, della
direttiva 85/374.
52 Quanto al mezzo difensivo secondo il quale il mancato esonero da responsabilità del fornitore nel caso in cui costui abbia
indicato al danneggiato l’identità del proprio fornitore sarebbe privo di rilevanti conseguenze pratiche e pertanto non configurerebbe
una violazione della direttiva, è sufficiente rilevare che, quand’anche tale circostanza fosse dimostrata, l’inosservanza
di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, restando irrilevante il
fatto che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (v., in particolare, sentenza 21 gennaio 1999, causa C‑150/97,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑259, punto 22).
53 Inoltre, come si evince dal punto 40 della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha già dichiarato
che la possibilità prospettata al fornitore di citare in garanzia il produttore, sotto il vigore della precedente versione
dell’art. 1386‑7 del codice civile, aveva l’effetto di moltiplicare le chiamate in causa, effetto che l’azione diretta esperibile
dal danneggiato contro il produttore, alle condizioni previste dall’art. 3 della direttiva 85/374, ha proprio lo scopo di
evitare. Lo stesso ragionamento si applica per quanto riguarda la facoltà del fornitore di chiamare in garanzia il suo proprio
fornitore nell’ambito del regime istituito dalla nuova versione del detto art. 1386‑7.
54 Ne consegue che quest’ultima norma non ha trasposto completamente l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 e che pertanto essa
non garantisce la completa esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
55 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre dichiarare che la Repubblica francese, avendo continuato a considerare il fornitore
del prodotto difettoso responsabile allo stesso titolo del produttore, qualora quest’ultimo non potesse essere identificato,
anche quando il fornitore avesse indicato al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità di colui che gli ha fornito
il prodotto, non ha adottato i provvedimenti necessari per dare completa esecuzione alla citata sentenza 25 aprile 2202, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
per quanto riguarda la trasposizione dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, così venendo meno agli obblighi ad essa imposti
dall’art. 228 CE.
56 Accertato così che l’inadempimento contestato alla Repubblica francese perdura alla data in cui la Corte ha esaminato i fatti,
occorre ora esaminare la proposta di penalità formulata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla sanzione pecuniaria
57 Per quanto riguarda l’inadempimento così identificato, la [OSCURATO:PERSONA] domanda ormai, come risulta dal punto 18 della presente
sentenza, la condanna della Repubblica francese a versare una penalità di EUR 13 715 per giorno di ritardo nella completa
esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza.
58 In proposito spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze del caso di specie, le sanzioni pecuniarie
da adottare (sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86).
59 Giova altresì ricordare che il procedimento previsto all’art. 228, n. 2, CE ha lo scopo di spingere lo Stato membro inadempiente
a eseguire una sentenza per inadempimento, garantendo con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario da parte di
tale Stato. Le misure previste da tale disposizione, cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso
obiettivo (sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80).
60 La condanna al pagamento di una penalità e/o di una somma forfettaria non mira a compensare un qualsiasi danno che sia stato
causato dallo Stato membro interessato, ma ad esercitare su quest’ultimo una pressione economica che lo induca a porre fine
all’inadempimento accertato. Le sanzioni pecuniarie inflitte devono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione
necessario perché lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento (sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 91).
61 Nell’esercizio del suo potere discrezionale, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte,
adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato
membro interessato (v., segnatamente, sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 103).
62 In questa prospettiva – e come è stato suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione del 28 febbraio 1997, relativa
al metodo di calcolo della penalità prevista dall’art. [228] del Trattato CE (GU C 63, pag. 2) – i criteri di base da prendere
in considerazione per garantire l’efficacia coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del
diritto comunitario sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla
capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, occorre tener conto in particolare
delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato
a conformarsi ai suoi obblighi (v., segnatamente, sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 104).
63 Nella fattispecie, spetta alla Corte determinare, sulla scorta del grado di persuasione che le appare necessario, le sanzioni
pecuniarie appropriate per indurre lo Stato membro interessato a garantire l’esecuzione effettiva della citata sentenza 25
aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
64 Alla luce delle circostanze, va rilevato, in primo luogo, che il pagamento di una penalità costituisce un mezzo adeguato,
mentre non appare opportuna l’imposizione di una somma forfettaria.
65 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gravità dell’infrazione e, in particolare, le conseguenze dell’omessa esecuzione
della detta sentenza sugli interessi privati e pubblici, occorre rilevare che, come ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] stessa
nella sua lettera del 15 aprile 2005 e in udienza, l’inadempimento persistente a seguito dell’adozione della legge del 2004
e del decreto del 2005 non presenta un grado particolare di gravità, sebbene sia manifestamente necessario che la Repubblica
francese vi ponga fine al più presto, conformemente all’obbligo ad essa imposto dall’art. 228, n. 1, CE.
66 Effettivamente, i casi in cui può sussistere una responsabilità del fornitore in violazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva
85/374 sono stati notevolmente ridotti con l’adozione della nuova versione dell’art. 1386-7 del codice civile, cosicché non
può sostenersi che permanga un pregiudizio grave per le finalità della direttiva o per gli interessi pubblici o privati.
67 Ciò premesso, il coefficiente 1 (su una scala da 1 a 20) proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a riflettere adeguatamente il
grado di gravità dell’infrazione perdurante alla data in cui la Corte valuta i fatti.
68 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, occorre per contro rilevare che
la proposta della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale quest’ultimo dovrebbe essere fissato a 1,3 (su una scala da 1 a 3) non può
essere accolta.
69 [OSCURATO:PERSONA] afferma che questo coefficiente è stato fissato secondo un nuovo metodo di calcolo adottato dall’istituzione
nel corso della sua riunione del 2 aprile 2001, in forza del quale il coefficiente relativo alla durata dell’infrazione è
calcolato su una base di 0,10 al mese a decorrere dal settimo mese successivo alla pronuncia della sentenza cui non sia stata
data esecuzione, con un massimale fissato a 3. Poiché tra la citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e la decisione
della [OSCURATO:PERSONA], adottata il 16 dicembre 2003, di introdurre il presente ricorso, sono trascorsi 19 mesi, la [OSCURATO:PERSONA]
ha proposto di fissare il coefficiente di durata dell’infrazione a 1,3.
70 Occorre ricordare che, sebbene orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni pubblicate dalla [OSCURATO:PERSONA] possano
effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dall’istituzione,
non è meno vero che l’esercizio del potere conferito alla Corte dall’art. 228, n. 2, CE non è subordinato alla condizione
che la [OSCURATO:PERSONA] fissi regole del genere, le quali in ogni caso non possono vincolare la Corte (v., in particolare, sentenza
12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 85). Lo stesso vale, in particolare, per quanto riguarda la scala relativa
al coefficiente di durata dell’infrazione e i criteri di fissazione di tale coefficiente.
71 Il detto coefficiente deve, in definitiva, essere determinato dalla Corte. A tal fine, occorre valutare la durata dell’infrazione
tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla [OSCURATO:PERSONA], non
essendo peraltro il libero apprezzamento della Corte limitato dalla scala da 1 a 3 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].
72 Nella fattispecie, è pacifico che l’esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], imponeva soltanto
l’adozione di alcuni provvedimenti di trasposizione in diritto nazionale, per giunta chiaramente circoscritti.
73 Orbene, non può che rilevarsi come, a prescindere dall’esecuzione parziale della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
a sua volta avvenuta molto tardivamente, l’inadempimento della Repubblica francese al proprio obbligo di garantire la completa
esecuzione di tale sentenza perduri da tempo considerevole, essendo trascorsi quasi quattro anni dalla pronuncia di quella
sentenza.
74 Ciò considerato, un coefficiente di 3 appare adeguato a rendere conto della durata dell’infrazione.
75 In quarto luogo, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel moltiplicare un importo di base per un coefficiente di 21,1,
basato sul prodotto interno lordo della Repubblica francese e sul numero di voti di cui essa dispone in seno al Consiglio
dell’Unione europea, costituisce una maniera adeguata di tener conto della capacità finanziaria di tale Stato membro, pur
mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v., in particolare, sentenza 12 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 109).
76 La moltiplicazione dell’importo di base di EUR 500 per coefficienti fissati a 21,1 (per la capacità finanziaria), a 1 (per
la gravità dell’infrazione) e a 3 (per la durata dell’infrazione), sfocia nella specie in un importo di EUR 31 650 per giorno
di ritardo.
77 Per quanto riguarda, in quinto luogo, la periodicità della penalità, trattandosi, come nella fattispecie, di dare esecuzione
a una sentenza della Corte che postula l’adozione di una disposizione legislativa di modifica, è opportuno optare per una
penalità che sia inflitta su base giornaliera.
78 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre condannare la Repubblica francese a pagare alla [OSCURATO:PERSONA],
sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31 650 per giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti
necessari per garantire la piena ed intera esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], a decorrere
dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della detta sentenza 25 aprile 2002.
Sulle spese
79 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Inoltre, a norma del n. 5, primo comma, di questo stesso articolo, su domanda della parte che rinuncia agli atti,
le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
80 Nella fattispecie, la Repubblica francese è risultata soccombente per quanto riguarda la censura mantenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Quanto alla parziale rinuncia agli atti da parte di quest’ultima, essa consegue all’adozione parziale e tardiva, da parte
della Repubblica francese, dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
81 La Repubblica francese dev’essere pertanto condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica francese, avendo continuato a considerare il fornitore del prodotto difettoso responsabile allo stesso titolo
del produttore, qualora quest’ultimo non potesse essere identificato, anche quando il fornitore avesse indicato al danneggiato,
entro un termine ragionevole, l’identità di colui che gli ha fornito il prodotto, non ha adottato i provvedimenti necessari
per dare completa esecuzione alla sentenza 25 aprile 2002, causa C‑52/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la trasposizione
dell’art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,
così venendo meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 228 CE.
2)
La Repubblica francese è condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità
europea», una penalità di EUR 31 650 per giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per garantire la piena
ed intera esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], a decorrere dalla pronuncia della presente
sentenza e fino alla completa esecuzione della detta sentenza 25 aprile 2002.
3)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.