CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 21028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23174-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1474/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nella divisione ereditaria derivante dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva operato la ripartizione dei beni fra i due eredi legittimi (il fratello del defunto [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA]), imponendo al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del conguaglio di € 102.929,44. La Corte d’appello, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione, rigettando i motivi di appello con i quali l’appellante aveva censurato la ripartizione così come operata dal primo giudice; la Corte di merito ha rigettato inoltre il terzo motivodi appello, con il quale l’appellante, relativamente alle macchine agricole e di cantina, facenti parte di un’azienda agricola, aveva lamentato che il primo giudice aveva considerato tali beni compresi nella successione per intero, mentre erano oggetto di comproprietà con il fratello defunto: su di essi, quindi, l’appellante era titolare della quota di 2/3 e non di un terzo, come statuito dal Tribunale. Tale ultima affermazione è oggetto del terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia che la convenuta, fin dalla comparsa di risposta, aveva chiesto che i beni di cui sopra fossero conteggiati nell’asse per il 50%, reiterando poi tale richiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con la memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. Si chiarisce in primo luogo che il disguido di cancelleria incorso nel deposito del controricorso ha impedito al relatore di avere conoscenza dell’atto al momento della formulazione della proposta. Il fatto, però, è oramai irrilevante. L’atto è stato recepito in tempo utile e la controricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza. In questo momento in cui il ricorso viene deciso nessun concreto pregiudizio deriva più alla parte dalla intempestiva ricezione, avendo il collegio preso piena cognizione di tutte le difese svolte dalla Lukacova. Ciò posto, la prima osservazione da fare è che il ricorso sfugge ai molteplici rilievi di inammissibilità eccepiti con il controricorso. L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum; le stesse censure non si risolvono per nulla in un’istanza di rivisitazione dei medesimi fatti accertati dal giudice di merito. In particolare, il terzo motivo di ricorso, del quale il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza, non incorre nella preclusione della c.d. doppia conforme. Esso non denuncia un omesso esame di uno o più fatti decisici. Con il motivo, infatti, come risulta palese fin dalla rubrica, il ricorrente si duole perché la Corte d’appello ha ritenuto compresi nell’asse ereditario per intero alcuni beni mobili, e ciò in contrasto con univoche affermazioni di parte, trascritte nel ricorso, con le quali la coerede ammetteva esplicitamente che il de cuiusera proprietario di quei beni nella misura del 50%. Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato. Invero, nella comparsa di costituzione e risposta, l’attuale controricorrente, nell’indicare la composizione del patrimonio mobiliare relitto del defunto [OSCURATO:PERSONA], ha compreso, alla pag. 13, lett. f), il “50% delle seguenti attrezzature agricole”, che indicava poi analiticamente. Nella pagina successiva la convenuta proseguiva, alla lett. g), precisando che facevano parte dell’asse il “50% delle seguenti attrezzature per attività di cantina”. Gli assunti circa l’appartenenza all’asse ereditario nella misura del 50% delle attrezzature agricole e per attività di cantina, “di cui ai punti f) e g)” della citazione, erano confermati nella seconda memoria exart. 183, comma 6, c.p.c. Si legge infine nella memoria di replica, depositata in vista della decisione del giudizio di primo grado, testualmente la seguente affermazione: “Per le attrezzature di cantina e quelle agricole, ci si riporta a quanto già dedotto in comparsa conclusionale, chiedendo che vengano ritenute in comproprietà al 50% fra agli eredi, e quindi solo la metà del valore delle medesime e cioè € 1.860,00 venga considerato ai fini della divisione”. Le osservazioni, proposte dalla controricorrente con la memoria, nella parte in cui si evidenzia che già il Tribunale aveva riconosciuto che il de cuiusera il solo titolare dell’impresa agricola, non attenuano il rilievo dell’ammissione di comproprietà di quei singoli beni operata a suo tempo dalla convenuta. D’altronde, lo stesso giudice di primo grado, nella sentenza, seppure con riferimento ai terreni, pacificamente in comproprietà, aveva richiamato il principio secondo cui “la titolarità dell’azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali, desinati alfunzionamento di essa” (v. memoria controricorrente, pag. 4, n. 1). In quanto all’ulteriore rilievo, ancora operato dalla controricorrente con la memoria, con il quale si pone in luce l’esiguità del valore dei beni in questione rispetto a quello del complesso, rimane ferma la validità di quanto già anticipato al riguardo dal relatore con la proposta: «In tema di divisione ereditaria, infatti, ogni modificazione nella composizione dei beni dividendi o del loro valore, qualunque sia l’entità della variazione, determina l’esigenza di rifare ex novo la divisione, senza che rilevi in contrario che il terzo motivo attiene alla divisione dei mobili e i primi due motivi alla divisione degli immobili, tenuto conto che, exartt. 727 e 728 c.c., i conguagli scaturiscono sempre dal complesso delle attribuzioni, incluse quelle relative ai mobili. Piuttosto occorre rimarcare che, nella specie, non c’è stata alcuna deviazione da tali regole, risultando dalla stessa sentenza impugnata che la divisione è stata operata unitariamente sia per la parte immobiliare, sia per quella mobiliare». In considerazione dell’inscindibile legame fra conguagli e divisione, l’accoglimento del terzo motivo comporta perciò l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. Si impone pertanto, in relazione al terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo m otivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella