CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28835/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata rinnovazione istruttoria in appello, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta può costituire oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qualora si dimostri l'esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo della decisione impugnata e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello; che, inoltre, solo nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, può essere dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e comunque non consentito in sede di ricorso per cassazione; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.