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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 00080/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Roberto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, che era stata formulata nell'interesse del ricorrente, di revoca del beneficio della sospensione condizionale concessogli con un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria in data 4.3.2019; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato: 1) nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità di un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente alla revoca della sospensione condizionale, che era stato espressamente indicato invece nella circostanza che il condannato "non potrebbe vedersi applicato il beneficio per eventuali pene detentive, rispetto alle quali l'istituto in esame trova la propria primaria ed essenziale ragion d'essere" (p. 7); 2) nella parte in cui ha obliterato di confrontarsi con "l'assoluta mancanza di motivazione del Decreto penale" (p. 7) "sull'impropria applicazione dell'istituto in esame" (p. 8); Considerato che proprio da tale motivo di doglianza debba muoversi per affermare, in modo preliminare e assorbente, che le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, in quanto non opposto, hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché la sospensione condizionale della pena, quand'anche fosse stata erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 7475 del 18/1/2008, Rv. 239008 - 01; Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, Rv. 227330 - 01); Osservato, peraltro, che nella vicenda di specie non è ravvisabile alcuno dei casi, espressamente previsti dall'art. 674 cod. proc. pen., in cui può essere revocata in sede di esecuzione la sospensione condizionale della pena concessa in fase di cognizione con sentenza o decreto penale penali irrevocabili (e cioè "qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato" oppure ove si rilevi "l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 rv P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Roberto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, che era stata formulata nell'interesse del ricorrente, di revoca del beneficio della sospensione condizionale concessogli con un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria in data 4.3.2019; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato: 1) nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità di un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente alla revoca della sospensione condizionale, che era stato espressamente indicato invece nella circostanza che il condannato "non potrebbe vedersi applicato il beneficio per eventuali pene detentive, rispetto alle quali l'istituto in esame trova la propria primaria ed essenziale ragion d'essere" (p. 7); 2) nella parte in cui ha obliterato di confrontarsi con "l'assoluta mancanza di motivazione del Decreto penale" (p. 7) "sull'impropria applicazione dell'istituto in esame" (p. 8); Considerato che proprio da tale motivo di doglianza debba muoversi per affermare, in modo preliminare e assorbente, che le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, in quanto non opposto, hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché la sospensione condizionale della pena, quand'anche fosse stata erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 7475 del 18/1/2008, Rv. 239008 - 01; Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, Rv. 227330 - 01); Osservato, peraltro, che nella vicenda di specie non è ravvisabile alcuno dei casi, espressamente previsti dall'art. 674 cod. proc. pen., in cui può essere revocata in sede di esecuzione la sospensione condizionale della pena concessa in fase di cognizione con sentenza o decreto penale penali irrevocabili (e cioè "qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato" oppure ove si rilevi "l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 rv P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen