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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04852/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Sentiti i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 21/12/2020 dal Tribunale di Taranto in relazione a fattispecie di truffa e falso in certificazioni amministrative

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MOSCAGIURO Giovanni.

2.1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la tardività della querela e il travisamento o comunque la erronea valutazione degli elementi istruttori che hanno portato alla condanna.

In particolare, la persona offesa sarebbe stata a conoscenza della sussistenza del delitto di truffa perlomeno alla data della scadenza del contratto, avendo comunque avuto conoscenza dell'inesistenza della polizza per effetto di contatti diretti con la società assicurativa medesima.

La stessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non sarebbe poi supportata da adeguata motivazione che tenga conto dei particolari rapporti con l'imputato e delle situazioni patrimoniali sottostanti.

Inoltre, a parere del ricorrente, dovrebbe ritenersi che il pagamento sia stato effettuato in relazione alla polizza ALLIANZ contratta successivamente ed effettivamente esistente e non in relazione alla polizza [OSCURATO:SOCIETA] cui fa riferimento il capo di imputazione.

Infine, nemmeno potrebbe ritenersi sussistente il delitto di falso posto che la falsificazione dei documenti si riferirebbe alla polizza ALLIANZ 121) rispetto a cui la persona offesa non ha proposto nemmeno querela.

3. Il Procuratore Generale - in persona del [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risultano manifestamente infondate le doglianze in punto tempestività della querela.

I giudici del merito, con valutazione logica e non manifestamente contraddittoria hanno infatti evidenziato come la stessa persona offesa abbia potuto attribuire la mancata conclusione della polizza [OSCURATO:SOCIETA]. a preordinata volontà del ricorrente solo all'esito di tutta una serie di dinieghi, ammissioni parziali e infondate prospettazioni che hanno caratterizzato l'intera vicenda.

Risulta quindi adeguatamente valutata la circostanza per cui l'effettiva conoscenza della sussistenza dell'illecito è successiva alle informazioni prese presso la [OSCURATO:SOCIETA]. medesima.

2. Sono inammissibili le doglianze in punto responsabilità.

2.1. Questa Corte, con orientamento (da ultima, Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777 - 01) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure oggetto dell'atto di appello, in più punti specificamente esaminate e confutate è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati.

2.2. Nemmeno si può ritenere che vi sia stata la reiterazione del medesimo errore di fatto posto che l'iter argomentativo dei provvedimenti dei giudici del merito appaiono esenti da vizi perché fondati su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

2.3. Risultano adeguatamente valorizzate la prospettazione della avvenuta stipula di contratto assicurativo in realtà inesistente, la presenza di assicurazioni sulla validità ed esistenza dello stesso operato anche tramite la figlia del ricorrente, la presenza di richieste di pagamento e di pagamenti che in tali contratti trovavano fondamento.

Lineare risulta inoltre la valutazione di entrambi i giudici del merito in punto riferibilità del pagamento alla polizza Zuritel risultando ciò confermato dalla presenza di SMS del 29 aprile 2014 (richiamato anche negli allegati al ricorso) in cui si parla della restituzione di un pagamento che doveva quindi essere stato già effettuato prima di tale data e che non poteva che riferirsi alla polizza falsamente prospettata come in essere a tale data.

2.3. Quanto poi ai falsi in certificazione amministrativa (patente e carta di circolazione, specificamente indicate nel capo di imputazione), la materialità dei fatti e la sussistenza dei delitti non sono nemmeno contestate dal ricorrente che erroneamente ne afferma la procedibilità a querela.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessi euro 3.166,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente (Vincenzo(Tutinelli) ([OSCURATO:PERSONA] j:[OSCURATO:PERSONA] -,ECONDA SEZIONE PENALE3 FF. 7023 IL rt tereq [OSCURATO:PERSONA] Ci- [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE e _ '• , , , r , • P ) 9 „. \-) , i - • • ) \P‘,..:',t‘ fli.njti '11},21\--,e1 j-,t^tt- ' \ kj,:S._. (-)., V1 \ '.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentiti i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 21/12/2020 dal Tribunale di Taranto in relazione a fattispecie di truffa e falso in certificazioni amministrative 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MOSCAGIURO Giovanni. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la tardività della querela e il travisamento o comunque la erronea valutazione degli elementi istruttori che hanno portato alla condanna. In particolare, la persona offesa sarebbe stata a conoscenza della sussistenza del delitto di truffa perlomeno alla data della scadenza del contratto, avendo comunque avuto conoscenza dell'inesistenza della polizza per effetto di contatti diretti con la società assicurativa medesima. La stessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non sarebbe poi supportata da adeguata motivazione che tenga conto dei particolari rapporti con l'imputato e delle situazioni patrimoniali sottostanti. Inoltre, a parere del ricorrente, dovrebbe ritenersi che il pagamento sia stato effettuato in relazione alla polizza ALLIANZ contratta successivamente ed effettivamente esistente e non in relazione alla polizza [OSCURATO:SOCIETA] cui fa riferimento il capo di imputazione. Infine, nemmeno potrebbe ritenersi sussistente il delitto di falso posto che la falsificazione dei documenti si riferirebbe alla polizza ALLIANZ 121) rispetto a cui la persona offesa non ha proposto nemmeno querela. 3. Il Procuratore Generale - in persona del [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risultano manifestamente infondate le doglianze in punto tempestività della querela. I giudici del merito, con valutazione logica e non manifestamente contraddittoria hanno infatti evidenziato come la stessa persona offesa abbia potuto attribuire la mancata conclusione della polizza [OSCURATO:SOCIETA]. a preordinata volontà del ricorrente solo all'esito di tutta una serie di dinieghi, ammissioni parziali e infondate prospettazioni che hanno caratterizzato l'intera vicenda. Risulta quindi adeguatamente valutata la circostanza per cui l'effettiva conoscenza della sussistenza dell'illecito è successiva alle informazioni prese presso la [OSCURATO:SOCIETA]. medesima. 2. Sono inammissibili le doglianze in punto responsabilità. 2.1. Questa Corte, con orientamento (da ultima, Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777 - 01) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure oggetto dell'atto di appello, in più punti specificamente esaminate e confutate è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli imputati. 2.2. Nemmeno si può ritenere che vi sia stata la reiterazione del medesimo errore di fatto posto che l'iter argomentativo dei provvedimenti dei giudici del merito appaiono esenti da vizi perché fondati su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 2.3. Risultano adeguatamente valorizzate la prospettazione della avvenuta stipula di contratto assicurativo in realtà inesistente, la presenza di assicurazioni sulla validità ed esistenza dello stesso operato anche tramite la figlia del ricorrente, la presenza di richieste di pagamento e di pagamenti che in tali contratti trovavano fondamento. Lineare risulta inoltre la valutazione di entrambi i giudici del merito in punto riferibilità del pagamento alla polizza Zuritel risultando ciò confermato dalla presenza di SMS del 29 aprile 2014 (richiamato anche negli allegati al ricorso) in cui si parla della restituzione di un pagamento che doveva quindi essere stato già effettuato prima di tale data e che non poteva che riferirsi alla polizza falsamente prospettata come in essere a tale data. 2.3. Quanto poi ai falsi in certificazione amministrativa (patente e carta di circolazione, specificamente indicate nel capo di imputazione), la materialità dei fatti e la sussistenza dei delitti non sono nemmeno contestate dal ricorrente che erroneamente ne afferma la procedibilità a querela. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessi euro 3.166,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente (Vincenzo(Tutinelli) ([OSCURATO:PERSONA] j:[OSCURATO:PERSONA] -,ECONDA SEZIONE PENALE3 FF. 7023 IL rt tereq [OSCURATO:PERSONA] Ci- [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE e _ '• , , , r , • P ) 9 „. \-) , i - • • ) \P‘,..:',t‘ fli.njti '11},21\--,e1 j-,t^tt- ' \ kj,:S._. (-)., V1 \ '. Lt*--tY, i „,,, \ •2 , • , , t. i t, i i".... ; ' t ) ; t i ' '-' • , ' it• I , 't \ ,\ í,.:::,__,U.:( \\• ..L! \ .».,•\.,:i—li. k'. -iik'-‘ \'''1, 9'.'\ ‘ktt r--' '- L,V)-À., ‘ - ‘P^';', ' •C lie' '_.‘--n r.':-.‘4,-, .\ : • i„,. 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